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Amministrazione di sostegno: potenziamento e non limitazione della personalità

Amministrazione di sostegno: provvedimento di potenziamento e non di limitazione della personalità


Di Casimiro Mondino

Per poter affrontare le disposizioni relative all'amministrazione di sostegno è innanzi tutto necessario tener ben presenti sia le finalità della legge n° 06/2004, dichiarate espressamente dall'articolo 01 della legge stessa, sia gli articoli che danno disposizioni in relazione all'interdizione (414 c.c.) o all'inabilitazione (415 c.c.).

Come si può agevolmente comprendere dalla lettura di questi tre articoli emerge immediata ed inequivocabile una sostanziale differenza tra i tre istituti:

◦ Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

◦ il malato di SLA che dimostri di poter comunicare ha diritto all'amministrazione di sostegno;

◦ la persona anziana che vive stati di apprensione nel dover svolgere alcuni atti come ad esempio ritirare la pensione ha diritto all'amministratore di sostegno;

◦ l'uomo o la donna che dopo un lungo e sofferto rapporto matrimoniale si trovi nella condizione di non riuscire a gestire le relazioni con la controparte ha diritto ad ottenere l'amministrazione di sostegno per affrontare i procedimenti di separazione e divorzio;

◦ chi ha delle malattie invalidanti che lo pongono nella condizione di parziale o totale infermità mentale in relazione a specifici eventi (condizione prodotta da determinate fobie come ad esempio l'agorafobia) ha diritto a farsi assistere o sostituire dall'amministratore di sostegno nei casi in cui tali condizioni si verificano;

◦ la persona anziana che pur essendo in grado di intendere e di volere si trova in difficoltà a compiere certe attività quali il sottoscrivere contratti di fornitura o gestire i propri investimenti in modo corretto può ottenere l'amministratore di sostegno;

◦ per i malati di Alzheimer;

◦ per le persone prodighe, ovvero per quelle persone che per anzianità o per situazione psichica non sono in grado di valutare e decidere correttamente nella gestione del denaro;

◦ le persone con vari tipi di dipendenze, dal gioco, dall'alcol, dalle droghe ecc...;

◦ le persone che non sono in grado di intendere e di volere anche solo temporaneamente (come coloro che hanno subito traumi da incidente);

◦ le persone che sono afflitte da patologie che estemporaneamente li pongono in condizione di incapacità di intendere e di volere;

◦ il sordo ed il cieco se non hanno ricevuto adeguata istruzione;

Quindi mentre interdizione e inabilitazione hanno lo scopo di tutelare il beneficiario che è incapace di provvedere ai propri interessi limitandone la personalità, l'amministrazione di sostegno ha lo scopo di aiutare il beneficiario a reintegrare la propria autonomia ovvero ha lo scopo di potenziarne la personalità.

Ed è in quest'ottica che si deve utilizzare questo straordinario strumento giuridico, per fornire al beneficiario uno strumento che rafforzi la personalità potenziandone la capacità nello svolgimento della vita quotidiana, ovvero uno strumento che fornisca un aiuto integrativo e mai sostitutivo o limitativo, anche in quei casi in cui la legge (ad esempio l'articolo 411 c.c.) consente di applicare all'amministrazione di sostegno effetti, limitazioni o decadenze tipiche dei primi due istituti.

Un esempio semplice, se una persona è affetta da agorafobia, avrà un'incapacità profonda che potrà assumere le connotazioni dell'interdizione per tutte quelle attività che dovesse svolgere in pubblico, ma al di fuori di quelle specifiche attività sarà una persona normale.

Quindi si potrà concedere l'amministrazione di sostegno che potrà essere sostitutiva per le attività da svolgere in pubblico in fase esecutiva, ma non in fase di definizione delle cose da fare perché il beneficiario non è interdicibile, ne inabilitabile, se lo fosse il giudice non potrebbe concedere l'amministrazione di sostegno.

Ed anche quando si parla di situazioni di provvedimenti urgenti non si può, in base al dettato normativo, ipotizzare un'azione che assuma le connotazioni dell'inabilitazione o dell'interdizione.

Basti pensare ad una persona molto anziana che è perfettamente in grado di intendere e di volere ma che ha una maggior lentezza ragionativa, un'aumentata fiducia nel prossimo proprio per questo rallentamento dei processi intellettuali e che quindi potrebbe trovarsi nella condizione di dover essere supportata immediatamente con attività specifiche che in un secondo tempo possono essere corrette.

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Legge 9 gennaio 2004, n. 6

Art. 1. FINALITÀ DELLA LEGGE

◦ Nell'articolo che definisce le finalità della legge sull'amministrazione di sostegno il legislatore ha dato precise indicazioni su come dovesse essere applicata la legge sull'amministrazione di sostegno:

▪ tutelare la persona con la minore limitazione possibile della "capacità di agire";

▪ le persone da tutelare devono essere prive in parte o in tutto di "autonomia" ;

◦ il primo elemento di grande novità è la disposizione di limitare nel minor modo possibile la "capacità di agire" della persona; ogni individuo dispone di due capacità:

▪ la capacità giuridica, ovvero l'idoneità di un individuo di essere titolare di diritti e di obblighi;si acquista con la nascita e si perde con la morte; nessuno può essere privato della capacità giuridica, che può solo essere limitata in specifici casi tassativamente previsti dalla legge;

▪ la capacità di agire, ovvero l'idoneità del soggetto a porre in essere da solo atti e negozi giuridici concernenti la propria sfera giuridica; si acquista con il compimento della maggior età; la capacità di agire può essere annullata con l'interdizione o fortemente limitata con l'inabilitazione; per l'amministrazione di sostegno la legge prevede che si agisca con la minor limitazione possibile di tale capacità ovvero impone un comportamento che si pone in posizione antitetici alle precedenti forme di tutela;

▪ Un esempio ricorrente per comprendere cosa siano capacità giuridica e capacità ad agire è rappresentato dal bambino che è in grado di ricevere in donazione un immobile ma non può affittarlo, ipotecarlo o venderlo. Il diritto di ricevere una donazione rappresenta la capacità giuridica mentre la seconda rappresenta la possibilità di compiere atti con valore giuridico;

◦ il secondo elemento di notevole importanza è rappresentato dal termine "autonomia" che significa capacità di provvedere da sé alle proprie necessità; quindi non si fa alcun riferimento alla capacità di intendere e di volere che è invece alla base di interdizione ed inabilitazione, ma si fa riferimento ad una capacità gestionale; ecco perché mentre interdizione e inabilitazione sono provvedimenti che limitano la personalità l'amministrazione di sostegno potenzia la personalità perché interviene in una debolezza operativa e non decisionale con lo scopo di fornire strumenti che rafforzino questa debolezza per poterla ripristinare con la maggior capacità di operare possibile.

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Art. 404. Amministrazione di sostegno.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

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Art. 414. Persone che possono essere interdette.

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

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Art. 415. Persone che possono essere inabilitate.

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414.

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TITOLO XII

DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE

PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA

CAPO I – DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

(1) Rubrica così modificata dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6.

(2) Capo così premesso dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Gli originari articoli 404-

413 erano stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

◦ La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità.

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.

Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

◦ Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

◦ Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

◦ I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

◦ Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

◦ le generalità del beneficiario;

◦ la sua dimora abituale;

◦ le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno;

◦ il nominativo ed il domicilio, se conosciuti da chi presenta il ricorso, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;

◦ Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

◦ Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

◦ Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

◦ In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

◦ La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

◦ L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

◦ Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

◦ Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

◦ Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

◦ Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

◦ Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

◦ Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

◦ Innanzi tutto si deve prendere atto che questa disposizione è un profondo discrimine tra interdizione/inabilitazione e amministrazione di sostegno, infatti il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, potendo compiere gli atti necessari alla propria vita quotidiana viene indicato come persona perfettamente in grado di intendere e di volere al contratio dell'inabilitato o dell'interdetto.

◦ In secondo luogo questa disposizione impedisce a chiunque di sostituirsi al beneficiario nella gestione delle risorse necessarie a vivere e negli atti necessari al vivere che sono:

▪ lavorare;

▪ percepire e disporre piemamente dello stipendio, della pensione, di rendite periodiche necessarie a vivere, di assegni di mantenimento e di indennità;

▪ pagare l'affitto;

▪ pagare le bollette;

▪ fare la spesa;

▪ disporre del proprio tempo libero e del denaro necessario ad esso;

▪ provvedere al proprio guardaroba;

◦ Se il beneficiario non fosse in grado di provvedere, anche solo temporanemante, alla propria vita quotidiana non può beneficiare del provvedimento di amministrazione di sostegno ma deve essere o inabilitato o interdetto;

◦ Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

◦ L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

◦ In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

◦ L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

◦ Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

◦ Art. 349. Giuramento del tutore.

◦ Art. 350. Incapacità all'ufficio tutelare.

▪ Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

◦ Art. 351. Dispensa dall'ufficio tutelare.

▪ Sono dispensati dall'ufficio di tutore: il Presidente del Consiglio dei ministri; i membri del Sacro collegio; i Presidenti delle assemblee legislative; i Ministri Segretari di Stato.

◦ Art. 352. Dispensa su domanda

▪ Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela: i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente; gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; i militari in attività di servizio; chi ha compiuto gli anni sessantacinque; chi ha più di tre figli minori; chi esercita altra tutela; chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

◦ Art. 353. Domanda di dispensa

◦ Art. 374. Autorizzazione del giudice tutelare (relative ad atti di gestione straordinaria).

▪ Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili (i beni che possono essere spostati da un luogo ad un altro senza che ne sia altera la consistenza) necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

◦ Art. 375. Autorizzazione del tribunale.

▪ Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

▪ L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

◦ Art. 376. Vendita di beni.

◦ Art. 377. Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.

▪ Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

◦ Art. 378. Atti vietati al tutore e al protutore.

▪ Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

▪ Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

▪ Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

▪ Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

◦ Art. 379. Gratuità della tutela.

▪ L'ufficio tutelare è gratuito.

▪ Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.

◦ Art. 380. Contabilità dell'amministrazione.

◦ Art. 381. Cauzione.

◦ Art. 382. Responsabilità del tutore e del protutore.

◦ Art. 383. Esonero dall'ufficio.

◦ Art. 384. Rimozione e sospensione del tutore.

◦ Art. 385. Conto finale.

◦ Art. 386. Approvazione del conto.

◦ Art. 387. Prescrizione delle azioni relative alla tutela.

◦ All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

◦ Art. 596. Incapacità del tutore e del protutore.

▪ Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

▪ Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

◦ Art. 599. Persone interposte.

▪ Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, (1) 595, (2) 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

▪ Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.

◦ Art. 779. Donazione a favore del tutore o protutore.

▪ È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

▪ Si applicano le disposizioni dell'articolo 599.

◦ Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

◦ Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni.

◦ Le indicazioni di questo comma permettono di applicare all'amministrazione di sostegno provvedimenti tipici dell'interdizione o dell'inabilitazione ma lo consentono solo mantenendo fermi i principi generali dell'amministrazione di sostegno stessa. Infatti il beneficiario non è interdetto e per l'amministrazione non si sono compiuti quegli atti di garanzia che la legge impone per l'interdizione e per l'inabilitazione (basti pensare che l'amministrazione di sostegno non è in nessun caso un procedimento contenzioso mentre gli altri due lo sono sempre, infatti mentre il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non si contrappone a nessuno perché chiede una forma assistenziale, il soggetto da interdire, al contrario, difeso dal pubblico ministero, viene contrapposto a coloro che ne chiedono l'interdizione/inabilitazione).

◦ Quindi i provvedimenti sostitutivi tipici dell'interdizione/inabilitazione possono essere applicati all'amministrazione di sostegno in fase esecutiva ma non in fase decisionale, fase in cui il beneficiario mantiene piena titolarità dei propri diritti.

◦ A titolo di esempio si pensi al curatore speciale che viene concesso nel divorzio all'inabilitato o all'interdetto. Anche il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può ottenere tale provvedimento. Ma mentre nelle prime due situazioni giuridiche il curatore speciale agirà liberamente senza corrispondere con l'assistito, nell'amministrazione di sostegno il curatore speciale dovrà prima concordare il da farsi e poi procedere informando (a norma di legge) il beneficiario che si potrà opporre e potrà chiedere l'annullamento di quanto fatto se non corrispondente ai suoi bisogni ed alle sue aspirazioni.

◦ Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

◦ Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

◦ Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

◦ Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

◦ Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

◦ L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

◦ Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

◦ Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

◦ In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

◦ Art. 419. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.

▪ Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

▪ Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

▪ Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.


Data: 24/04/2014 16:30:00
Autore: Casimiro Mondino