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Insidie stradali: il caso fortuito può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato



Corte di Cassazione, Sezione VICivile, ordinanza 4 dicembre 2013 – 6 febbraio 2014, n. 2692.

«È ben vero che la responsabilità per i danni cagionati dacose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva,necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosaed evento e, prescindendosi dall'accertamento della pericolosità della cosastessa, sussistendo in relazione a tutti i danni da essa cagionati ed essendoesclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fattodel danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto ilnesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriorecontributo utile nella produzione del danno (Cass. 7 aprile 2010, n. 8229;Cass. 13 luglio 2011, n. 15375); peraltro, le caratteristiche intrinseche dellacosa possono costituire di per sé, in relazione alle condotte normalmenteprevedibili - quand'anche non del tutto conformi a diritto, ove la violazionedelle relative norme costituisca l'occasione dell'evento e non un'autonomacausa - da parte di coloro che con essa entrano in contatto, fonte dellaspeciale responsabilità in esame, salvo beninteso il successivo esamedell'apporto causale, concorrente od esclusivo, della condotta del danneggiato(tra le altre, v. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550)».

Ancora una volta la Cassazione torna a pronunciarsi inmateria di risarcimento dei danni derivanti da cose in custodia ex art. 2051c.c..

Oggetto del ricorso, la sentenza della corte di appello diBologna, che confermava la pronuncia del Tribunale ordinario di Ferrara, dirigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dagli eredi della vittimadi un incidente stradale occorso su un tratto di strada di proprietà dellaProvincia di Ferrara.

A giudizio della Corte, la responsabilità dell'eventodannoso era da ascrivere etiologicamente all'esclusiva condotta colposa dellavittima, “la quale palesemente, procedeva ad una velocità non proporzionataalle condizioni di tempo e di luogo chiaramente percepibili; oltre il fatto chela strada non presentava obiettivamente alcuna imperfezione ed esisteva unsegnale stradale di pericolo, di "curva pericolosa” proprio in prossimitàdel luogo dell'incidente.

Di pari avviso la Corte di Cassazione, la quale nelconcludere per il rigetto della domanda così argomentava.

«Come, di recente, testualmente si esprime la Cassazione(17 ottobre 2013, n. 23584), l'art. 2051 cod. civ., stabilendo che"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha incustodia, salvo che provi il caso fortuito", contempla un criterio diimputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazioneall'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunquevolto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa, all'adozione diprecauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi; a tanto, peraltro,fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contattocon la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabilecome incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dalcomportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i duefattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiutasul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra idetti doveri di precauzione e cautela; - e perfino quando la conclusione sianel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolositàdella cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbestata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cautoda parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno siastato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, eritenersi integrato il caso fortuito».

Di alcuna rilevanza e pertinenza risultano dunque, gli accertamentirichiesti dai ricorrenti in ordine ai sinistri già verificatisi nello stessotratto di strada, visto che, comunque, «in ordine allo stato di questa nullapuò imputarsi di specifico alla P.A. (…). Ritieneil “Collegio doversi qualificare le condotte di ogni proprietario di strada dicostruirla e tenerla in condizioni tali da permettere in qualsiasi momento e inqualsiasi punto ai suoi utenti la velocità massima in tesi consentita, comepure di dotarla di specifici limiti di velocità, ulteriori rispetto allasegnalazione dell'esistenza di una curva pericolosa e quindi già di per sé taleda imporre all'utente di adottare ogni cautela nell'affrontarla, rapportando lapropria concreta condotta di guida alle effettive esigenze e circostanze delcaso».

«Correttamente è stato, allora,applicato alla fattispecie il seguente principio di diritto (Cass., ord. 30agosto 2013, n. 19995): il proprietario di una strada non è responsabile, aisensi dell'art. 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori diquest'ultima, ove sia provata l'elisione del nesso causale tra la cosa el'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventualinormative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa incondizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitoriavveduti e prudenti, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili edascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia oimprudenza - o di terzi».

Data: 11/02/2014 10:00:00
Autore: Sabrina Caporale