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Reato di stalking. Misure cautelari. Precisazioni dalla Cassazione.



Corte di Cassazione, sez. III Penale,sentenza 20 novembre 2013 – 11 febbraio 2014, n. 6384.

Il delittodi atti persecutori cosiddetto "stalking" (art. 612 bis codice penale) èun reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei qualiè idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non èessenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendosufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno statodi ansia e di timore per la propria incolumità (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 29872del 19/05/2011 Cc. dep. 26/07/2011 Rv. 250399; Sez. 5, Sentenza n. 34015 del22/06/2010 Cc. dep. 21/09/2010 Rv. 248412).

Può,tuttavia, il contesto conflittuale originato dalla crisi della relazione dicoppia tra due coniugi essere idonea a ridurre, o addirittura escludere lasussistenza dei “gravi indizi di colpevolezza” del reato in questione?

Ebbene a dareuna risposta è la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6384 dell'11febbraio 2014.

Conordinanza del 2 luglio 2013 il Tribunale di Brescia rigettava l'appello delPubblico Ministero contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bergamo cheaveva respinto la richiesta di applicazione, nei confronti di uomo, indagatoper il reato di stalking, della misura cautelare di cui all'art. 282 ter equater del c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parteoffesa).

“Non sonoevincibili – affermava la Corte territoriale - gli estremi del reato di stalking, inrelazione al quale è stata richiesta la misura cautelare, mancando l'idoneitàdelle condotte a produrre il perdurante stato di ansia e timore voluto dallanorma incriminatrice di cui all'art. 612 bis”.

Di diversoavviso, il Pubblico Ministero, il quale, al contrario, riteneva sussistenti“igravi indizi di colpevolezza avendo, la parte offesa riferito di essere stataoggetto di numerose telefonate effettuate dal marito legalmente separato, dipedinamenti, di minacce, che le avevano creato un persistente stato di ansia epaura”.

Di qui lapronuncia della Cassazione.

“IlTribunale di Brescia – affermano gli ermellini - ha ritenuto insussistenti glielementi dì colpevolezza ("gravi indizi", secondo la previsionelegislativa) del reato di stalking che richiede un perdurante stato di ansia odi paura e non già una mera ripetizione di condotte lesive. (…) osservando cheil notevole flusso telefonico dall'uomo alla presunta vittima (sicuramente dalcontenuto minaccioso) non era univocamente sintomatico di una condottaassillante tale da ingenerare il menzionato stato psichico, perché, comeaccertato dalla Polizia Giudiziaria, risultavano anche molte telefonate in uscita fatte dalla vittimaal'indagato”.

Il Tribunale,dunque pur riconoscendo un comportamento molesto perpetrato da quest'ultimo neiconfronti della donna, ha tuttavia, “collegato i ripetuti tentativi dicontattare la moglie anche con espressioni minacciose e ingiuriose in uncontesto conflittuale tra ex coniugi e ha concluso per la sussistenza degliestremi dell'ingiuria, minaccia e molestia, per i quali non è ammessa la misuracautelare”.

E' in tale contesto che, allora, si pone l'interrogativo anzi detto.

La rispostadella Cassazione.

“Il contestoconflittuale originato dalla crisi della relazione di coppia tra i due coniugi,- dice la Corte - è un dato che non è assolutamente idoneo ad escludere oridurre la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in questione,ma che anzi appare assai rilevante, tant'è che l'art. 612 bis, al secondocomma, prevede addirittura come aggravante l'esistenza di rapporti di coniugioo di pregressi rapporti affettivi tra le parti”.

Data: 13/02/2014 10:30:00
Autore: Sabrina Caporale