Condominio: spese per la sostituzione della caldaia centralizzata
Le spese per la sostituzione della caldaia condominiale, a meno che non vi sia una deroga contrattuale attraverso una convenzione che obbliga tutti i condomini, vengono ripartite secondo i millesimi di
proprietà e non secondo l'uso che ciascun condomino può farne.Lo stabilisce la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con
sentenza n. 1420/04, chiarendo che queste spese attengono alla conservazione dell'impianto comune e dunque interessano tutti i condomini quali proprietari dell'impianto, a carico dei quali la legge pone l'obbligo di concorrere alle spese in virtù di obbligazioni propter rem. E trattandosi pertanto di obbligazioni che nascono dalla contitolarità del diritto reale sull'impianto comune, sono dovute in proporzione della quota che esprime la misura della appartenenza.
Data: 12/03/2004
Autore: Marina Demaria