La tesi dell'Inpdap sui militari meritevoli dei benefici combattentistici
Avv. Francesco Pandolfi – diritto militare
L'interpretazione normativa fornita dall'Inpdap ( Inps ) spiega che il diritto ad ottenere i benefici combattentistici spetta al personale che abbia prestato servizio in zona d'intervento inquadrato nella forza multinazionale sotto il comando ONU.
Benefici combattentistici legge 1746/62 - campagne di guerra .
La legge 27.12.1997, n° 449 all'art. 59, comma 1, lettera a) ha stabilito che ”gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i 5 anni…..”.
Inizialmente la Direzione Inpdap aveva ritenuto di poter interpretare tale norma nel senso che non dovessero rientrare nelle “particolari attività professionali” le missioni svolte per conto ONU, e in tal senso era stata emanata la nota operativa n° 8, nella quale era precisato che: “tale supervalutazione non rientra tra quelle espressamente elencate all'articolo 5 del decreto legislativo 165/97, che prevede per esse un limite massimo di 5 anni, ed è quindi da calcolare senza alcuna limitazione di sorta”.
A seguito di riesame della fattispecie, sentita anche la Direzione Centrale Pensioni, in considerazione delle disposizioni dettate dagli artt. 15 e 24 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1032, che prevedono la riscattabilità dei “servizi non statali ed i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato”, la Direzione ha modificato la citata nota operativa n° 8 del 17.03.2008 riguardante i benefici combattentistici previsti dalla legge 1746/62, significando che anche tali benefici sottostanno al limite temporale dei cinque anni.
Il diritto all'attribuzione dei benefici, secondo quanto precisato dal Ministero della Difesa, compete solo ed esclusivamente al personale che abbia prestato servizio in zona d'intervento inquadrato nella “forza multinazionale” sotto il diretto comando ONU (caschi blu) e non anche a coloro che siano stati inviati in quelle zone per l'espletamento di compiti istituzionalmente devoluti all'Ente o Reparto di appartenenza e che per i dipendenti interessati la conseguente variazione matricolare deve essere apposta sempre su disposizione dello Stato Maggiore della Difesa e così recitare: “….ha prestato servizio per conto ONU, in zona di intervento…. per il periodo…... ed ha titolo ai benefici per campagna di guerra per effetto della legge 11.12.1962, n. 1746”.
Quindi, gli ambiti di riconoscimento dei benefici sono i seguenti: se un militare in un anno solare ha prestato servizio in zona di intervento per conto ONU per tre mesi o più, anche non continuativi, ha diritto al riscatto di una campagna di guerra (l'onere di riscatto è calcolato su 12 mesi);
se lo stesso militare ha già riscattato più di 4 anni come servizi speciali può riscattare la parte di campagna di guerra fino al limite quinquennale di riscatto delle supervalutazioni.
Se lo stesso militare ha già riscattato lo stesso periodo come servizi speciali può riscattare, fatto salvo detto limite quinquennale, l'intera campagna di guerra come differenza fra quanto già riscattato e l'anno della campagna di guerra.
Va inoltre rettificato il riscatto relativo alle supervalutazioni del periodo in questione, che non sarà più inerente ad una supervalutazione, ma alla campagna di guerra.
Se il militare ha prestato servizio in zona di intervento per conto ONU per tre mesi a cavallo di due anni consecutivi si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 390/50 (“qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna, in tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima”).
Se le zone di intervento sono differenti, si ha comunque diritto alla maggiorazione al raggiungimento dei tre mesi nell'anno solare; se il periodo di servizio in zone di intervento è inferiore ai tre mesi non si ha diritto alla campagna di guerra.
Il computo delle campagne di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.
Per il personale impiegato in missioni estere non sotto il diretto comando ONU, ma, ad esempio, nell'ambito di missioni internazionali NATO o missioni internazionali a comando europeo, trova applicazione la legge 270/2006, reiterata dalla legge 38/2007, che, a decorrere dal 01.09.2007, riconosce l'aumento di 1/3 del periodo di servizio prestato all'estero.
Ciò posto, se la lettera della legge si interpreta nel senso che i benefici devono essere estesi indistintamente a tutto il personale impiegato, evitando di distinguere tra Nato e EU in quanto tutte le Missioni scaturiscono da uno specifico mandato ONU, allora vi può essere adesione all'interpretazione offerta dalla Direzione Generale in parola.
Data: 20/05/2014 17:30:00Autore: Avv. Francesco Pandolfi