Cassazione: legittimità delle sanzioni disciplinari per violazione del “minimo etico”
di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 7105 del 26 Marzo 2014. Lesanzioni disciplinari sono normalmente irrogabili all'internodell'azienda sulla base di un codice etico reso noto a tutti idipendenti. Ma ci sono casi in cui dette sanzioni – ad esclusionedi quelle espulsive come il licenziamento, per il quale occorronodeterminate cautele – possono essere irrogate anche in assenzadi idonea pubblicità? Nel caso di specie un dipendente, dopoaver inviato un fax contenente accuse gravi e non fondate su prove aun dirigente e ad altri colleghi, è stato sospeso dal servizio perun mese. Contro tale decisione lo stesso ha proposto impugnazione, mala legittimità della sanzione è stata confermata sia in primo chein secondo grado di giudizio. Contro tale statuizione l'interessatoha proposto ricorso in Cassazione.
Se il codice eticoadottato dall'azienda, adeguatamente pubblicizzato, è idoneo afondare responsabilità disciplinare, essa è comunque riscontrabileanche nel caso in cui risulti violato il c.d. “minimo etico”,per questo intendendosi la violazione sia di norme di rilevanzapenale che comportamenti percepibili dal dipendente stesso comeilleciti. La Suprema Corte rileva come in questo caso “non sianecessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, inquanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di unaanalitica predeterminazione dei comportamenti vietati e dellerelative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceitàdella propria condotta”. La gravità della condottatenuta dal dipendente era tale per cui chiunque ne avrebbe compresola portata lesiva non solo sul piano disciplinare ma anche penale. Ilricorso è rigettato.
Data: 30/03/2014 16:00:00Autore: Licia Albertazzi