Cassazione: legittimo il licenziamento del dipendente "pirata della strada"
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 9597 del 5 Maggio 2014.
Automobilisti fate attenzione: l'eccesso di velocità non comporta solo il rischio di una sanzione per la violazione del codice della strada. Se si è abituati a pigiare troppo il piede sull'acceleratore, si corre il rischio di un licenziamento, nel caso in cui si verifichi un incidente durante l'attività lavorativa.
Se infatti viene accertata la responsabilità a carico di un dipendente perun'incidente stradale che ha provocato il danneggiamento dellamerce trasportata, il licenziamento che ne consegue èlegittimo poiché è integrato il giustificato motivo. Secondo quanto afferma la Corte di Cassazione, il sinistrostradale in questo caso non può essere considerato estraneo alrapporto di lavoro poiché esso è avvenuto durante l'espletamentodelle funzioni proprie del dipendente.
Nel caso di specie ilgiudice di primo grado e poi quello d'appello hanno ritenutolegittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente il quale, acausa dell'elevata velocità, ha perso il controllo del veicolocondotto causando un sinistro stradale e conseguente danneggiamentodella merce trasportata.
Avverso tale sentenza l'interessatopropone ricorso per Cassazione lamentando violazione di legge edifetto di motivazione poiché il giudice del merito non avrebbetenuto conto della straordinarietà della situazione ed avrebbeinvece considerato l'evento come strettamente attinente le mansioni acui l'interessato era adibito. La Suprema corte, dopo aver affermatoche le doglianze promosse dal licenziato ricorrente sono volte aporre in discussione accertamenti di fatto, dunque attinenti ilmerito e non sindacabili in sede di legittimità, ha escluso chepotesse ravvisarsi alcuno dei vizi lamentati del ricorrente, avendoil giudice d'appello correttamente considerato le risultanzeistruttorie nella formazione del proprio convincimento.
L'incidente si sarebbe verificato a causa della negligenza delricorrente e durante l'orario di lavoro e la guida dell'automezzosarebbe rientrata tra le mansioni normali del dipendente. Dunque, ilricorso è stato rigettato.
Data: 16/05/2014 09:49:00Autore: Licia Albertazzi