La tutela dei beni pubblici
di Raffaella Diviccaro
Alla luce dell'art. 823 c.c. la tuteladei beni pubblici compete all'autorità amministrativa che può ricorrerealternativamente agli strumenti civilistici di tutela del possesso e dellaproprietà ovvero alle tecniche di autotutela amministrativa.
In primis, la tutela può quindiconcretizzarsi nelle azioni giudiziali petitorie e possessorie sulla basedell'art. 823 comma 2 c.c. che costituisce espressione di un principio dicarattere generale, valido per ogni situazione giuridica tutelabile con gliordinari rimedi giurisdizionali.
Tuttavia, qualora non intenda adirel'autorità giudiziaria ordinaria, o secondo alcuni unitamente a tale ricorso,la P.A. è legittimata ad esercitare, a difesa dei beni demaniali e, si ritiene, anche dei beni patrimoniali indisponibili i poteri amministrativi di autotutela.
Può pertanto annullare o revocareprovvedimenti, ad esempio concessori, precedentemente adottati: questa è la cosiddettaautotutela decisoria. Quanto all'autotutela esecutiva, giova premettereche l'amministrazione è solita esercitare un' attività finalizzata a verificarel'integrità del bene pubblico di uso generale e la persistenza del suo utilizzosecondo le finalità istituzionali. I provvedimenti sanzionatori, spesso recantiordine di riduzione dei luoghi in pristino, posti in essere a seguitodell'esperimento di tali controlli, sono dotati del caratteredell'esecutorietà, in quanto idonei ad essere portati a esecuzione in formacoattiva, contro la volontà del privato e senza necessità di ricorrereall'autorità giudiziaria.
La potestà in parola è espressione dellasupremazia della P.A. e può essere esercitata, pertanto, solo nei confronti deiprivati e non rispetto ad altri soggetti pubblici; questi ultimi, difatti, sonoequiordinati alla P.A e si trovano nella medesima condizione giuridica rispettoalla stessa.
Oggetto di autotutela possono essereoltre i beni demaniali, anche i beni del patrimonio indisponibile, in virtù delloro particolare regime giuridico, assimilabile a quello degli stessi benidemaniali.
La potestà di agire in autotutela non puòessere esercitata a difesa dei beni del patrimonio disponibile di cui la P.A. ètitolare iure privatorum. La tutela di tali beni deve avvenire nel rispettodelle tecniche rimediali previste dal codice civile.
Se un bene di proprietà di un entepubblico viene occupato sine tituloda privati, pertanto l'amministrazione, carente nella fattispecie di poteriautoritativi, potrà riappropriarsene solo invocando l'intervento dell'autoritàgiudiziaria ordinaria. Si verserebbe, altrimenti, nell'ipotesi vietata dallalegge di autotutela privata. Ciò premesso, giova rimarcare che l'ambito diapplicazione oggettivo dell'art 823 c.c. è diversamente circoscrivibile aseconda dell'esito del dibattito sorto circa la natura, precettiva oprogrammatica dell'articolo medesimo.
Affermando la natura immediatamenteprecettiva di tale norma, attribuisce alla stessa valore di clausola generale,in forza della quale l'amministrazione sarebbe legittimata, di per sé, ad agirein autotutela, senza necessità di specificare norme che concretizzino talefacoltà in relazione alle diverse categorie di beni. Al contrario, si èritenuto che una norma recante un testo così generico non può prescindere daspecifiche disposizioni che ne recepiscono il contenuto ed adattino allediverse materie la facoltà di porre in essere atti dotati di efficaciaauto-esecutiva.
Pertanto, la sola autotutela decisoria haportata generale, mentre l'autotutela esecutiva va, di volta in volta,espressamente conferita con legge, previa norma di principio che ne affermi lapraticabilità in una determinata materia.
Del resto, si osserva, l'art 823 comma 2c.c. non individua l'autorità competente all'adozione degli atti esecutori,rinviando quindi all'uopo alla norma speciale attributiva del potere.
Quanto alla giurisdizione in materia dibeni pubblici, il Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2luglio 2010, n 104, all'art 133, comma 1, lett b), dispone che rientrano nellagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi arapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernentiindennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delleacque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.
Dott.ssa Raffaella Diviccaro
Data: 02/03/2014 10:00:00Autore: Raffaella Diviccaro