L'assegno di mantenimento è compensabile con altre obbligazioni
Quando ed entro che limiti si applicano gli articoli 447 e 1246 c.c.
Avv. Francesca Ledda - La possibilità di compensare l'assegno di mantenimento con altre obbligazioni è strettamente connessa alla natura che si attribuisce all'obbligazione sottostante la predetta elargizione.
L'articolo 447 del codice civile, infatti, afferma che l'obbligato agli alimenti non può opporre la compensazione all'altra parte, neppure nel caso in cui si tratti di prestazioni arretrate.
Tale norma va letta in combinato disposto con l'articolo 1246, numero 5), c.c. in forza del quale, in generale, la compensazione non è possibile nei casi di divieto stabilito dalla legge.
Tribunale di Rovigo: il fatto
A tal proposito è interessante riportare quanto deciso dal Tribunale di Rovigo con una sentenza del 22 novembre 2013.
La pronuncia ha preso origine da un ricorso ex art. 156 c.6 c.c., del 22.03.2013, notificato il 29.05.2013, con il quale la sig.ra R. A. affermava di essere creditrice nei confronti del marito D. G., da lei separato dal 08.04.2011, della somma di € 11.800,00, oltre all'assegno di mantenimento di € 700,00. Di conseguenza, richiedeva alla società presso cui lo stesso prestava la propria attività, di corrisponderle le predette somme.
Il convenuto si costituiva con memoria del 17.06.2013, richiedendo il rigetto del ricorso, in quanto ritenuto infondato in fatto e in diritto.
Il sig. D., infatti, contestando la pretesa creditoria della sig.ra R., rilevava, tra le altre cose, che la stessa aveva distratto € 18.000,00, a sua insaputa dai conti accesi dal marito, l'uno presso una Banca, l'altro presso un'altra Banca, dove si scopriva che la R. aveva un suo conto personale, e l'ultimo presso Poste Italiane, circostanze che non sono state smentite in udienza, quando la stessa fu sentita.
Il convenuto si costituiva con memoria del 17.06.2013, richiedendo il rigetto del ricorso, in quanto ritenuto infondato in fatto e in diritto.
Il sig. D., infatti, contestando la pretesa creditoria della sig.ra R., rilevava, tra le altre cose, che la stessa aveva distratto € 18.000,00, a sua insaputa dai conti accesi dal marito, l'uno presso una Banca, l'altro presso un'altra Banca, dove si scopriva che la R. aveva un suo conto personale, e l'ultimo presso Poste Italiane, circostanze che non sono state smentite in udienza, quando la stessa fu sentita.
L'uomo evidenziava, altresì, il fatto che la moglie non si era mai lamentata del mancato versamento imputando tale assunto a sostegno della veridicità delle circostanze rilevate. Sulle stesse somme doveva quindi intendersi intervenuto un accordo di compensazione con quelle dovute a titolo di mantenimento.
Non da ultimo si evidenziava che mai una lettera di sollecito o tesa ad evidenziare l'inadempimento degli obblighi era pervenuta al D.
Quest'ultimo aveva sofferto periodi di cassa integrazione e, trovandosi privo di abitazione, aveva dovuto accollarsi un mutuo per l'acquisto di un immobile che per altro necessitava di lavori di ristrutturazione, anche per gli impianti.
Sentito poi all'udienza D. evidenziava come egli non fosse più in grado di vivere con una simile imposizione proprio perché il suo stipendio si era ridotto ad € 1.200,00 e come negli ultimi tre mesi la società presso cui prestava la propria attività lavorativa non avesse provveduto a liquidare il suo stipendio.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, in data 22.11.2013, accoglieva il ricorso condannando il D. al pagamento delle spese di lite conseguenti alla soccombenza della lite per un importo di € 1800,00 oltre IVA E C.P.A. In particolare disponeva nei confronti del marito : ordina alla ______ s.r.l. con sede in Rovigo di versare direttamente alla moglie l'assegno mensile di € 700,00 detraendolo dalle somme dovute a qualunque titolo al marito; dichiara l'inammissibilità della domanda relativa agli assegni arretrati . Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Collegio sottolineava che il motivo dell'accoglimento del ricorso si basava sull'inadempimento da parte del sig. D., la cui occasionalità e gravità risultava assodata posto che egli invocava il controcredito derivante dai prelievi effettuati dalla R. e dalla stessa ammessi. In ogni caso asseriva che stante la natura del credito alimentare non poteva operare la compensazione sulla base del combinato disposto degli art. 1246 n.5) e 447 c.c.
Non da ultimo si evidenziava che mai una lettera di sollecito o tesa ad evidenziare l'inadempimento degli obblighi era pervenuta al D.
Quest'ultimo aveva sofferto periodi di cassa integrazione e, trovandosi privo di abitazione, aveva dovuto accollarsi un mutuo per l'acquisto di un immobile che per altro necessitava di lavori di ristrutturazione, anche per gli impianti.
Sentito poi all'udienza D. evidenziava come egli non fosse più in grado di vivere con una simile imposizione proprio perché il suo stipendio si era ridotto ad € 1.200,00 e come negli ultimi tre mesi la società presso cui prestava la propria attività lavorativa non avesse provveduto a liquidare il suo stipendio.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, in data 22.11.2013, accoglieva il ricorso condannando il D. al pagamento delle spese di lite conseguenti alla soccombenza della lite per un importo di € 1800,00 oltre IVA E C.P.A. In particolare disponeva nei confronti del marito : ordina alla ______ s.r.l. con sede in Rovigo di versare direttamente alla moglie l'assegno mensile di € 700,00 detraendolo dalle somme dovute a qualunque titolo al marito; dichiara l'inammissibilità della domanda relativa agli assegni arretrati . Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Collegio sottolineava che il motivo dell'accoglimento del ricorso si basava sull'inadempimento da parte del sig. D., la cui occasionalità e gravità risultava assodata posto che egli invocava il controcredito derivante dai prelievi effettuati dalla R. e dalla stessa ammessi. In ogni caso asseriva che stante la natura del credito alimentare non poteva operare la compensazione sulla base del combinato disposto degli art. 1246 n.5) e 447 c.c.
Applicabilità della compensazione e inoperatività degli artt. 1246 n. 5) e 447 c.c.
Il Collegio, nel respingere tale pretesa, motivava la propria decisione sulla base di quanto disposto al punto 5 della separazione consensuale intervenuta tra i coniugi. Orbene non vi può essere accordo transattivo su circostanze sconosciute, come in effetti è emerso in giudizio , i confermano pertanto le divisioni dei conti correnti, ma in questa divisione è chiaro che non poteva esserci accordo su quanto il D. non conosceva ed in particolare su somme sottratte a sua insaputa. Nessun divieto di compensazione è peraltro prevista nei casi come quello di specie dove è prevista la dazione di un assegno di mantenimento che ben si differenzia dall'obbligazione alimentare. Ed infatti questa risulta disciplinata dagli art. 433 ss c.c., e deve intendersi quale obbligazione tesa a sopperire uno stato di bisogno.
Nel caso di specie diversamente era previsto un assegno di mantenimento versato da un coniuge all'altro. In questo caso si trattava di obbligazioni che hanno fonti legali diverse. Come sottolineato dalla Cassazione, " il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale, e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno di provvedere al proprio mantenimento, non rientra fra i crediti alimentari, per i quali, ai sensi del combinato disposto degli art. 1246 n.5 e 447 c.c., non opera la compensazione legale" (Cass. Civ. sentenza n. 6519/1996). Se i due crediti sono entrambi certi, liquidi ed esigibili, possono essere compensati. Da tutto ciò discende l'infondatezza del ricorso ex art. 156 co. 6 c.c..
Nel caso di specie diversamente era previsto un assegno di mantenimento versato da un coniuge all'altro. In questo caso si trattava di obbligazioni che hanno fonti legali diverse. Come sottolineato dalla Cassazione, " il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale, e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno di provvedere al proprio mantenimento, non rientra fra i crediti alimentari, per i quali, ai sensi del combinato disposto degli art. 1246 n.5 e 447 c.c., non opera la compensazione legale" (Cass. Civ. sentenza n. 6519/1996). Se i due crediti sono entrambi certi, liquidi ed esigibili, possono essere compensati. Da tutto ciò discende l'infondatezza del ricorso ex art. 156 co. 6 c.c..
Tribunale di Modena: sentenza n. 752/2012
La decisione presa dal Tribunale di Rovigo, tuttavia, non è frutto di un orientamento unanime. O meglio: di un orientamento che può prescindere dalla valutazione concreta del caso di specie per essere ricondotto a principio.
Si pensi, ad esempio, a quanto poco sancito dal Tribunale di Modena che, con sentenza numero 752 del 9 maggio 2012, ha affermato che dal carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli va fatto discendere il divieto di compensazione ai sensi degli articoli 447 e 1246 c.c. e che a tale divieto può derogare solo il beneficiario del mantenimento nel caso in cui decida di porre in compensazione tale suo credito con l'eventuale controcredito dell'obbligato.
Cassazione civile: sentenza n. 13609/2016
Più recentemente, invece, si segnala quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 13609 del 4 luglio 2016.
In tale pronuncia, infatti, si è sancito il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, facendo poi discendere da tale assunto che la retroattività al momento della domanda della statuizione giudiziale di riduzione deve essere contemperata con i principi d'irripetibilità, di impignorabilità e di non compensabilità della predetta prestazione.
Assegno ai figli e assegno al coniuge
In generale, comunque, a dover essere presa a riferimento per valutare la compensabilità del mantenimento con altri crediti è un'ormai risalente ma sempre valida sentenza della Corte di cassazione: la numero 6519/1996.
In essa, infatti, si è fatta un'opportuna distinzione tra il caso in cui il mantenimento sia previsto in favore dei figli da quello in cui esso sia previsto in favore del coniuge, affermando che solo nel primo caso può parlarsi di obbligazione sostanzialmente alimentare, che deriva dal dovere dei genitori di garantire che i figli abbiano tutto quanto sia necessario per il soddisfacimento dei loro bisogni di vita.
Il mantenimento al coniuge, invece, non ha sempre tale natura e, pertanto, può talvolta essere compensato con altri crediti che l'obbligato vanti nei confronti del beneficiario. Alla base di tale secondo assegno, infatti, vi è spesso solo la solidarietà tra ex coniugi e il diritto reciproco all'assistenza materiale. Bisogna quindi valutare se, in considerazione del caso concreto, esso abbia o meno carattere alimentare per comprendere se e quando è possibile la sua compensazione.
Autore: Avv. Francesca Ledda