Come ci si deve comportare in caso di incidente stradale
Quando si viene malauguratamente coinvolti in un incidente stradale, ci sono alcune norme comportamentali che è importante conoscere per poter affrontare serenamente la situazione e adottare, ove necessari, interventi tempestivi, nell'attesa dei soccorsi qualificati.
- Obbligo di soccorso
- Spostamento dei mezzi o segnalazione del pericolo
- Fornire le generalità ai danneggiati e alle forze dell'ordine
- La denuncia del sinistro
- Il "Cid" e la procedura ordinaria
Obbligo di soccorso
È importante, per prima cosa, accertarsi che non vi siano feriti. Com'è noto, esiste uno specifico obbligo di legge, sancito dall'art. 189 del Codice della strada che recita: "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona". È ovvio che, se non si posseggono competenze sanitarie, l'assistenza concerne tutte le azioni finalizzate ad attenuare le conseguenze dell'incidente chiamando immediatamente i soccorsi. Il mancato rispetto dell'obbligo sopracitato comporta conseguenze dal punto di vista penale, essendo punito con la reclusione e le sanzioni civili accessorie. Naturalmente, ogni altra persona che transita sul luogo dell'incidente, pur non avendo l'obbligo di fermarsi ai sensi del sopracitato articolo, è tenuta a prestare aiuto ai feriti per non incorrere nell'omissione di soccorso prevista dall'art. 593 del c.p.
Spostamento dei mezzi o segnalazione del pericolo
Dopo aver assistito gli eventuali feriti, altro obbligo fissato dall'art. 189 del C.d.s. per le persone coinvolte nell'incidente è quello di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione, adoperandosi, al contempo, affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per ricostruire la dinamica e l'accertamento delle responsabilità.
Ove possibile, pertanto, occorre evitare intralcio alla circolazione provvedendo sollecitamente a rimuovere l'ingombro spostando i veicoli fuori dalla carreggiata o al margine destro della strada, ovvero, se i danni riportati sono tali da non consentirne lo spostamento, occorre segnalare adeguatamente il pericolo, con l'apposito segnale di emergenza (c.d. "triangolo") nell'attesa dell'intervento delle forze dell'ordine (Polizia municipale; Carabinieri, Polizia di Stato).
Fornire le generalità ai danneggiati e alle forze dell'ordine
Altro obbligo dei conducenti, previsto dall'art. 189 C.d.s. è quello di fornire le proprie generalità e ogni altro elemento utile ai fini risarcitori (dati anagrafici; patente; targa e assicurazione del veicolo; ecc.), alle persone danneggiate; raccogliere, se possibile testimonianze da chi era presente all'incidente (anche i passeggeri trasportati possono fare da testimoni); nonché rimanere a disposizione delle forze dell'ordine, nell'ipotesi di un loro intervento, fornendo le informazioni richieste. Anche laddove non necessario, l'intervento delle autorità è auspicabile, soprattutto in caso di dinamiche controverse per poter effettuare tutti i rilievi del caso ed accertare le responsabilità (i rilievi contribuiranno a formare l'apposito verbale di incidente, richiedibile in copia dagli interessati con domanda scritta al comando di polizia intervenuto); in alternativa, è sempre consigliabile scattare delle foto dell'accaduto (veicoli coinvolti e relativi danni, luogo in cui è avvenuto il sinistro, condizioni del manto stradale, eventuali segni sull'asfalto, lesioni dei feriti; ecc.).
La denuncia del sinistro
Sull'assicurato che abbia subito danni alla propria autovettura e voglia far valere il proprio diritto al risarcimento, oltre allo specifico onere di legge che impone di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ex art. 1914 c.c., incombe un ulteriore obbligo: entro tre giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, egli deve denunciare l'incidente stesso al proprio assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto (salvo che questi ultimi non siano già intervenuti nelle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro).
Il "Cid" e la procedura ordinaria
Autore: Il diritto in pillole