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Cassazione: idoneità probatoria dei verbali ispettivi



La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4462 del 25 febbraio2014, ha ribadito, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, che "iverbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli entiprevidenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fannopiena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nelverbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o dalui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla veritàsostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti ovalutazioni del verbalizzante."

In particolare - si legge nella sentenza - per quanto concernela verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge nonattribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure dipresunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deveessere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanzaai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprioaccertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sulquale non ricade".

Nel caso di specie una società ricorre contro la pronuncia dellaCommissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, proposto dallaSocietà nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia con cuila Commissione tributaria provinciale aveva solo parzialmente accolto ilricorso della predetta società contro l'avviso di irrogazione di sanzionirelative all'omessa registrazione sui libri paga e matricola di una dipendente.

Nello specifico la Società ricorrente prospetta "violazionee falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c., anche inriferimento all'art. 24 Cost., non avendo i giudici di merito confermato anchesul punto della data di assunzione della lavoratrice quanto emerso dal verbaledi accertamento ispettivo dell'INPS: intal modo hanno trascurato che i verbali ispettivi o formano piena provarelativamente all'intero accertamento o non lo sono per nulla, a maggiorragione quando il datore di lavoro vi abbia fatto acquiescenza senza riserve,come nel caso in esame".

La Suprema Corte, ritenendo infondato il motivo, ha affermatoche "sussistendo soltanto nei limiti anzidetti l'idoneità probatoria dei verbali ispettivi, non può pretendersi -contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - che le dichiarazioniraccolte dai pubblici ufficiali debbano essere accolte o disattese nella lorointerezza, senza alcuna possibilità di quel differenziato vaglio critico daparte del giudice che, invece, è stato compiuto in prime cure (circa ladecorrenza dell'assunzione) e confermato dall'impugnata sentenza".


Data: 02/03/2014 09:50:00
Autore: L.S.