Il diritto alle ferie in sanità
Sovente le aziende sanitarie organizzanole ferie durante l'anno solare ed in partcilare durante il periodo estivo, conl'obiettivo di non depauperare eccessivamente il personale di assistenza cosìda evitare o ridurre il ricorso a forza lavoro esterna sia attraverso lastipulazione di contratti a tempo determinato, sia attraverso il lavoro interinaleo in appalto mediante cooperative.
In definita non vorrebbero incidere sulbilancio aziendale (anche se poi si smentiscono spendendo in altri modi, spessoinutilmente) per cui antepongono gli interessi interni agli interessi deilavoratori.
Purtroppo tale strategia, raggiuntaanche con la complicità di alcuni sindacati, si attua diffondendo informazionifalse e manipolate che fanno passare per vere norme contrattuali che, invece,dispongono ben altro.
E' il caso di una disposizione redattadal Responsabile Infermieristico di un ospedale che, nel programmare le feriedel personale sanitario, ha plasmato la legge a piacimento dell'organizzazione aziendaleinducendo i destinatari a credere che le norme contrattuali fossero state reseproprio come le aveva lui stesso scritte sul provvedimento.
In verità, sia il C.C.N.L. che la leggedispongono l'esatto contrario.
La carenza di un'adeguata cultura deldiritto che affligge gli studenti in Infermieristica, rende propenso un terrenodi coltura idoneo ad assorbire e porre fiducia a quanto dichiarato da unapicale.
Questa sorta di sudditanza reverenziale,fondata sull'ignoranza, induce gli infermieri a manifestare una fede che superaogni dubbio, ponendoli in una sorta di incontestabile accettazione di ogniespressione che proviene dal “capo”.
L'Associazione A.D.I. nasce percontrastare questo fenomeno che sta riducendo l'infermiere ad un esserepassivo, capace di imparare a memoria quello che sente dal capo e di ripeterloa se stesso fino a convincersene.
L'intellettualità della professioneinfermieristica, sancita all'art. 2229 C.C., dovrebbe invece spingere l'infermieread esaminare il diritto e verificarne i veri contenuti.
L'istituto delle ferie in sanità èparticolarmente interessante in questo ambito perché è il terreno di gioco dovesi scontrano i diversi interessi: azienda e lavoratore.
Riguardo le ferie degli infermieri,queste non possono essere oggetto di diversa disciplina rispetto alle ferie dialtri dipendenti, assunto che gli infermieri non vengono indennizzati oretribuiti per tale disagio né, tantomeno, godono di speciali privilegi per cuidebbono sacrificare i propri diritti diversamente dagli altri lavoratori.
Si contesta decisamente l'asserzione,frequente in molte disposizioni aziendali, per cui le ferie residue 2013debbano essere godute entro il 31.05.2014 e che tale scadenza “è tassativa”.
L'unica tassatività che riconoscono gli infermieriè la legge, e la legge riconosce la facoltà agli infermieri (quindi non èobbligatorio), di fruire le ferie secondo quanto dispone il C.C.N.L. diriferimento e, prevalentemente, quanto dispone il D.Lgs. 08 aprile 2003 n. 66.
Ma andiamo con ordine per confutare l'ingiustadisposizione provveduta dalle aziende sanitarie.
Si afferma nei criteri per laprogrammazione delle ferie: “contrattualmenteciascun dipendente può usufruire (nel periodo 01 giugno al 30 settembre) dialmeno 15 giorni di ferie concordate nel rispetto delle esigenze di servizio eprevia programmazione condivisa e validata”; niente di più sbagliato!
Il C.C.N.L. Comparto Sanità 01.09.1995 (parzialmentevigente per l'istituto delle ferie), all'art. 19, co. 9 prevede, con chiarezzalapalissiana, che: “Compatibilmente conle oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie inpiù periodi (poi c'è il punto, e ricomincia il precetto). La fruizione delle ferie dovrà avvenire nelrispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurandocomunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento dialmeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30settembre”.
La giusta esegesi, quindi, non è quellamanipolatoria delle aziende ma quella chiaramente indicata dalla norma ovvero:
1. le ferie possono essere consumate per intero ma sel'infermiere volesse, potrebbe frazionarle, qualora il frazionamento noncomporti disservizio cioè può frazionare le ferie “compatibilmente con le esigenze di servizio” che però devonoessere “obiettive” ovvero provate espiegate con chiarezza senza far uso, come invece avviene spesso, di formularidi rito di tipo generico del tipo: “percarenza di personale, ecc.”. La ragione che spinge il datore di lavoro anegare il frazionamento dell'intero periodo di ferie, deve essereoggettivamente valida cioè palesata, affinché l'interessato (il lavoratore)possa verificarne l'attendibilità e la veridicità nel rispetto degli artt. 1175e 1375 C.C. che impongono all'amministrazione datoriale di comportarsi semprecon correttezza e buona fede, cosa che, nel caso de quo, non si ravvisa;
2. la norma continua fissando un diverso precetto ovvero cheè possibile predisporre in anticipo un piano ferie ma l'infermiere che sceglieun periodo di 15 giorni tra il 01 giugno e il 30 settembre, deve comunque assicurarsi taleperiodo. La norma contrattuale fissa un diritto potestativo a cui l'azienda nonpuò opporsi e può far fronte al vuoto in organico attraverso diversemetodologie come la riduzione estiva del carico di lavoro, accorpamenti deiservizi, contratti a tempo determinato, ecc..
Certamente non si puòimpedire in alcun modo all'infermiere che eserciti il diritto di cui al comma 9di godere (e non fruire) le ferie (sulla differenza Vi rimando alla Bibliotecadi Diritto Infermieristico del sito www.aadi.it).
Nella gerarchia dellefonti del diritto non dobbiamo dimenticare che il contratto è sottoposto agliatti aventi forza di legge perché questi non hanno forza di legge tra le partima ergaomnes.
Pertanto soccorre allagiusta esegesi dell'istituto in parola, il D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 che all'art.10 (Ferie annuali) così stabilisce:
1. il lavoratore hadiritto di godere, dietro sua richiesta, di un periodo di ferie consecutive didue settimane;
2. per le restanti duesettimane, il lavoratore ha diritto di godere le ferie nei 18 mesi successivial termine dell'anno di maturazione.
La norma è chiara!
Confermando il C.C.N.L.riguardo il diritto potestativo delle due settimane di ferie, pur consecutive,da consumare nel periodo estivo, senza alcun intromissione datoriale, la normadi genesi europea e confermata a seguito della riforma Brunetta (legge04.11.2010 n. 183) prevede che l'infermiere possa consumare le restanti duesettimane di ferie fino al giugno del secondo anno successivo a quello di maturazionee non entro maggio dell'anno successivo a quello di maturazione.
La norma qui richiamataè vigente e assolutamente vincolante in quanto non è neppure caduta sotto laderoga della legge n. 133 del 2008 che, comunque, dovrebbe superare il dubbiodi incostituzionalità visto che la Corte di Giustizia si è pi volte espressa negativamentesu altre questioni simili ricordando che i paesi membri non hanno il potere legislativodi modificare le norme europee.
Data: 31/03/2014 11:00:00Autore: Prof. Mauro Di Fresco