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Il giudizio abbreviato alla luce delle decisioni giurisprudenziali

Breve guida con giurisprudenza allo speciale rito alternativo del giudizio abbreviato


Avv. Oreste Maria Petrillo - Il giudizio abbreviato, disciplinato dalle norme di cui agli articoli 438 e successivi del codice di procedura penale, libro VI, titolo I, è un rito speciale alternativo al normale procedimento di fasi e sconosciuto al vecchio dettame codicistico dell'epoca fascista.

Le origini del giudizio abbreviato

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Il giudizio abbreviato può essere ricollegato all'esperienza inglese del summary trial , ossia al procedimento davanti a un magistrate's court senza la partecipazione della giuria (per reati di minore importanza senza il consenso dell'imputato, o col suo consenso anche per i reati più gravi), oppure all'esperienza americana del bench trial, il dibattimento senza giuria americano davanti ad un giudice togato e caratterizzato da un affievolimento delle regole probatorie; in sostanza vi è uno sconto di pena collegato alla rinuncia del diritto ad essere giudicato da una giuria (sesto emendamento) .

Il normale alternarsi di fasi presuppone che dopo l'iscrizione di un fatto-reato nel registro delle notizie di reato si instauri tutta una serie di attività volte ad accertare se vi siano possibilità che il fatto reato sia stato commesso dal soggetto al quale lo si attribuisce e volte a ricercare indizi e fonti di prova da usare nel processo, sede naturale di elezione delle fonti di prova a piena prova.
Con i riti speciali abbiamo, quindi, un corto circuito nel normale proseguimento delle fasi.

I riti premiali

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Vi sono riti speciali che si esplicano dinanzi al GIP (Giudice per le indagini preliminari) come il decreto penale di condanna; riti che saltano la fase dell'udienza preliminare arrivando direttamente al dibattimento vero e proprio (giudizio direttissimo e giudizio abbreviato) e, infine, vi sono riti che, svolgendosi nella fase dell'udienza preliminare, saltano la fase dibattimentale.


Tutti i riti che saltano la fase dibattimentale sono detti riti premiali. Premiali perché lo Stato premia il cittadino che accetti di essere giudicato solo sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.
Il giudizio abbreviato è uno di questi riti.
Vorrei far rilevare come tali procedure deflattive del dibattimento sono particolarmente avvezze al sistema processuale nord-americano, dove circa il 90% dei processi non perviene al dibattimento.
Bisogna tracciare una riga di delimitazione prima della quale il rito abbreviato era un rito allo stato degli atti, così come il patteggiamento, e dopo la quale diventa un giudizio in cui si accettano anche le fonti di prova fornite dalla difesa.
La linea di demarcazione la tracciamo con la Legge 16 dicembre 1999 n. 479, la cosiddetta Legge Carotti.

La legge Carotti e il rito abbreviato

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Che cosa è successo all'indomani dell'entrata in vigore della legge Carotti e come ha inciso nel processo penale relativamente al rito abbreviato?

La Legge 479/99 ha inciso in maniera sostanziale trasformando il rito abbreviato in un rito non più allo stato degli atti, introducendo la possibilità da parte dell'imputato di essere ammesso al rito abbreviato non semplice ma condizionato, vale a dire condizionato proprio alla richiesta di una nuova prova. L'imputato, quindi, potrà chiedere al giudice (e se sceglierà tale particolare forma di rito abbreviato, il potere si trasformerà in dovere) di essere giudicato con il rito abbreviato dopo la formazione di un'ulteriore prova, prova che dovrà indicare egli stesso.
All'esito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, il giudice valuterà se il processo avrà bisogno di tale nuova prova o meno. Solo nel primo caso, se cioè egli non potrà decidere pienamente allo stato degli atti, ammetterà l'imputato al rito abbreviato condizionato.
Mai la richiesta di nuova prova può andare contro la speditezza processuale e contro l'economia processuale; ratio dei riti premiali, infatti, è di essere riti deflattivi al dibattimento. Loro caratteristica è di avere il requisito della premialità proprio come contrappeso al vulnus difensivo dell'imputato.
Anche la modifica del divieto di impugnazione da parte del pubblico ministero nasce proprio dal fatto che con la possibilità del rito abbreviato condizionato, l'imputato non sarà più giudicato con un rito allo stato degli atti.
Il pubblico ministero potrà benissimo impugnare la sentenza di assoluzione, cosa che prima gli era espressamente vietata.
Infatti, non rappresentando il rito abbreviato un'ammissione di colpevolezza, ben poteva l'imputato essere assolto, e in questo caso il Pubblico Ministero non poteva proporre appello alla sentenza di assoluzione proprio perché tale limitazione era prevista come contraccambio all'imputato per aver accettato di essere giudicato solo in base agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Tale decisum deriva dall'ordinanza della Corte Costituzionale, la n. 165/2003, che, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo all'art. 443 c.p.p., affermò che la menomazione dei poteri del pubblico ministero sarebbe bilanciata dalla circostanza che il processo si svolga sulla base degli atti probatori da lui acquisiti.

La legge Pecorella

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La Legge 46/2006 , cosiddetta Legge Pecorella, incidendo sul testo nomologico della norma di cui all'art. 443, aveva pietrificato tale assunto rendendo inappellabili le sentenze di proscioglimento da parte del PM e dell'imputato.
Tale tesi è oggi anacronistica data la possibilità per l'imputato di accedere al rito abbreviato condizionato e, quindi, scegliere di non essere giudicato allo stato degli atti.
La Consulta , con Sent. n. 320/2007, ha ritenuto, a giusta veduta, costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 443, I° comma, nella parte in cui non prevedeva la possibilità del PM di poter appellare le sentenze di proscioglimento.
Successivamente, nel 2009 , con Sent. n. 274/09, la Corte Costituzionale ha dichiarato che anche l'imputato può appellare le sentenze di proscioglimento, ma solo per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente.
Con quest'ultima pronuncia, anche l'ultimo baluardo di inappellabilità delle Sentenze di proscioglimento è venuto meno.
Si evidenzia che una recente sentenza della Cass. a Sez. Un., la n. 12822 del 2012, ha affermato che "la sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi solo una mera irregolarità, che produce effetti però giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione".
Continuando con l'excursus storico, la Legge "Carotti", la n. 479/99, ha rappresentato anche un punto di svolta importante al consenso per essere ammesso al rito.

Prima della L. 479/99, infatti, il giudizio abbreviato poteva essere celebrato solo se il Pubblico Ministero prestava il suo consenso all'ammissione al rito da parte dell'imputato. Inoltre, il Giudice poteva non accogliere la richiesta nel caso in cui avesse ritenuto non decidibile il processo allo stato degli atti e necessario il dibattimento per un più approfondito esame del fatto posto alla sua attenzione.
La nuova disciplina del rito abbreviato, all'esito della Legge 479/99, non prevede più il preventivo consenso del Pubblico Ministero e la valutazione ad opera del Giudice.

Dubbi costituzionali

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Sono stati sollevati dubbi costituzionali riguardo tale nuova disciplina procedurale ma la Corte ha dichiarato la questione non manifestamente fondata rigettando i dubbi di non costituzionalità .
Poiché il giudizio abbreviato comporta una rinuncia alla fase dibattimentale con tutte le garanzie per l'imputato, la possibilità di rinunciare alla fase dibattimentale per scegliere di essere giudicato in base al rito abbreviato spetta soltanto all'imputato (è classificabile, quindi, come richiesta unilaterale sul rito).
Il pubblico ministero esprime un parere, ma l'eventuale dissenso non è più vincolante per l'esperibilità del rito.
"Circa le forme e i termini, la richiesta di definizione del processo all'udienza preliminare può essere presentata dall'imputato, oralmente o per iscritto, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, fino a che non siano formulate le conclusioni nell'udienza preliminare a norma degli art. 421 e 422 c.p.p., cioè anche all'esito di quella speciale fase costituita dall'eventuale attività d'integrazione probatoria del giudice ed altresì, sembra indiscutibile, della discussione nella nuova udienza preliminare fissata dal giudice con l'ordinanza per l'integrazione delle indagini da parte del pubblico ministero a norma dell'art. 421 bis c.p.p., inserito dall'art. 21 L. n. 479 del 1999."


L'abbreviato è un giudizio non di colpevolezza, bensì è un giudizio di merito sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato e, in caso di condanna, l'imputato otterrà una serie di rilevanti benefici quali la riduzione della pena nella misura secca di un terzo; inoltre la Legge 4/2001 ha precisato che nel caso di pena dell'ergastolo, essa è sostituita con una reclusione ad anni 30 e nel caso di ergastolo con isolamento diurno, la pena viene sostituita in ergastolo senza isolamento diurno.

La Corte Costituzionale ha mutato sostanzialmente orientamento riguardo l'applicabilità della riduzione di pena per i reati puniti con l'ergastolo. Nel 1991 la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. nella parte in cui consentiva appunto il giudizio abbreviato anche per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Successivamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite , nel 1995, stabilì che "La diminuzione di un terzo della pena e la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di trent'anni costituiscono trattamenti penali di favore con caratteristiche peculiari perché si ricollegano ad un comportamento dell'imputato successivo al reato e di natura processuale".
E cosa è successo ai giorni nostri?
Nel 2013 la Corte Costituzionale è ritornata sui suoi passi aderendo alla più recente giurisprudenza europea.
Infatti, con sentenza 18 luglio 2013, n. 210, depositata e scritta da Giorgio Lattanzi, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del DL 341/2000, recante "Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 4/2001 che, con effetto retroattivo, ha determinato la condanna all'ergastolo di imputati, giudicati con rito abbreviato, per i quali era applicabile la precedente norma, più favorevole, secondo cui la pena massima stabilita era quella dei 30 anni di reclusione.
Nella fattispecie concreta posta all'esame della Corte, il ricorrente si trovava in una situazione molto simile a quella del caso "Scoppola contro Italia" che aveva portato, nel 2009, alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 17 settembre 2009 , con la quale tale Corte aveva dichiarato che lo Stato italiano era tenuto ad assicurare che la pena dell'ergastolo, inflitta al ricorrente, sig. Scoppola, fosse sostituita con una pena non superiore a quella della reclusione di anni trenta. Secondo la Corte europea, infatti: "se è vero che gli articoli 438 e 441-443 del c.p.p. descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, rimane comunque il fatto che il paragrafo 2 dell'articolo 442 è interamente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo questa procedura semplificata", quindi è previsto il diritto dell'imputato di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza. In sostanza, quindi, la pena massima stabilita per il rito abbreviato, in condizione di un reato punito con la pena dell'ergastolo, è prevista in 30 anni di reclusione.

Spesso il giudizio abbreviato è anche definito come patteggiamento sul rito in contrapposizione all'applicazione della pena su richiesta delle parti, volgarmente definita patteggiamento sulla pena, evidenziando così la differenza ontologica tra i due riti premiali.
L'interrogatorio dell'imputato è sempre ammesso se egli ne faccia richiesta (e la sua mancanza, violando il diritto dell'autodifesa, è sanzionata come nullità a regime intermedio e quindi deducibile dalle parti e rilevabile dal giudice fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, se precedenti alla sentenza, e fino alla sentenza del grado successivo se verificatesi in giudizio, art. 180 c.p.p.).

Le modifiche dei termini di custodia

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Per quanto riguarda le eventuali misure cautelari adottate precedentemente all'accettazione del rito da parte dell'imputato, per evitare che nelle more del rito abbreviato possano scadere i termini massimi di custodia, la Legge 144/200 ha modificato la norma di cui all'art. 303, comma 1, relativo ai "termini di durata massima della custodia cautelare", stabilendo che "la custodia cautelare[284, 285, 286] perde efficacia [306, 307] quando: a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3; 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) (3), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni".
In sostanza si è previsto che l'ordinanza del giudice che ammette il giudizio abbreviato fa iniziare una nuova fase processuale con decorso di nuovi termini.

L'udienza del rito abbreviato

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L'udienza di celebrazione del giudizio abbreviato avviene in camera di consiglio, senza pubblico, ed è ammessa la costituzione di parte civile.

Se, però, nel caso di richiesta, raccolta e valutazione di nuove prove e di modifica dell'imputazione, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato chiedendo di procedere con le forme ordinarie per non privare l'imputato delle ordinarie garanzie dibattimentali, in questo caso (è pensiero di chi scrive) il difensore dell'imputato potrà chiedere nuovo termine a difesa, di regola 10 giorni.
Alcune precisazioni per la costituzione di parte civile sono importanti. Una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato, la parte civile può non accettare tale rito: in questo caso, se il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, tale provvedimento non ha efficacia di giudicato e la parte civile può esercitare l'azione risarcitoria davanti al giudice civile senza subire la sospensione di tale procedimento fino a sentenza penale definitiva.
Viceversa, la parte civile che ha accettato il giudizio abbreviato in modo espresso o implicito subisce la sospensione del processo civile, eventualmente promosso, fino alla sentenza penale irrevocabile e subisce altresì la conseguente efficacia del giudicato di assoluzione.
La decisione di condanna nel giudizio abbreviato, quindi, ha efficacia di giudicato, salva l'ipotesi in cui la parte civile, che non abbia accettato il rito, si opponga a tale efficacia.
Se il giudice procede ad integrazione probatoria d'ufficio o a seguito della richiesta condizionata dell'imputato, il diritto alla prova contraria spetta soltanto al pubblico ministero, e non anche alla parte civile.
Quindi, in conclusione, "alla totale separazione tra giudizio di merito e rito speciale che, riguardo all'azione civile, connota il patteggiamento, corrisponde nel giudizio abbreviato una disciplina articolata che trova la propria fonte nella direttiva n. 53, secondo cui la sentenza fa stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito".
Per ulteriori approfondimenti vedi eBook 'Il giudizio abbreviato'

eBook gratuito, 24.02.2014 (Oreste Maria Petrillo) edizioni Altalex":
http://www.altalex.com/index.php?idnot=66590
Avv. Oreste Maria Petrillo
http://www.avvocatopetrillo.it/
Email oreste@avvocatopetrillo.it e petrilloreste@gmail.com
Data: 26/02/2014 11:30:00
Autore: Oreste Maria Petrillo