Cassazione: legittimazione ad agire dell'amministratore condominiale
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 16240/2003) ha stabilito che l'amministratore del
condominio è legittimato ad agire e resistere in giudizio, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione assembleare, non solo per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, ma anche per garantire l'osservanza del
regolamento condominiale e tutelare conseguentemente la condominialità dagli effetti lesivi della inosservanza dello stesso.Con questa decisione la Corte, sulla base del disposto degli artt. 1130 n. 1 e 1131 1^ comma del
codice civile, ha ritenuto legittima l'azione promossa dall'amministratore del
condominio contro la violazione del divieto di destinare locali di
proprietà esclusiva a determinati usi.
Data: 13/02/2004
Autore: Cristina Matricardi