Furto di biciclette: irrilevanza del fatto per “superficialità adolescenziale”
di Luigi Del Giudice - Non è possibile procedere nei confronti di minorenni autori di furto aggravato di trebiciclette e danneggiamento quando il fatto è irrilevante, cioè quando il fatto, valutato nella sua globalità, è daritenersi di modesta gravità, e quando la condotta degli stessi è da ritenersi occasionale,in quanto mai segnalati.
Sostanzialmente la Corte diCassazione con la sentenza del 27 Marzo 2014 richiama Il D.P.R. n. 448 del 1988, ed in particolar modo l' articolo 27, il quale prevede una particolare causa di nonluogo a procedere, nei procedimenti a carico di minorenni, quando sussistanocontemporaneamente i seguenti tre requisiti: 1) che il fatto sia tenue; 2) che il comportamento tenuto dal minoresia occasionale; 3) che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi leesigenze educative del minorenne.
Il fatto per essere considerato tenue, deve essere valutatoglobalmente e prendere in esame una serie di parametri come la natura del reatoe la pena edittale - l'allarme sociale provocato - la capacità a delinquere -le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato - le modalità con lequali il reato è stato eseguito. L'occasionalitàindica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmenterilevanti. Il pregiudizio comporta una prognosi negativa, ove il processoproseguisse, sulle esigenze educative del minore, prognosi questaparticolarmente importante stante la finalità dei processo penale minorileimprontato, più che alla repressione, al recupero della devianza minorile.
Dott. Luigi Del Giudice
Data: 18/04/2014 09:00:00Autore: Luigi Del Giudice