Estratto di ruolo: dietro front della Cassazione
DIETRO FRONT DELLA CASSAZIONESULL'IMPUGNABILITA' DELL'ESTRATTO DI RUOLO
Dott. Marco Passante
La Corte di Cassazione ha le idee confusesull'impugnabilità dell'estratto di ruolo!
La Suprema Corte (sezione VI civile, sottosezione T)con l'ordinanza n.2248 del 18/12/2013 depositata il 3/2/2014 ha ribaltato lapropria posizione nei confronti dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo,rigettando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisionesfavorevole della CTR di Catanzaro.
Volendoricostruire dal principio la questione, è sufficiente ricordare la nota sentenzan.6610 del 13/11/2012, depositata il 15/3/2013, con cui la Cassazione dava torto al contribuente, stabilendoche è possibile impugnare il ruolosoltanto a seguito di notifica di un atto impositivo, perché diversamente mancherebbe un interesseconcreto ed attuale, ex art.100 c.p.c., ad impugnare un'imposizione mai venutaad esistenza e dappoiché il ruolo è un semplice atto internodell'Amministrazione. La Corte di Cassazione, poi, continuava sostenendoche la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione del solo ruolo per mancanza dell'interesse processuale exart.100 c.p.c., prescinde dalla circostanza che la cartella sia stata o menonotificata o sia stata notificata in modo inesistente. Ex art.384, comma 1c.p.c., i principi da enunciarsi son perciò quelli appresso: 1."L'estratto di ruolo, che è atto interno dell'Amministrazione, non puòessere oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudicetributario.....".
A distanzadi un anno dalla suddetta decisione, la Suprema Corte cambia idea e dà ragione al contribuente, con lacitata ordinanza (n.2248/2014) riaprendo così all'impugnabilità dell'estrattodi ruolo, prevedendo che il ruolo,ancorché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumentofondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodod'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti edell'imposta effettivamente dovuta, oltreché degli interessi e delle sanzionipecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizionecostituisce il valido e legittimo titoloper la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lostrumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenzadel debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante perl'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazionedel ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensidel D.P.R. n.602 del 1973, art.25. La Cassazione conclude stabilendo che la circostanza che il contribuente era statoportato a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del carico tributario direttamentedal dipendente addetto all'Ufficio, che aveva consegnando copia dell'estrattodei ruoli, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non precludeval'impugnazione, che trovava legittimazione, proprio nell'avvenuta formazionedel ruolo, atto con cui l'Amministrazione concretizza nei confronti delcontribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata.
Per labuona pace degli addetti ai lavori (commercialisti, avvocati ed Uffici) nonchédei sempre più disorientati contribuenti si renderebbe necessaria sull'argomentouna pronuncia a sezioni unite ovvero una modifica da parte del legislatore deltesto normativo (art.19 D.Lgs. 546/92).
Dott. MarcoPassante
Commercialistain Napoli
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Data: 27/02/2014 11:00:00Autore: Dott. Marco Passante