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Videoregistrazioni: sono prove atipiche ammissibili nel processo penale



di Marco Massavelli - Levideoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti alpubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vannoincluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art.234, codice procedura penale, e le medesime videoregistrazionieseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno inveceincluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alladisciplina dettata dall'art. 189, codice procedura penale.E'il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale,con la sentenza 22 novembre2013 n. 46758.

Ilcaso trattato dalla Suprema Corte di Cassazione riguarda la valenzada attribuire alle riprese video, ai fini dell'accertamento di unreato: trattandosi di attivita' investigativa non ripetibile possonoessere allegate al verbale e inserite nel fascicolo del dibattimento:nello specifico, levideoregistrazioni erano relative ai movimenti in entrata ed inuscita da una abitazione dalle cui sequenze gli inquirenti avevanoriconosciuto nell'imputato l'autore del fatto di reato, consistentein un furto. L'articolo234, codice procedura penale, infatti, tra le "provedocumentali" ricomprende qualsiasi documento che rappresentifatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, lafonografia o qualsiasi altro mezzo: e' quindi evidente come leriprese con telecamera rientrino nella "cinematografia", epossano ritenersi, senza alcun dubbio, "prova documentale"ai fini processuali.

Inoltre,considerato che, a norma dell'articolo 187, codice procedurapenale, sono oggetto di prova nel giudizio i fatti che si riferisconoall'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena, ai fini dell'ammissione delle fonti di prova nel procedimentipenale, l'articolo 189, codice procedura penale, statuisce chequando si tratta di una prova non disciplinata dalla legge, ilgiudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurarel'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale dellapersona. Ilgiudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità diassunzione della prova: se la prova non è stata assunta secondomodalità illegittime, che la rendono processualmente inutilizzabile,nulla osta affinchè il giudice, nel rispetto di quanto previsto dalcitato articolo 189, codice procedura penale, assuma nel procedimentola suddetta prova atipica.

Premessoche le videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, infase di attività di indagine, sono prove non disciplinate dallalegge, e quindi rientranti nel disposto dell'articolo 189, codiceprocedura penale, è ovvio che una videoregistrazione effettuatadalla polizia giudiziaria, anche di iniziativa, durante l'attivitàdi indagine, da considerarsi c.d. “prova atipica”, che consentadi individuare, senza alcun dubbio, l'autore del reato, deveconsiderarsi idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, equindi deve essere assunta nel processo. LaSuprema Corte di Cassazione precisa, inoltre, sulla scorta digiurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass.Sez. I, Sentenza n. 4422 del 18/12/2008, dep. 02/02/2009, Rv. 242793)che “sono legittime epertanto utilizzabili senza che necessiti l'autorizzazione delgiudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell'ingresso edel piazzale di un'impresa eseguite a mezzo di impianti installatidalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, non configurandosi, intal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio”.

Percui, in conclusione si ritiene che levideoregistrazioni relative ai movimenti in entrata ed in uscita dauna abitazione, luogo del commesso reato, dalle cui sequenze gliinquirenti avevano riconosciuto nell' imputato l'autore del furto,costituiscono prova atipica, disciplinata dall'articolo 189, codiceprocedura penale, e la videoregistrazione e la susseguente visionedelle immagini, da parte della polizia giudiziaria, non richiedealcuna preventiva autorizzazione del magistrato.

Data: 02/03/2014 15:00:00
Autore: C.G.