Il commercio elettronico
Il commercio elettronico è quella particolare tipologia di commercio che non prevede la presenza fisica e simultanea di venditore e compratore, ma si svolge interamente su Internet. Prende anche il nome, più diffuso, di e-commerce.
Indice:
- Come si svolge il commercio elettronico
- Modalità di pagamento nel commercio elettronico
- Tipologie di e-commerce
- E-commerce: la normativa
- Gli adempimenti nel commercio elettronico
- Commercio elettronico: i diritti del consumatore
Come si svolge il commercio elettronico
Operativamente, chi intende acquistare tramite commercio elettronico, deve limitarsi ad accedere al sito web nel quale vuole fare acquisti, scegliere i prodotti di interesse, inserirli nel carrello virtuale e cliccare sul tasto "acquista" o "ordina".
Fatto questo passaggio, specie se è la prima volta che si utilizza un determinato sito, viene chiesto di inserire i propri dati personali, per la fatturazione e la consegna a domicilio del prodotto acquistato.
Modalità di pagamento nel commercio elettronico
Il pagamento degli acquisti fatti tramite e-commerce, in genere, avviene tramite carta di credito, della quale viene chiesto di inserire il codice identificativo, il codice cvv, la data di scadenza e il titolare. Con tali dati si autorizza il fornitore ad addebitare i costi del prodotto acquistato sulla carta.
Alcuni siti prevedono anche la possibilità di pagare tramite bonifico bancario o con contrassegno alla consegna.
Tipologie di e-commerce
Il commercio elettronico viene generalmente classificato in tre macro-categorie, che si distinguono per i soggetti coinvolti nella vendita:
- commercio B2C – business to consumer: le parti del rapporto negoziale sono un operatore professionale del commercio elettronico e un consumatore finale;
- commercio B2B – business to business: il processo di vendita vede coinvolte due aziende o professionisti del commercio elettronico;
- commercio B2A – business to administration: i rapporti di e-commerce riguardano le imprese e gli enti non commerciali.
Modalità di vendita e tipologie di prodotti nel commercio elettronico
Il commercio elettronico, poi, può essere classificato anche in base alle modalità con le quali avviene la vendita e alla tipologia dei prodotti commercializzati.
A tale proposito, nel dettaglio, si distingue tra commercio elettronico indiretto o off-line e commercio elettronico diretto o on-line.
La prima tipologia prevede l'acquisto di prodotti scelti su un catalogo visionabile su internet, che ne descrive tutte le caratteristiche e le modalità di consegna o di pagamento. Effettuato l'ordine, il prodotto viene spedito utilizzando i canali tradizionali.
Il commercio elettronico on-line, invece, si caratterizza per la riduzione al minimo dell'intervento umano e l'impossibilità di garantire la prestazione in assenza della tecnologia dell'informazione.
E-commerce: la normativa
Nell'ordinamento italiano, la disciplina dell'e-commerce è contenuta nel decreto legislativo numero 70/2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
Ambito di applicazione
Con tale testo normativo, il legislatore ha provveduto a disciplinare in maniera compiuta tutta la materia.
Tra le disposizioni più rilevanti vi è quella che delinea il campo di applicazione della disciplina dell'e-commerce: il comma 2 dell'articolo 1, infatti, individua delle specifiche materie che ne restano escluse. Si tratta in particolare delle seguenti:
"a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico;
b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni;
c) le intese restrittive della concorrenza;
d) le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;
e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
f) la rappresentanza e la difesa processuali;
g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente".
Gli adempimenti nel commercio elettronico
I siti web che offrono prestazioni di e-commerce devono rispettare dei precisi obblighi informativi.
Oltre alle informazioni richieste per alcuni specifici beni e servizi, infatti, in essi devono essere facilmente accessibili, in maniera diretta e permanente, i seguenti dati:
- il nome, la denominazione o la ragione sociale di chi offre il servizio, oltre che il suo domicilio o la sua sede legale;
- gli estremi (compreso l'indirizzo e-mail) con i quali è possibile contattare rapidamente il prestatore e comunicare direttamente e efficacemente con lo stesso;
- il numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese;
- gli elementi di individuazione e gli estremi della competente autorità di vigilanza, se l'attività prestata è soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;
- il numero di partita Iva o altro codice equivalente, se l'attività svolta dal prestatore è soggetta a imposta;
- l'indicazione chiara e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, precisando se gli stessi comprendono o meno le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;
- l'indicazione delle attività che sono consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto, se l'attività è soggetta ad autorizzazione o se l'oggetto della prestazione è fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
E-commerce e professioni regolamentate
Se chi offre i propri servizi tramite commercio elettronico appartiene a una professione regolamentata, nel sito vanno specificati anche:
- l'ordine professionale di appartenenza o l'istituzione analoga presso cui sia iscritto e il numero di iscrizione;
- il proprio titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità con le quali è possibile consultarli.
Commercio elettronico: i diritti del consumatore
Il consumatore che acquista mediante e-commerce è un consumatore a tutti gli effetti. Ad esso, pertanto, si applicano le disposizioni del codice del consumo.
Di conseguenza, anche chi compra un bene su internet dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi specifici. Opera, infatti, il diritto di recesso previsto per i contratti conclusi a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Conclusione del contratto telematico
È tuttavia regolato in maniera particolare il momento di conclusione del contratto telematico, dal quale decorre il predetto termine e che coincide con la comunicazione dell'avvenuta ricezione dell'accettazione da parte del prestatore dell'ordine del destinatario. A tale proposito si precisa che l'articolo 13 del decreto legislativo numero 70/2003 stabilisce che "Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili".
Data: 04/07/2018 09:00:00Autore: Valeria Zeppilli