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Cassazione: quando lo sciopero assume i connotati della condotta antigiuridica



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 6328 del 19 Marzo 2014. Dirittoallo sciopero e tutela della pubblica incolumità: dueinteressi costituzionalmente garantiti i quali, nel caso in cui sidebba operare un bilanciamento, subirebbero sicuramente restrizionireciproche. La tutela dell'integrità fisica, quindi della pubblicaincolumità, è in linea generale interesse sicuramente prevalenterispetto al primo, poiché facente parte del c.d. “nucleo duro”della Costituzione (diritti fondamentali), nonostante entrambi gliinteressi abbiano in parte natura pubblicistica. E in effettiquest'ultimo interesse è prevalso nel caso di specie in cui ilgiudice del lavoro è stato chiamato a pronunciarsi in merito allicenziamento inflitto ai dipendenti coinvolti, dovendo dunquevalutare la portata lesiva di una protesta scaturente dalla messa incassa integrazione a zero ore.


Gli stessi infatti, avutala notizia, hanno inscenato una clamorosa protesta attraversol'occupazione di un bene aziendale, un carro ponte posto adieci metri dal suolo, costringendo in tal modo il datore di lavoro asospendere la produzione dell'intera linea produttiva. A seguito ditale evento i lavoratori erano stati licenziati. Essi avevanoimpugnato il licenziamento, considerato illegittimo poiché basatosulla libera espressione del loro diritto di sciopero. Il giudice delmerito ha ritenuto tuttavia che tale condotta, riconducibile aldiritto di manifestazione e sciopero in capo ai lavoratori, sia stataperò totalmente sproporzionata, ponendo di fatto in pericolosia l'incolumità dei lavoratori coinvolti che degli impiantioccupati, creando un indebito pericolo per la pubblica incolumità.La condotta antigiuridica è stata correttamente valutata dalgiudice d'appello, il quale ne ha fornito compiuta motivazione, e laSuprema Corte ha confermato la circostanza dell'essere venuto meno, aseguito dell'episodio, del rapporto fiduciario che lega datoree dipendenti, legittimando di conseguenza la sanzione dellicenziamento.

Data: 24/03/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi