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Cassazione : elementi di valutazione dell'inadempimento di non scarsa importanza



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 6786 del 21 Marzo 2014. Larisoluzione contrattuale per inadempimento può avvenire afronte di inadempimento grave. La gravità dell'inadempimentoè sottoposta a valutazione giudiziale; il giudice dovrà accertareche l'inadempimento sia di non scarsa importanza e sia altresìcolpevole. Soltanto al verificarsi di entrambi i presuppostipotrà operare il disposto di cui all'art. 1454 cod. civ.


Nel caso di specie uncontratto di compravendita immobiliare, oltre all'accollo diun mutuo (acceso dallo stesso costruttore e accollato al promissarioacquirente) si è prevista anche clausola risolutiva espressache si sarebbe attivata a fronte del mancato pagamento di una solarata, con la previsione a favore del promittente venditore ditrattenere a titolo di penale le anticipazioni ricevute sino allarisoluzione. A fronte del presunto mancato pagamento di diversioneri, la società costruttrice domandava la risoluzione delcontratto con contestuale intimazione al rilascio dell'immobile;resisteva l'acquirente contestando l'avvenuto pieno versamento dellesomme pattuite nonché rilevando mancanze contrattuali dellacontroparte, la quale avrebbe omesso di installare alcune componentidella casa tuttavia pattuite (come i pavimenti e gli infissi, leporte e i sanitari, tutte opere che l'acquirente ha dovuto installarea proprie spese). Se il Tribunale accoglieva la domanda della societàcostruttrice, la decisione veniva cambiata in appello:l'inadempimento non poteva essere considerato grave. Avversotale sentenza l'interessato proponeva ricorso in Cassazione. LaSuprema Corte, al fine di valutare se la norma concernente la gravitàdell'inadempimento sia stata correttamente applicata, conferma chel'accollo del mutuo sarebbe dovuto avvenire solo alla stipuladel definitivo, quindi in un momento successivo rispettoall'insorgere della controversia. Valutato il valore dellacontestazione al netto di tale elemento è emerso che “ildifferenziale accertato dal Ctu tra versato e dovuto risulta pari aun importo esiguo rispetto all'immobile da compravendere”;importo che sicuramente non può integrare la condizione previstadalla legge. Il ricorso è rigettato.

Data: 02/04/2014 10:50:00
Autore: Licia Albertazzi