Cessione del diritto al risarcimento del danno da incidente stradale
Cessione deldiritto al risarcimento del danno da incidente stradale
Di Raffaele Vairo
Legislazione: artt. 1321, 1322, 1260, 1261, 1262,,1263, 1264, 1265, 1266, 1267 c.c.; art. 33 D.Lgs. n. 206/2005; artt. 144, 145, 148, 149 D. Lgs. N.209/2005.; art. 8 D.L. n. 145/2013.
Dottrina: C. MassimoBianca 1987; A. Torrente 1997; A. Trabucchi 1998; V. Roppo 2006.
Giurisprudenza: Cass.civile, sez. III, n. 22601/2013; Cass. civile, sez. I, n. 3829/2013; Cass.civile, sez. III, n. 51/2012; Cass. civile, sez. III, n. 52/2012; TribunaleVenezia, sez. III, n. 2094/2012; Cass. civile, sez. III, n. 13691/2012; Cass.civile, sez. III, n. 3965/2012; Cass. civile, sez. VI, n. 1118/2012; Cass.civile, sez. III, n. 551/2012; Giudice di Pace Legnano n. 10/2012; Cass.civile, sez. III, n. 15364/2011; Cass. civile, sez. III, n. 21599/2010; Giudicedi Pace Imola n. 529/2010; Cass. civile, sez. I, n. 17669/2010; Cass. civile,sez. III, n. 11095/2009; Cass. civile, sez. III, n. 8145/2009; Tribunale Trani, sez. I, n. 871/2009; Giudicedi Pace Milano n. 14587/2009; Cass. civile, sez. III, n. 8373/2009.
Premessa
Primadi affrontare il tema della cessione del diritto al risarcimento del danno daincidente stradale è utile esporre, seppure per sommi capi, i principi che sonoalla base della cessione del credito.
Autonomia negoziale. Per effetto del noto principio dell'autonomia negoziale isoggetti giuridici possono porre inessere negozi giuridici per costituire, modificare o estinguere determinatirapporti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.
Il contratto è la principale figura di negozio giuridico.L'art. 1321 c.c. così lo definisce: “Il contratto è l'accordo di due o piùparti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridicopatrimoniale”.
Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale,possono disporre dei loro dirittidisponibili come meglio credono.
Cedibilità dei crediti.
I crediti possono essere ceduti come ogni altro bene. Con lacessione si opera la sostituzione del vecchio creditore con un nuovo creditore.I soggetti della cessione del credito sono il cedente (creditore originario),il cessionario (nuovo creditore), il debitore ceduto.
Il tema della lezione di oggi è:
a) lacessione a un terzo del credito del danneggiato da un sinistro stradalerelativo al danno patrimoniale;
b) la cessionea un terzo del credito del danneggiato da sinistro stradale relativo al danno biologico e morale (danno non patrimoniale).
L'art. 1260 c.c. (cedibilità dei crediti) così dispone:
[I]. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuitoil suo credito [1198], anche senza ilconsenso del debitore, purché ilcredito non abbia carattere strettamente personale [447] o il trasferimento nonsia vietato dalla legge [323, 378, 1471, 1823].
[II]. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; mail patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conoscevaal tempo della cessione.
Con il termine cessionesi intendono sia il contratto con il quale il creditore (cedente)trasferisce ad altri (cessionario) il proprio credito verso il debitore cedutosia gli effetti che si producono con il trasferimento del credito in capo alcessionario.
Dunque, con il contratto di cessione si può trasferirequalsiasi credito, purchè: a) il credito non abbia carattere strettamentepersonale; b) il trasferimento non sia vietato dalla legge, c) il divieto ditrasferimento non sia stato pattuito con il debitore.
La cessione del credito è un negozio a causa variabile che puòassolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, garanzia), nel quale iltrasferimento del credito può avvenire a titolo oneroso (vendita o permuta, scambio di credito conprezzo o con cosa) o a titolo gratuito ( donazione del credito per puro spiritodi liberalità).
La cessione non è un contratto a se stante, ma è l'oggetto diun contratto traslativo di diritti.
La cessione del credito è retta dal principio consensualistico.La natura consensuale del contratto di cessione del credito importa che esso siperfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario.Non è necessario, quindi, che al perfezionamento del contratto consegua sempreil trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto iltrasferimento del credito si verifica solo nel momento in cui il credito vienead esistenza; prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplicaefficacia meramente obbligatoria.
Ilcontratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suoperfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente ecessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditoreesclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in viaesecutiva - pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacialiberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitoreceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessionidiacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra piùcessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della prioritàtemporale riconosciuta al primo notificante (Cassazione civile, sez. I, 28/07/2010, n. 17669).
La cessione può avvenire anche senza il consenso del debitoreceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o chesussista un divieto legale o negoziale di cessione; pertanto, il credito èliberamente cedibile (principio della libera cessione del credito).
Oggetto della cessione può essere un credito futuro?
La risposta non può essere che affermativa; va, tuttavia,ricordato che la cessione del credito futuro comporta un trasferimento a favoredel cessionario solo a partire dal momento in cui il credito viene adesistenza: prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplicaefficacia meramente obbligatoria.
In ogni caso, il credito viene trasferito al cessionario congli stessi caratteri, garanzie ed eccezioni che aveva quando si trovava nellatitolarità del cedente. Conseguentemente, il debitore ceduto può opporre alcessionario le eccezioni personali ( ad esempio: il diritto di chiedere larisoluzione per inadempimento del contratto da cui è sorto il diritto dicredito, invalidità, prescrizione, ecc.) che avrebbe potuto far valere di fronteal cedente. Pertanto, è regola che il cedente offra delle garanzie alcessionario.
Crediti acarattere personale.
Sono crediti a carattere personale i crediti aventi ad oggettoprestazioni alimentari, prestazioni dicarattere artistico e intellettuale a vantaggio specifico di determinatepersone, per i quali non è indifferente che il debitore adempia in favore di unsoggetto invece che di un altro . Esempi: 1) uno scrittore si è impegnato con un editore ascrivere un romanzo; nell'esempio non può sfuggire l'interesse che ha loscrittore che la propria opera sia pubblicata da un editore famoso piuttostoche da un altro poco conosciuto, in quanto il successo sperato può esserecompromesso; 2) prestazioni di cura insenso ampio.
Tuttavia, la "regula iuris" dettata dall'art. 447c.c., che esclude la facoltà di cedere il credito alimentare, ovvero di opporrein compensazione, da parte dell'obbligato agli alimenti, un controcredito didiversa natura, deve ritenersi norma di "ius singulare" e, come tale,inapplicabile alle obbligazioni alimentari sorte non " "ex lege",ma in via convenzionale(cfr. Cassazionecivile, sez. II, 22/10/1997, n. 10362).
Divieto dicessione.
La legge indica i crediti per i quali esiste il divieto dicessione. In tali casi la cessione sarebbe nulla o annullabile.
Non possono diventare cessionari di alcuna ragione di creditoi genitori esercenti la potestà, il tutore e il protutore verso il minore (art.323 e 378 c.c.) e, ai sensi dell'art. 1471, non possono essere compratori nemmenoall'asta pubblica [579 c.p.c.], né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delleprovince o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono vendutiper loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autoritàamministrano beni altrui [320 ss., 357 ss., 424 ss.], rispetto ai benimedesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati divendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.
Inoltre, ai sensidell'art. 1621, i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari dellecancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, iprocuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interpostapersona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davantil'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitanole loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione non siapplica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte inpagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
Ildivieto di comprare stabilito dall'art. 1471 n. 2 c.c. colpisce tutti coloro iquali, nell'esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedurarelativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altrosoggetto e pertanto, nel caso di esecuzione forzata, detto divieto si applicaanche al custode dei beni pignorati o sequestrati il quale, pur non essendoespressamente menzionato, è inquadrabile nella più generale categoriacontemplata al n. 2 di detta norma poiché, essendo un soggetto al quale vieneaffidato l'esercizio di una funzione pubblica temporanea da svolgere quale longamanus degli organi giudiziari, proprio in tale veste partecipa alla proceduraesecutiva, provvedendo alla conservazione dei beni sottoposti a vincolo ed allarelativa amministrazione, eventualmente necessaria (Cassazionecivile, sez. III, 21/08/1985, n. 4464).
Efficaciadella cessione nei confronti del debitore ceduto.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore cedutoquando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore chepaga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitoremedesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La notificazione della cessione al debitore ceduto, previstadall'art. 1264 c.c., oltre a non dovere obbligatoriamente indicare la causa dellacessione stessa, costituisce un atto a forma libera che, come tale, non devenecessariamente avvenire a mezzo ufficiale giudiziario (Cassazione civile, sez.III, 07/02/2012, n. 1684)[1].
Cessionedel diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale.
Come abbiamo detto, oggetto della cessione può essere uncredito futuro; in questo caso il trasferimento del credito avviene nel momentoin cui esso viene ad esistenza.
Nell'ipotesi di asserito credito per danni da sinistrostradale va precisato che, ove la legittimità della pretesa del danneggiato siacontestata, il credito sorge nel momento in cui il credito viene ad esistenzaper effetto di una sentenza del giudice o dell'accordo tra il danneggiato e lacompagnia di assicurazione.
Al riguardo è utile formulare delle ipotesi di danno dasinistro stradale con riferimento alla giurisprudenza della Cassazione.
Primaipotesi: cessione del credito relativo al danno patrimoniale. Una prima ipotesi riguarda lacessione del credito relativo (a) alcosto delle riparazioni effettuate da un carrozziere sul veicolo danneggiato inoccasione e a causa di un incidente stradale e (b) dell'utilizzo di un veicolo sostitutivo nel periodostrettamente necessario alle riparazioni di quello incidentato.
Il proprietario del veicolo può cedere al carrozziere, apagamento delle riparazioni effettuate o da effettuare, il proprio creditoverso la compagnia di assicurazione rca? Può, altresì, cederlo alla società di noleggio ?
Posto il principio di libera cedibilità del credito, larisposta non può essere che affermativa. Della questione si è più volteoccupato la Suprema Corte di Cassazione che, rifacendosi alle norme generalidel codice civile, ha ritenuto possibile e lecito il trasferimento del creditodel danneggiato al carrozziere nei riguardi della compagnia di assicurazione.
Per quanto riguarda i danni patrimoniali vi sono due recentisentenze della Cassazione, Cass. Civile, sez. III, 10.01.2012, n. 52 e Cass.civile, sez. III, 10.01.2012, n. 51, la prima (la n. 52) riguarda la cessioneal carrozziere del credito relativo ai danni del veicolo, la seconda (la n. 51)si riferisce alle spese sostenute dall'automobilista danneggiato per ilnoleggio di autovettura sostitutiva, da utilizzare nel periodo strettamentenecessario per le riparazioni di quella incidentata.
Da un'attenta lettura delle due sentenze si evince che laCassazione, ispirandosi ai principi generali della materia, conferma che èlegittimo estendere alla materia del risarcimento dei danni il diritto dellacedibilità del credito.
La Suprema Corte, infatti, dopo aver analizzato in profonditàla natura e la tipologia del credito verso le compagnie di assicurazioni,contrariamente alle pronunce del Tribunale che aveva negato la cedibilità ditale credito in quanto credito futuroe incerto e, quindi, subordinatoall'accertamento giudiziale sulla responsabilità nella causazione del sinistroe sull'entità dei danni, ha affermato che:
1) ilcredito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale puòcostituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamentepersonale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo;
2) ilcedente, ove ricorra l'ipotesi di cessione onerosa, è tenuto a garantire(solamente) il nomen verum, ecioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.);
3) ilcredito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale.
Conseguentemente, al cessionario competono, in caso diinadempimento da parte del debitore ceduto, i rimedi posti a tutela della partecontrattuale, sia giudiziali (azione di risoluzione o di annullamento o direscissione del contratto) sia convenzionali(es.: causa risolutiva espressa), attenendo essi alla sorte del contratto enon del mero credito.
Ovviamente, il relativo mancato riconoscimento perinesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità dellacessione (così come la inesistenza della cosa di per sé normalmente noncomporta la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento daparte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramentesul piano dell'inadempimento, e venendo, se del caso, a tradursi nelrisarcimento del danno a carico del cedente.
Un interessante problema è stato affrontato e risolto da duesentenze gemelle del Giudice di Pace di Roma. Trattasi delle sentenze n. 44470e n. 44471 del 26 giugno 2013, nelle quali è esaminato il problema delfrazionamento del credito relativo al risarcimento dei danni patrimonialisubìti da un automobilista coinvolto in un incidente stradale e ceduto a terzi.
L'automobilista, nel caso esaminato dal giudice di Roma,lamentava di aver subìto danni patrimoniali per fermo tecnico e per noleggio diun'autovettura sostitutiva e, quindi, cedeva separatamente i due crediti a duediversi soggetti, al carrozziere e alla società di noleggio.
Il giudice, accogliendo l'eccezione proposta dalla compagniadi assicurazione, dichiarava nonfrazionabile il credito nellaconsiderazione che il frazionamento: a) costituiva un aggravio di spese per ildebitore ceduto per effetto della lievitazione delle spese processuali; b)andava contro l'esigenza di deflazionare il carico degli uffici giudiziari.
Le motivazioni delle due sentenze del Giudice di Pace di Romasono pienamente condivisibili anche perché questi comportamenti processuali,appalesandosi quali veri e propri abusi, possono giustificare le eccezioniformulate normalmente dalle compagnie di assicurazione e indurre il legislatorea porvi rimedio con norme restrittive.
Secondaipotesi: cessione del credito relativo al danno non patrimoniale. E'l'ipotesi più delicata e, pertanto, più controversa. Valgono anche in questaipotesi le norme circa la cedibilità del diritto di credito. Occorre stabilire,però, se nella specie si tratti di un credito strettamente personale oppure no. La Cassazione, con la sentenza n. 22601del 3 ottobre 2013, si è pronunciata per l'ammissibilità della cedibilità delcredito relativo al danno biologico e morale nella considerazione che, essendoormai pacifica la trasmissibilità iure hereditatis del danno moraleterminale e del danno biologico terminale, non si può escludere la possibilitàdella loro cedibilità inter vivos.
Esempio tipico di diritto strettamente personale è il creditoalimentare che, oltre ad essere per espressa previsione normativa incedibile, èimpignorabile e cessa con la morte dell'obbligato; quindi, intrasmissibile iurehereditatis.
Evoluzionenormativa. Con il D.L. 23.12.2013, n. 145, art. 8, G.U. 23.12.2013,ancora in fase di conversione in legge, erano state introdotte normefinalizzate a limitare fortemente la cedibilità del diritto al risarcimento.
In particolare, il decreto legge n. 145/2013 concedeva allecompagnie di assicurazioni la facoltà diprevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I,capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto diassicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto alrisarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e deinatanti non fosse cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenutoal risarcimento.
Ma l'art. 8 di detto D.L. contenente quelle norme restrittiveè stato stralciato per la forte opposizione delle associazioni dei consumatorie delle associazioni artigiani
Dunque, se la cessione è, in generale, possibile anche senzail consenso del debitore, per effetto del sopra citato decreto legge, lacedibilità del diritto, nel caso di risarcimento dei danni derivanti dallacircolazione stradale, sarebbe stata condizionata dal consensodell'assicuratore da esprimere all'atto della stipula del contratto diassicurazione. Credo che la questione, ove fosse stata confermata la normatestè citata, avrebbe prodotto un certocontenzioso per il fatto che, in deroga ai principi delle norme sui consumatori(clausole vessatorie)[2],sarebbe stato dato all'esclusiva volontàdelle compagnie di assicurazione di stabilire il divieto di cedibilità delcredito risarcitorio. In proposito, va ricordato che il secondocomma dell'art. 1260 c.c. prevede la possibilità per le parti (creditore edebitore) di escludere pattiziamentela cedibilità del credito a terzi.
Nel citato decreto legge, al contrario, ove fosse stataconfermata la norma restrittiva, avrebbe lasciato alla sola volontà dellecompagnie, che sono le parti contrattuali più forti, di escluderla al momentodella stipula del contratto di assicurazione, con evidente squilibrio in dannodei consumatori.
Considerazioniconclusive. L'art. 1260 c.c. consente lacessione del credito anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che: a)la cessione sia strettamente personale; b) sia vietata dalla legge; c) ildivieto sia stato oggetto di negoziazione delle parti. Ne consegue che, ai finidel perfezionamento del contratto di cessione del credito, è normalmentesufficiente che vi sia stato l'accordo del cedente e del cessionario, chedetermina la successione al cessionario dal cedente nello stesso rapportoobbligatorio con effetti traslativi immediati. Nei confronti del debitore cedutola cessione diviene efficace quando gli sia stata portata a conoscenza. Ildovere di portare a conoscenza del debitore l'avvenuta cessione del credito hala funzione di tutelarlo nel caso egli effettui il pagamento al cedente anzichéal cessionario.
Secondo la Cassazione ancheil diritto al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) daincidente stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo i medesimidi natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo alriguardo.
Quando la cessione siaonerosa, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo dellacessione. Secondo la Cassazione, il credito derivante da fatto illecito deveessere considerato credito attuale.
La cessione avviene,inoltre, con i privilegi e le garanzie personali e reali con i poteri connessial contenuto e all'esercizio del credito; in particolare, il cessionario puòesperire tutti i rimedi volti alla realizzazione del suo diritto, ivi compresele azioni giurisdizionali secondo il seguente principio di diritto: il creditoda risarcimento dei danni da sinistro stradale è suscettibile di cessione exartt. 1260 ss. c.c. e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anchegiudizialmente il pagamento al debitore ceduto.
Non va dimenticato, però,che, da parte del Governo, vi è stato il tentativo, poi naufragato, diintrodurre con il D.L. n. 145 del 2013 norme volte a limitare fortemente lacedibilità del diritto al risarcimento dei danni da incidenti stradali.
Quanto ai danni subiti inconseguenza di lesioni personali (danni non patrimoniali) con la relativaquantificazione dell'ammontare, secondo la Suprema Corte la transazione inordine al loro risarcimento determina la trasformazione del diritto personalealla integrità fisica in un diritto patrimoniale sulla somma.
Dall'esame delle numerosepronunce dei giudici di merito, particolarmente dei giudici di pace, sirilevano due orientamenti; il primo, maggioritario, ritiene il creditotrasferibile con possibilità del cessionario di esperire tutti i rimedi anchegiurisdizionali attribuiti al cedente; il secondo, minoritario, che sostiene ilcontrario.
Resta, comunque, ilsospetto che il cessionario (carrozzeria), a fronte di un credito futuro eincerto, tenda a “gonfiare” i costi delleriparazioni costringendo il legislatore a porvi rimedio con l'introduzione dinorme volte a limitare fortemente il diritto di cessione del credito inquestione. Del resto, il fenomeno della cessione del credito relativo ai dannida incidente stradale ha conosciuto una tale diffusione da rendere largamentefondato il sospetto dell'abuso. Pertanto, è da immaginare che il tentativo dilimitare fortemente la cedibilità del credito risarcitorio sarà rinnovatomagari con un disegno di legge piuttosto che con decreto legge.
E-mail: raffaelevairo@libero.it
Giurisprudenza essenziale.
Il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1260 c.c.. (Cass. civile,sez. III, 03.10.2013, n. 22601).
Il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell'art. 1260 ss. c.c., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (Cass. civ., sez. III, 10.01.2012, n. 51).
Il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto (Cass. civile, sez. III, 10.01.2012, n. 52).
Pare ammissibile nel nostro ordinamento la cessione parziale del credito, a condizione che la prestazione da eseguire sia divisibile e che la quota ceduta sia proporzionale all'intero; tuttavia non può prescindersi dai limiti costituiti, in linea generale, dal divieto di aggravio della posizione del debitore (art. 1260 ss. c.c.) e dall'esigenza di deflazionare il carico degli uffici giudiziari (Giudice di Pace Roma, sez. III, 26.01.2013, n. 44471).
La natura consensuale del contratto di cessione di credito — relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza — comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (Cass. civile, sez. III, 17.01.2012, n. 551).
In tema di cessione di credito derivante da sinistro stradale, è ammissibile l'azione ex art. 149 c.assicur. esercitata dal cessionario nei confronti della compagnia di assicurazione del cedente (Giudice di Pace Legnano, 11.01.2012, n. 10).
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass. civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15364).
Tra il perfezionamento del rapporto di cessione e il trasferimento del diritto oggetto della medesima esiste contemporaneità, trasferendosi il diritto con l'incontro dei consensi per cui con la cessione il soggetto legittimato a pretendere la prestazione del debitore ceduto è il cessionario cui il diritto è stato trasferito. È vero che in presenza di credito futuro il trasferimento viene differito al momento in cui il medesimo viene ad esistenza ma ciò consegue al fatto che solo a tale momento il credito può essere fatto valere (Giudice di pace Torino, 11/01/2010, n. 281).
In tema di circolazione stradale e in particolare in merito al sinistro occorso tra due autovetture nell'ambito del quale una delle conducenti abbia espressamente riconosciuto la propria esclusiva responsabilità, deve ritenersi assolutamente valida e legittima la cessione operata dal proprietario dell'autovettura danneggiata, in favore alla società di autonoleggio, cessionaria, e avente a oggetto il credito vantato dal primo nei confronti della società assicuratrice dell'autovettura condotta dalla responsabile del sinistro. È infondata l'eccezione di nullità del contratto di cessione del preteso credito sollevata dalla società assicuratrice in quanto, ai sensi dell'art. 1260 c.c., la cessione del credito può avvenire prescindendo dal consenso del debitore ceduto, a titolo oneroso o gratuito con l'unico limite che il credito non abbia carattere strettamente personale e che non sia vietato dalla legge. Per effetto della cessione, essendo trasferito al cessionario il credito con tutti i privilegi e le garanzie personali e reali, si determina il subingresso del cessionario nella medesima posizione del cedente trovandosi così esposto a tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre nei riguardi del cedente. Ne deriva pertanto che ove la cessione non rientri in una delle ipotesi vietate dalla legge o assoggettate ad altre limitazioni, deve ritenersi valida ed efficace quella in esame avente a oggetto appunto il credito vantato dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione e rispetto al quale si sia verificato il subentro a titolo particolare della società di autonoleggio (Giudice di Pace Milano, sez. I, 03/06/2009, n. 14587).
Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni (Cass. civile, sez. III, 13/05/2009, n. 11095).
[1] Una formaparticolare di cessione dei crediti è il factoring,contratto atipico utilizzato nei rapporti commerciali, con il quale unimprenditore trasferisce il rischio dell'insolvenza dei propri clienti a unaltro imprenditore, il factor, chese ne assume i rischi dietro corrispettivo.
Con il contratto di factoring unimprenditore sottopone al factor icontratti conclusi o da concludere con i propri clienti e il factor, se li approva, si obbliga aversare, alla scadenza dei crediti, la somma pattuita corrispondenteall'importo dei crediti detratta la percentuale pattuita a copertura dei rischiassunti e delle spese sostenute per la riscossione, oltre che a svolgere, per contodel fornitore, i servizi di contabilizzazione dei rapporti oggetto delcontratto.
[2]Articolo 33 delD.Lgs. n. 206/2005 (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista econsumatore)
1. Nel contratto concluso tra ilconsumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che,malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a provacontraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilitàdel professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore,risultante da un fatto o da un'omissione del professionista (1);
b) escludere o limitare le azioni o idiritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte incaso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte delprofessionista;
c) escludere o limitare l'opportunità daparte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti delprofessionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo delconsumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista èsubordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla suavolontà;
e) consentire al professionista ditrattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo nonconclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto delconsumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta seè quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso diinadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma didenaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalented'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista enon anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonchéconsentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versatadal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute,quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista direcedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso,tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamenteanticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta alfine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesionedel consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere primadella conclusione del contratto;
m) consentire al professionista dimodificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristichedel prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicatonel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o deiservizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista diaumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possarecedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quellooriginariamente convenuto;
p) riservare al professionista il poteredi accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quelloprevisto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare unaclausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità delprofessionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati insuo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazionial rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l'opponibilitàdell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista disostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel casodi preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela deidiritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatoredecadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe allacompetenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove,inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertàcontrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del forocompetente sulle controversie località diversa da quella di residenza odomicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un dirittoo l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensivadipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazioneimmediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il dispostodell'articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto laprestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può,in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia ungiustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione alconsumatore;
b) modificare, qualora sussista ungiustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruotermine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto laprestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senzapreavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) eo) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onererelativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandoneimmediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dalcontratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumentifinanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato allefluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercatofinanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita divaluta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessiin valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non siapplicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dallalegge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamentedescritte.
Autore: Raffaele Vairo