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Giornalismo e privacy



Dott. Agostino Saviano

1. Giornalismo e privacy

Subito dopo l'esplosione diTangentopoli, quando le notizie sulle indagini riguardanti politici e managerarrivavano nelle redazioni a ritmo incessante, verificarle, oltre a non esseremai stato definito esplicitamente come un obbligo dei giornalisti, eraparticolarmente difficile proprio per i ritmi serrati. Fu un'epoca di grandieccessi, ammessi dalla stessa categoria giornalistica, e di grandi dibattiti nelleredazioni sull'opportunità di pubblicare o meno, in un regime di concorrenza serrata, notizie nonaccuratamente verificate. Il caso esplose quando il deputato socialista Sergio Moronie il manager dell'ENI Gabriele Cagliarisi suicidarono. A quel punto diversi esponenti del Parlamento,provenienti da tutti gli schieramenti, presentarono alcune proposte di leggeper porre un freno alla pubblicazione delle notizie sulle indagini. Il deputatoGiuseppe Garganifu chiamato a scrivere una proposta di legge che riassumesse tutte quellepresentate.

Gargani propose di impedire la pubblicazionedelle notizie sulle indagini. La tesi di partenza era semplice: un avviso di garanzia, filtrato attraverso i quotidianie la televisione,faceva apparire l'indagato come di fatto già indubitabilmente colpevole edunque, secondo Gargani, l'unico rimedio era evitare la pubblicazione toutcourt.

La proposta di leggeincassò la reazione contraria dei giornalisti e di alcuni parlamentari, fino adarrivare ad un tentativo di mediazione che spostava il limite oltre il qualefosse possibile pubblicare le notizie dalla sentenza alla fine delle indagini preliminari. Persino questa proposta,tuttavia, incontrò perplessità anche in Parlamento. I motivi erano duplici: daun lato i dubbi sulla legittimità di una limitazione alla libertà di stampa, dall'altra la recenteapprovazione del nuovo Codice di procedura penale, risalente al 1989, che estendeva lapossibilità di cronaca sui procedimenti giudiziari.

Alla proposta GarganiOrdine e FNSI risposero a muso duro, chiedendo che nessuna limitazione fosseposta alla libertà di cronaca ma anche che la categoria potesse autogovernarsi.La FNSI,presieduta da Vittorio Roidi, e l'Ordinedei Giornalisti, guidato da Gianni Faustini,promossero alcune iniziative di studio sull'adozione di un codice deontologico.La stesura del documento fu affidata ai giornalisti Sandra Bonsantie Angelo Agostini,che partirono dai codici interni già approvati da Il Sole 24 ORE,la Repubblicae RAI. Il testo, nella primastesura, era già pronto nella primavera del 1993,e fu approvato definitivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine deiGiornalisti l'8 luglio dello stesso anno. A quel punto il Parlamento, anche pereffetto della crisi del governo Amato I, sostituito dal governo Ciampi,rinunciò a legiferare in materia.

La Cartadei doveri del giornalista, che nella prima versione era un documento di dodicipagine, è un corpus di regole deontologicheche abbraccia tutti gli aspetti dell'attività giornalistica. Il documento siapre con il riferimento alle basi giuridiche fondamentali della professionegiornalistica: l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963istitutiva dell'Ordine, specificando che:

· la libertà d'informazione e di critica è un"diritto insopprimibile" e un "dovere inderogabile" delgiornalista, limitato dalla "verità sostanziale", dalle norme atutela della personalità altrui, dalla lealtà e dalla buona fede;

· le notizie risultateerrate devono essere rettificate;

· i giornalisti sonotenuti a rispettare il segreto professionale se questo è richiesto dalcarattere fiduciario delle fonti;

· sono altresì tenuti apromuovere la collaborazione fra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ededitori e la fiducia fra stampa e lettori.

Il testo è diviso indue capitoli, uno dedicato ai principi e uno ai doveri. Quest'ultimo èsuddiviso in sette paragrafi:

· Responsabilità delgiornalista

· Rettifica e replica

· Presunzione d'innocenza

· Le fonti

· Informazione epubblicità

· Incompatibilità

· Minori e soggettideboli.

2. I principi

Il giornalista deve rispettare, coltivare edifendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricercae diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nelrispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.
Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostantegli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzoper garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.
La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre neiconfronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla adinteressi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o dialtri organismi dello Stato.
Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la suadignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per lasua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.
Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o leinesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dallalegge, e favorisce la possibilità di replica.
Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzioned'innocenza.
Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò siarichiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso ilgiornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti.
Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrastocon l'articolo 18 della Costituzione.
Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possanocondizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.
Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completaricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e ledidascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o dellenotizie.
Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmenteraccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesivedella dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o dibrutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale.Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose.
Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica epertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non siaquello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone.

3. Idoveri
3.1 Responsabilità del giornalista
Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorireil loro dialogo con gli organi d'informazione. E si impegna a creare strumentiidonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, ecc.) edando la massima diffusione alla loro attività.
Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchieredazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie allalegge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri.
Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso,condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento nondiscriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sferaprivata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interessepubblico.
Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e nonpuò pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro erilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identitàe professione quando raccoglie tali notizie.
I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vannopubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vannocomunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità dellepersone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile unaidentificazione (fotografie, immagini, ecc.).
I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possonofornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno checiò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interessegenerale.
Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi ocomunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratoridell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possamettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

3.2 Rettificae replica
Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettificadelle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.
Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza dispecifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si sianorivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere odanneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare lareputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replicaall'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il direttointeressato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa ilpubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanziadeve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.

3.3 Presunzioned'innocenza
In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordareche ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitivae non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le personeche non siano state giudicate tali in un processo.
Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente oartificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali inun processo.
In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, ilgiornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia,anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicatiprecedentemente.
Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immaginidi persone incriminate per reati minori o di condannati a pene lievissime,salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

3.4 Lefonti
Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti,per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto vienediffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale deifatti.
Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deverispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di talecircostanza.
In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principiodella massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori oagli spettatori con la massima precisione possibile. L'obbligo alla citazionedella fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzid'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzipropri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.
In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per lapubblicazione o la soppressione di una informazione.

3.5 Informazionee pubblicità
I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempredistinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.
I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testigiornalistici attraverso chiare indicazioni.
Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollod'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale dilavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazionepubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere illavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

3.6 Incompatibilità
Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o diterzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque aconoscenza, non può turbare inoltre l'andamento del mercato diffondendo fatti ecircostanze riferibili al proprio tornaconto.
Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cuiandamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interessefinanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupandoprofessionalmente o debba occuparsi a breve termine.
Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanzegratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, daprivati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attivitàredazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto conl'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce,l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tuteladell'autonomia professionale.
Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziativepubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici,sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

3.7 Minorie soggetti deboli
Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 suidiritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per latutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia comevittima di un reato. In particolare:
a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurreall'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;
b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati arappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minoregiovi effettivamente all'interesse del minore stesso.
Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esseportatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancitodalla Carta di Treviso per i minori.
Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione dinotizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timorio speranze infondate. In particolare:
a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate conautorevoli fonti scientifiche;
b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto chepossa favorire il consumo del prodotto;
c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceuticiritirati o sospesi perché nocivi alla salute.
Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confrontidei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hannominori strumenti di autotutela.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo IIIdella citata legge.

4. Codice dideontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'eserciziodell'attività giornalistica

Il Titolo XII del Decreto Legislativo n. 196del 2003 si occupa del giornalismo e dell'espressione letteraria ed artistica

Miratamene, l'art. 136 chiarisce che ledisposizioni del titolo di cui sopra si applicano al trattamento:

a) effettuato nell'esercizio della professione digiornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elencodei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) temporaneo finalizzato esclusivamente allapubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altremanifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Il successivo art. 137 acclara che aitrattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni delpresente codice relative:

a) all'autorizzazione del Garante previstadall'articolo 26;

b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per idati giudiziari;

c) al trasferimento dei dati all'estero,contenute nel Titolo VII della Parte I.

Il trattamento dei dati di cui all'art. 136 è effettuatoanche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.

In caso di diffusione o di comunicazione dei datiper le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto dicronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quellodell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resinoti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti inpubblico.

L'art. 138 chiosa che, in caso dirichiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensidell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segretoprofessionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente allafonte della notizia.


Altresì, l'art.139, circa il Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche,illustra la circostanza per la quale il Garante promuove aisensi dell'articolo 12 l'adozioneda parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice dideontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, cheprevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate allanatura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lostato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere formesemplificate per le informative di cui all'articolo 13.

Nella fase di formazione del codice, ovverosuccessivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescriveeventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglioè tenuto a recepire.

Il codice o le modificazioni od integrazioni alcodice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dallaproposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sonoefficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo laprocedura di cooperazione.

Il codice e le disposizioni di modificazione edintegrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.

In caso di violazione delle prescrizionicontenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento aisensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

5. Codice dideontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivitàgiornalistica

L'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, prevedevache il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professionegiornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice dideontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessatirapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i datiidonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Secondo il comma 4-bis dello stesso art.25, tale codice era applicabile anche all'attività dei pubblicisti e deipraticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i datipersonali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli,di saggi e di altre manifestazioni di pensiero.

Il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il qualeil codice di deontologia era adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine deigiornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuoveva l'adozione ene curava la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Codice è stato approvato il 29 luglio 1998dal Garante per la protezione dei dati personali e si compone di trediciarticoli.

L'art. 1 fissa i principi generali. Difatti, lenorme del Codice sono volte a contemperare i diritti fondamentali della personacon il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica sisvolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale perl'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, laconservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi apersone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche emovimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e pergli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loronatura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera dibanche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento lenecessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre1995 e dalla legge n. 675/1996.

L'art. 2. relativo alle banche dati di usoredazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti, prevede che ilgiornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1,comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propriaidentità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciòcomporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibilel'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite.Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altrielementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.
Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, leimprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci,almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibileesercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editorialiindicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento alquale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i dirittiprevisti dalla legge n. 675/1996.
Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio dellaprofessione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sonotutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario alperseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Con l'art. 3 viene tutelato non solo il domicilio,ma pure gli altri luoghi di privata dimora ed i i luoghi dicura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'usocorretto di tecniche invasive.

L'art. 4 contempla la rettifica nelsenso che, il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche inconformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

L'art. 5 regolamenta il diritto all'informazione edati personali.
Cioè, nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale edetnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinionipolitiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni acarattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti arivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisceil diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispettodell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o adaltri soggetti non interessati ai fatti.
In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamentedagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo ildiritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

L'art. 6 si concentra sull'essenzialitàdell'informazione. Più precisamente, la divulgazione di notiziedi rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto dellasfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile inragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modiparticolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deveessere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruoloo sulla loro vita pubblica.
Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazionenonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita atutti.

L'art. 7 si fonda sulla tutela del minore. Inparticolare, al fine di tutelarne la personalità, ilgiornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, nèfornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

La tutela della personalità del minore siestende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, aifatti che non siano specificamente reati.
Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato comeprimario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, permotivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, ilgiornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovràfarsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davveronell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabilitidalla "Carta di Treviso".

L'art. 8 provvede alla tutela della dignità dellepersone. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalistanon fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti infatti di cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettaglidi violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia odell'immagine.
Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia edi polizia, il giornalista non riprende nè produce immagini e foto di personein stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvoche ciò sia necessario per segnalare abusi.

L'art. 9 tutela i diritto alla non discriminazione.Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto arispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza,religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

L'art. 10. tutela, invece, la dignità delle personemalate. Il giornalista, nel far riferimento allo stato disalute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispettala dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casidi malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici diinteresse strettamente clinico.
La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialitàdell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questariveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

L'art. 11 tutela la sfera sessuale della persona. Ilgiornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad unadeterminata persona, identificata o identificabile.
La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialitàdell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa rivesteuna posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

L'art. 12 tutela i diritto di cronaca neiprocedimenti penali. Al trattamento dei dati relativi aprocedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della leggen. 675/1996.
Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cuiall'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice diprocedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo iprincipi di cui all'art. 5.

Infine, l'art. 13, inerente l'ambito di applicazionee le sanzioni disciplinari, asserisce che le norme del Codice siapplicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunquealtro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, siapplicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi onel registro.

Data: 04/04/2014 15:40:00
Autore: Dott. Agostino Saviano