Cassazione: licenziamento per giusta causa per sviamento della clientela
La Corte diCassazione, con sentenza n. 4723 del 27 febbraio 2014, ha affermato che "intema di licenziamento, è irrilevante, ai fini della valutazione dellaproporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenzadella giusta causa di licenziamento, l'assenza o la speciale tenuità del dannopatrimoniale a carico del datore di lavoro, mentre ciò che rileva è la idoneitàdella condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezzadell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di uncerto atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti" Nel casodi specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una lavoratrice, dipendentedi un'Associazione di servizi psico-pedagogici, da ultimo con la qualifica di"tecnico della riabilitazione", licenziata per giusta causa integratada comportamenti di sviamento della clientela consistiti nel favorire altrocentro.
In particolaredall'accertamento compiuto dal Tribunale - il quale aveva valorizzato in particolarela deposizione testimoniale di una teste, che era risultata circostanziata,resa con dovizia di particolari, precisa nella descrizione dei fatti edampiamente riscontrata dagli altri testimoni ed informatori - era risultato chela lavoratrice aveva sviato la clientela, con riferimento in particolare a treminori, favorendo un altro centro. Tale struttura ad avviso della Corte eraeffettivamente in concorrenza con il centro presso cui era dipendente lalavoratrice in quanto operava nel medesimo territorio, era dedito all'assistenzaai bambini ed ivi venivano svolti anche trattamenti da una logopedista che eraanch'ella dipendente di del centro. La presenza della lavoratrice nel centro,inoltre, era stata connotata dalla partecipazione all'attività del centro, diproprietà della sorella, concretatasi in accompagnamento dei bambini epartecipazione ai corsi. Tali fatti erano idonei ad avviso della Corte agiustificare il licenziamento, in quanto ponevano le premesse per uno sviamentodella clientela, ulteriore ai tre casi già verificatisi, considerato anche chela posizione della lavoratrice, a contatto con la clientela, nonché lacontemporanea operatività dell'altra struttura, potevano far presumere laprotrazione della condotta.
La motivazionedella Corte d'appello - secondo i giudici di legittimità - è congrua inrelazione a tutti gli aspetti che rilevano nella valutazione, avendo avutoriguardo alle concrete modalità dei fatti, allo sviamento di clientela inconcreto arrecato, alla reiterazione e persistenza nel tempo dello stesso, allanatura delle mansioni ed al permanere della situazione di fatto che aveva determinatola condotta pregressa, che rendevano fondato il timore di reiterazione dellastessa. Quanto all'assenza di danno, si tratta di un elemento che correttamentela Corte d'Appello ha ritenuto non essenziale per la valutazione della gravitàdella condotta.
Data: 01/03/2014 08:50:00Autore: L.S.