Il pasticcio delle ingiunzioni (Seconda parte)
Da ulteriori accertamenti esperiti in ordine alle note ingiunzioni èemerso che l'affidamento del servizio diriscossione dei tributi ICI e TaRSU inviolazione, oggetto di avvisi di accertamento notificati nel 2010, venne deciso con delibera della Giunta Municipalenel mese di dicembre u.s. ; delibera dichiarata successivamente illegittima dalSegretario Generale che per assenza non assistette l'organo deliberante.
È stato accertato altresì che tutte le operazioni afferenti leingiunzioni, carenti di firma ed inviate con raccomandate postali da Palermo il31 dicembre 2013, sono state eseguite in assenza di atto formale di affidamentodel servizio di riscossione tributi.
Il meritorio 'intervento del Segretario Generale che ha definito carentedi legittimità l'atto deliberativo perincompetenza dell'Organo deliberante, ha provocato l'annullamento in autotuteladi tutti gli atti emessi in forza della delibera riconosciuta illegittima.
Come è noto, l'autotutela può realizzarsi in varie forme; infatti, lalegge n. 656 del 1994 ed il decreto ministeriale n. 37 del 1997 si riferisconoa quattro manifestazioni dell'autotutela tributaria e cioè (come sostengonoVillani e Rizzelli in L'autotutela nelcontenzioso tributario) < l'annullamento d'ufficio, la revoca, larinuncia all'imposizione e la sospensione, che si caratterizzano per il lorocontenuto puramente “negativo”, col quale si rimuove sic et simpliciter” l'atto impositivo, se ne previene l'adozione ose ne sospendono provvisoriamente gli effetti, determinando una situazione divantaggio per il contribuente (il diritto al rimborso dell'imposta versata o ilvenir meno dell'obbligo di versarla )>.
Nel caso di specie, trattasi di annullamento d'ufficio che si sostanzianella totale eliminazione con effetti retroattivi dell'atto impositivoillegittimo, per cui – come già precisato - sorge il diritto al rimborso del tributoversato ed il venir meno dell'obbligo di versarlo.
Tanto premesso, va auspicato che gli effettidel recente meritorio provvedimento adottato dal Segretario Generale possano estendersi alla delibera del 2009 con la quale venne deciso analogoaffidamento.
Data: 01/03/2014 08:30:00
Autore: Dr. Vincenzo Pisapia