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Cassazione: l'aggravante della provocazione nella guida in stato di ebbrezza. Necessità della prova del nesso causale



di Eleonora Pividori - Cortedi Cassazione penale, sezione quarta, sentenza n. 15050 del 1 Aprile2014.LaCorte di cassazione, nella sentenza in oggetto,si è espressa in meritoalla configurabilitàdell'aggravante dellaprovocazione in ambitodi sinistro stradale,nell'ipotesi di reato diguida in stato diebbrezza, di cuiall'art. 186 del D. Lgs.30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”). Laricorrenza di una simile aggravante determina, oltre ad uninasprimento del trattamento punitivo, ai sensi del comma 2 bisdel summenzionatoarticolo, la preclusione a godere del beneficio della sostituzionedella pena con illavoro di pubblicautilità, la cuiconcessione è prevista dal comma 9 bisdell'art. 186 c.d.s.

Nellaspecie, il ricorrenteha sollevato l'illegittima attribuzione all'imputato dellacircostanza di cui sopra, contestando il fatto che non risultasseprovata la sussistenza di un nessocausalefra lo stato di ebbrezza e l'evento incidente e che non fosse statopreso in considerazioneil possibile intervento di causealternative valide acagionarlo. Nei motivi di ricorso, è inoltre lamentata l'omessasostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, beneficioda ritenere – a parere della difesa – applicabile nella specie,poiché il sinistro stradale nonpoteva considerarsi diretta conseguenza dello stato alteratodell'imputato ed appariva privodi un'effettiva capacità lesiva.

Lasezione quarta della Suprema Corte, allineandosi alla pregressagiurisprudenza di legittimità sul punto, ha ribadito il principiodi diritto secondo cuila nozione di "incidente stradale", rilevanteai fini dell'art. 186 c.d.s., è da interpretarsi come “qualsiasiavvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento dellacircolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività,senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o dialtri veicoli”(Cass., Sez. 4, n. 47276/2012, Rv. 253921). Deve pertantoconsiderarsi tale, a titolo esemplificativo, l'urto del veicolocontro un ostacolo, o la fuoriuscita dell'auto dalla strada, senzache assumano rilevanza gli eventuali danni cagionati a cose o apersone. A ciò consegue che, per la configurazione dell'aggravantein parola, è sufficiente “qualsiasi,purchè significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idoneaa determinare danni”(Cass.,Sez. 4, n. 42488/2012, Rv. 253734; v altresì Cass., Sez. 4, n.6381/2011).

Perché,poi, l'evento incidente possa dirsi concretamente riconducibilealla condotta dell'imputatoènecessario un riscontro inequivoco di un obiettivo nesso distrumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo el'incidente dallo stesso provocato”,in quanto non sarebbe legittima l'inflizione di un trattamentosanzionatorio aggravato a carico di un conducente che, sebbene versi– illecitamente - in uno stato alterativo, “siastato coinvolto in un incidente stradale di per sè oggettivamenteimprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcunaconnessione con lo stato di ebbrezza”.

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Data: 29/04/2014 10:00:00
Autore: C.G.