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Perchè l'adesione alla Ue dovrebbe considerarsi un reato



Tra le elezioni del Parlamento europeo, da poco svolte, e l'avvio del semestre di presidenza italiana, si è aperto nel Paese un dibattito, politico, economico e sociale, senza soluzione di continuità tra alfieri ed euroscettici, sull'opportunità di rimanere o meno dentro il mercato della moneta unica, sulle esigenze di armonizzazione delle politiche dei vari Stati membri e di perequazione delle risorse, e, più, in generale sui vantaggi o gli svantaggi derivanti da un futuro di appartenenza alla stessa Unione Europea.

In questo quadro, si inseriscono anche gli interrogativi sulla legittimità dell'adesione all'UE che ha comportato una "cessione" della sovranità popolare a favore di forme di governance multinazionali, con la progressiva erosione e destrutturazione dell'organizzazione statale tradizionalmente intesa.
Sebbene, operando una ricostruzione dei rapporti tra il diritto europeo e quello interno, è evidente come la rinuncia di quote di sovranità da parte degli ordinamenti dei diversi Stati membri, non vada intesa come una perdita bensì come una sorta di "trasposizione" della stessa verso le istituzioni comunitarie, il cambiamento, e le relative resistenze ad esso, sono notevoli. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il processo di integrazione europea è stato profondamente, e qualitativamente diverso, rispetto a quello delle altre esperienze internazionali.

Nata con l'auspicio di condividere gli interessi economici tra i sei Paesi fondatori, al fine di creare un'entità economicamente unita e politicamente coesa dopo secoli di sanguinose guerre, la Comunità Europea, infatti, ha progressivamente allargato le proprie competenze.

I relativi trattati istitutivi sono stati sottoposti, inoltre, nel tempo a modifiche e ad integrazioni consistenti, determinando un graduale spostamento della sovranità dei singoli Stati membri alla comunità nel suo insieme.
In quest'ottica, come vedremo, l'adesione all'Unione Europea potrebbe integrare, pertanto, una violazione sia dal punto di vista penale che costituzionale.
Da una parte, il codice penale sanziona, in effetti, qualunque fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero o a mutarne la Costituzione (cfr., artt. 241 e 283 c.p.). Dall'altra, la Carta costituzionale sancisce che: "La sovranità appartiene al popolo".
Partendo da queste premesse, va evidenziato come sia innegabile che il c.d. "Trattato Costituzionale Europeo" (TCE) integri un (pressoché totale) trasferimento di sovranità nazionale ad una diversa entità, dotata di personalità giuridica propria (e che potrebbe ritenersi "estera", nei termini del diritto costituzionale), e, dunque, l'assoggettamento del popolo italiano (analogamente a quello degli altri Stati membri) ad una volontà diversa da quella statuale.

Dal punto di vista strettamente giuridico, pertanto, non essendo la sovranità oggetto di delega, ne deriverebbe una mancata legittimazione alla stipula del TCE, la quale, ad ogni modo, avrebbe dovuto essere conferita dal popolo italiano, unica entità, appunto, dotata della titolarità della sovranità, tuttavia, mai interpellato né anteriormente né posteriormente all'adesione all'UE.

Non solo: anche sorvolando sulle pur inammissibili violazioni ora cennate, al popolo stesso non è stato neppure chiesto di avallare a posteriori siffatta blasfemia.

Ma tutto ciò non basta ancora ad inquadrare pienamente l'illiceità dell'operato di chi ha aderito al TCE.

In primo luogo, per la precisione, la stessa denominazione “Trattato costituzionale” costituisce un ossimoro poiché si tratta di atti, la Costituzione ed il Trattato, totalmente agli antipodi e concettualmente lontani quanto due galassie.

Parlare dunque di trattato costituzionale costituisce una contraddizione in termini che rivela un sotteso intento turlupinatorio.

Un Trattato è un accordo tra soggetti internazionali per definire questioni di reciproco interesse. Non riguarda dunque direttamente le rispettive popolazioni e, sopratutto, non può costituire per esse nuova fonte di diritto (non a caso, la Costituzione – art. 75 – esclude il referendum per i trattati internazionali, proprio in ragione di tale caratteristica).

Al contrario, il Trattato europeo esonda tali finalità intrinseche all'atto, arrivando addirittura a subordinare le fonti del diritto nazionale ad un'altra scaturigine, estranea all'ordinamento giuridico interno. Così disponendo, inibisce agli organi costituzionali nazionali l'esercizio delle loro funzioni (art. 289 c.p.).

Merita in proposito sottolineare che il TCE non prevede un trasferimento di sovranità circoscritto e limitato ad alcune materie ben chiaramente definite. Prevede infatti una cessione totale della sovranità nazionale, (vedi dettagli infra sub 11), così consegnando il popolo italiano nelle mani delle istituzioni europee, sulle quali questo non ha alcun potere di influenza.

Rientriamo esattamente nelle fattispecie di reato sopra elencate.

L'abuso di potere, poi (art. 7 c.p.), è egualmente lampante ed è particolarmente grave in quanto ha comportato la menomazione dell'indipendenza dello Stato italiano.

Vero è che, trattandosi di atto illegittimo, il TCE potrebbe essere reso nullo in qualsiasi momento. Ma questo ripristino della legalità deve essere effettuato al più presto.

Anche per la natura stessa del Trattato che, (come vedremo in dettaglio con le meritorie analisi di E.Chouard), costituisce un insulto intollerabile alla democrazia, ai diritti fondamentali del cittadino ed ai valori e principi di base della nostra cultura.

Non senza prima ricordare che una Costituzione è scelta dal popolo che la adotta, e non scritta e assegnata d'autorità da chi – in quel momento (e indegnamente) – detiene il potere politico e che in tal modo diventa – ad un tempo – giudice e parte,attribuendosi il potere di definire e aggiustare – a suo comodo e piacimento – quei vincoli e norme che dovrebbero invece disciplinarne l'azione impedendogli di diventare il padrone della collettività.

Esaminiamo in sintetico dettaglio questo incredibile documento :

1.- Premettiamo che dicesi Costituzione il patto che interviene tra i membri di una collettività per concordare tipologia, poteri e modalità di operare, nonché equilibri reciproci e controllo, delle istituzioni che dovranno gestirla. Ne esplicita anche i valori di riferimento, cui si ispira la sua cultura e la sua civiltà.

La Costituzione europea, (il TCE), va molto oltre queste finalità, imponendo espressamente una politica economica liberista.

Art. III, 178: “Gli Stati membri operano nel rispetto dei principi di una economia di mercato”. Si tratta del dogma della teoria liberista.

Art. III, 131: “In caso di guerra o di tensione internazionale grave, gli Stati membri si consultano per adottare comuni disposizioni atte ad evitare che il funzionamento del libero mercato possa essere impedito da provvedimenti che un singolo Stato potrebbe essere tentato di assumere”. Anche in caso di guerra, la prima preoccupazione resta… il mercato!

Art. III, 148: “Gli Stati membri si impegnano a realizzare una liberalizzazione dei servizi, oltre la misura obbligatoria prevista”. Una follia, che annulla il senso stesso dell'esistenza dello Stato. Rimarrano così solo i servizi non commerciabili (per i quali non è prevista una contropartita economica) e quelli dove non può esservi concorrenza, come la Giustizia, la Polizia e le Forze Armate.

Art. III, 314: “ L'Unione contribuisce alla eliminazione progressiva delle limitazioni agli scambi internazionali ed agli investimenti stranieri diretti, così come alla riduzione delle barriere doganali ealtre “ (?);

Art. III, 156: “Sono vietate le restrizioni ai movimenti di capitale ed ai pagamenti tra Stati”;

Art. III, 167: “Sono interdetti gli aiuti statali alle imprese”;

Il TCE vieta agli Stati di vietare. Impone cioè una deregolamentazione sistematica ultraliberista e selvaggia.

Di per sé inaccettabile.

E' poi fissato un “patto di stabilità” che impedisce agli Stati qualsiasi libertà (e quin di politica) di bilancio. Ciò significa inibire ogni facoltà di scelta nella spesa pubblica, che rappresenta invece il primo cardine della gestione della collettività.

E' stabilito un divieto assoluto – anche per le aziende pubbliche – di intralcio alla concorrenza. Ciò che significa vietare qualunque aiuto – anche normativo – ad imprese e municipalizzate in temporanea difficoltà.

Si tratta di una politica dell'impotenza economica che può trovare un parallelo solo nella costituzione della vecchia URSS.

Inoltre, la sottrazione delle scelte di politica economica al processo democratico è dannosa per l'efficacia stessa della economia europea nel suo insieme.

Si tratta di forzature inaccettabili.

Una politica economica, quale che essa sia, non è né una “istituzione”, né uno dei “valori” assoluti di una collettività.

E' una possibile scelta, tra le varie possibili, che può essere adottata di volta in volta in ragione della situazione congiunturale. Obbligare all'adozione di una di esse (che però risulta penalizzante sul piano sociale) significa imporre una ideologia di parte.

Ricordiamo che il liberismo economico, in soldoni, significa ridurre i poteri di intervento dello Stato a favore della libertà individuale.Condizione che, inevitabilmente, finisce per imporre la legge del più forte, al pari della legge della giungla.

Come sottolinea l'economista Fitoussi, l‘Europa, con il TCE, ha abbandonato consapevolmente la democrazia e rinunciato all'intervento economico degli Stati membri.

2.- Il TCE pretende – in un quadro del tutto inappropriato – di stabilire il primato del diritto comunitario su quello delle nazioni aderenti.

E ciò, anche a livello costituzionale così che qualsiasi disposizione emessa dalla Ue assume maggior valore adirittura del diritto costituzionale nazionale.

In pratica, (attenzione!) sancisce l'abrogazione implicita delle costituzioni degli Stati aderenti (v. A. Pecheul, La nuova UE. Un approccio critico, ed. XF de Guibert).

Ora, come sappiamo, il preteso “diritto comunitario” non è in alcun modo riferibile ai popoli (pur definiti sovrani da tutte le costituzioni nazionali). La sèdicente Costituzione europea non ha alcun fondamento di legittimazione per il potere che si è auto-attribuito.

Il TCE, o Costituzione europea, è stato confezionato per i popoli europei da un gruppetto incaricato dal grande potere economico – finanziario, senza neppure consultarli: dov'è l'Assemblea costituente che l'Onu stessa dispone come primo passo, ogniqualvolta organizza la democrazia in un Paese?

Questo ineffabile Trattato (se tale vogliamo continuare a considerarlo) ha cancellato, con le altre, anche la Costituzione italiana, per il cui cambiamento però sono previste rigide procedure. Gli stonati sottoscrittori italiani del Trattato hanno soavemente trovato il modo di annullare la Carta costituzionale (e, con essa, di tutte le garanzie ivi previste), semplicemente sottoscrivendolo. Non sapremmo invero immaginare una fattispecie più di questa conforme al reato di attentato alla Costituzione (art. 283 c.p.).

Come motteggia von Hayek, l'Europa che analizza petulantemente i requisiti di democrazia degli Stati aspiranti, sarebbe radicalmente esclusa … da sé medesima per assenza dei requisiti democratici minimali.

3.- Questa “Unione” fra Stati si fonda su un vizio basilare di consenso: nessuno dei popoli coinvolti ha mai espresso una qualunque approvazione a coniugarsi con gli altri.

4.- Altra gravissima violazione della democrazia. Il TCE (tra l'altro), consente ai”rappresentanti” di modificare essi stessi il testo senza consultare – neppure in tal caso – i cittadini. Costoro, quindi, possono improvvisamente trovarsi da un giorno all'altro, in un sistema politico-economico del tutto diverso senza aver minimamente espresso alcun parere.

5.- Ma l'elenco delle efferatezze è lungo.

Il TCE viola disinvoltamente il principio-base della separazione dei poteri.

La Commissione europea, infatti, dotata di potere legislativo, è formata da ministri, membri dei rispettivi esecutivi nazionali.

In tal modo, gli stessi soggetti che fanno la legge a livello europeo,poi la applicano a livello nazionale. Assolutamente inammissibile.

In ogni corretto disegno istituzionale è previsto un attento controllo dei poteri istituzionali (legislativo, esecutivo, giudiziario).

Nessun potere deve essere insediato senza adeguato contropotere e nessun potere deve rimanere privo di eventuali sanzioni.

Il Governo deve poter essere censurato dal Parlamento o dal popolo e lo stesso Parlamento, dall'esecutivo.

Sopratutto essenziale che non sia consentito a chi è al potere di stabilire esso medesimo le regole che dovrebbero impedirgli di abusarne (cioè di trasformarsi in padrone della collettività).

Nè la Commissione nè il Consiglio sono responsabili davanti al Parlamento e ciò è totalmente antidemocratico.

6.- A livello di istituzioni, il TCE prevede un solo organo eletto dal popolo, il Parlamento. Un organo che dovrebbe avere la preminenza su tutti gli altri.

Niente affatto.

Il Parlamento europeo è ai margini delle istituzioni europee: dispone di una competenza legislativa limitata e, sopratutto, circoscritta a materie marginali e secondarie.

Non dispone neppure dell'iniziativa legislativa, riservata alla Commissione, cui è – di fatto – subordinato:

Art. I-26: “Un atto legislativo dell'Unione non può essere adottato che su iniziativa della Commissione”.

Non ha potere decisionale neppure in tema di tassazione e di definizione del bilancio.

Non ha nessun potere sulla banca centrale, che dispone a suo piacimento in tema di tassi e di politica monetaria.

Le materie più rilevanti sono riservate al Consiglio dei Ministri: così, le questioni riguardanti il mercato interno, le regole della concorrenza, la politica agricola comune, la politica economica, la politica sociale, la fiscalità, le tariffe doganali, la politica estera e della sicurezza comune,

6 bis. -Un'altra anomalia straniante del TCE è la previsione di atti che non sono leggi, ma hanno lo stesso potere cogente erga omnes.

Si tratta delle “decisioni”.

Possono essere adottate dal Consiglio europeo, dal Consiglio dei ministri, dalla Commissione, dalla BCE. Una rara confusione normativa, che disorienta.

Comunque, anche per queste norme non è previsto alcun controllo e nessuna garanzia.

7.- La Commissione europea viene, nel testo, ufficialmente definita “esecutivo”. Peraltro, a ben guardare le modalità di assunzione delle decisioni, ci si avvede che si tratta di una maschera per i veri poteri decisionali: gli esecutivi nazionali che, in tal modo, si rimpiattano, rendendosi politicamente irresponsabili.


Tirano il sasso, e nascondono la mano. Decisioni gravose e impopolari vengono così – a livello nazionale – giustificate col falso candore e la mistificazione: “Purtroppo, ce lo chiede l' Europa….”. Scaricano cioè la responsabilità sul Consiglio (come se non ne fossero loro stessi i componenti). Una barzelletta, da Paese dei Puffi.

Tornando alla Commissione, a detta di B.François, docente di Scienze Politiche e Diritto Costituzionale a Parigi, essa “non ha che un potere di proposta”, mentre il Consiglio dei ministri è il vero organo legislativo.
(E allora qual'è il senso di stabilire una censura per chi (la Commissione) non decide? Ancora una volta del fumo negli occhi).

Rimane, comunque, l'inaccettabile esclusione della sovranità popolare: i membri della Commissione non rendono conto al Parlamento di ciò che fanno e neppure dei negoziati che hanno in corso con altre realtà internazionali.

Per il TCE, sono gli Stati, e non i popoli, a fare le leggi.

Ed è così clamorosamente violato il diritto dei popoli a gestire sé stessi.


8.- La Banca centrale, in ragione delle funzioni pubbliche svolte (emissione dei biglietti, definizione dei tassi, controllo dell'inflazione, vigilanza sul sistema bancario, ecc.), deve essere posta sotto il diretto controllo dei rappresentanti del popolo.

Il TCE stabilisce al contrario una assoluta autonomia per la BCE che può così – in totale arbitrio – decidere della politica monetaria di 27 Paesi, dei quali dispone in ordine allo sviluppo ed alla disoccupazione.

E' addirittura espressamente stabilito il divieto di qualunque intromissione o interferenza da parte di qualunque autorità, ivi compresi gli Stati membri.

9.- Altra anomalia inquietante. I giudici europei, che non sono inamovibili, (come dovrebbero per essere veramente autonomi), vengono nominati dai governi nazionali (cioè da coloro che dovrebbero giudicare…).

Ma non basta.

L'incarico dura solo sei anni, ed è rinnovabile. Due caratteristiche (la brevità e la reiterazione) tradizionalmente considerate contrarie all'indipendenza dei giudici, che in tal modo vengono posti nella preoccupazione di non infastidire coloro dai quali dipendono…

10.- Parliamo ora delle disposizioni attinenti la democrazia diretta.

Sappiamo tutti – ed è ovvio – che la volontà espressa dal popolo è evidentemente superiore a quella eventualmente espressa dai suoi rappresentanti. Normalmente, perciò, le Carte costituzionali prevedono il referendum , sia per abrogare una legge esistente, sia per crearne una nuova, sia anche (non sempre) per revocare qualunque carica istituzionale.

Il TCE prevede appena un timido diritto di petizione, privo di qualunque efficacia obbligatoria.

Anche qui si evidenzia quale sia l'importanza nella quale è stata tenuta la volontà dei popoli dai redattori del documento in questione.

11.- La revisione costituzionale. Sono previste due procedure.

Revisione ordinaria:

E' richiesta l'unanimità dei governi e l'unanimità dei popoli. Avendo a che fare con 27 Stati, questa doppia unanimità è ridicola e utopistica e rivela l'intento di mantenere il testo intoccabile,

A meno che, a decidere il nuovo testo, non siano gli stessi detentori del potere, così da assicurarsi che le modifiche non ne tocchino le prerogative e non alterino i privilegi stabiliti.

Ed ecco, infatti la procedura semplificata:

Il Consiglio dei ministri può modificare la Costituzione di sua iniziativa per variare il grado di sovranità degli Stati membri nelle diverse aree di competenza (senza che alcuno Stato possa opporsi).

Secondo il TCE, i popoli debbono accettare il principio che il loro coinvolgimento di oggi, domani potrà cambiare senza – ed anche contro – la loro volontà.

Si tratta di un esautoramento totale degli organi rappresentativi nazionali (art. 289 c.p.).

12.- Il testo del TCE contiene anche delle contraddizioni sconcertanti, probabilmente intenzionali, poiché si stabilisce solennemente un principio nella parte iniziale, destinata alla più ampia diffusione, mentre lo si smentisce nelle “dichiarazioni” annesse.


All'art. II-62 è statuito il diritto alla vita ed il divieto della pena di morte.
All'art 2 della Dichiarazione n. 12, si precisa invece:

“La pena di morte non è considerata in violazione di questa norma nel caso sia dovuta ad un ricorso alla forza reso necessario:

a) per garantire la difesa di una persona contro una violenza illegale

b) per effettuare un arresto o impedire una evasione

c) per reprimere una sommossa od una insurrezione (…!!!)

Ogni commento appare superfluo.

Concludiamo per sottolineare come questa presunta, sèdicente Costituzione, sia esageratamente lunga e logorroica: ottocento pagine, con 448 articoli, spesso confusi, o scarsamente comprensibili, essendo ogni argomento callidamente spezzettato in formule spesso lontane e non collegate.

Il confine tra le competenze degli Stati membri e quelle dell'Unione, ad esempio, un tema evidentemente assai delicato e nel quale sarebbe necessaria la massima precisione e chiarezza, è invece sfumato e indefinibile. E' sufficiente infatti (artt. I-II. 3 e 4) che siano in gioco “gli obbiettivi dell'Unione” (e questo però lo decide l'Unione stessa) per ampliarne l'area di intervento.

E ciò – di fatto – toglie qualsiasi confine e limite alla “competenza” dell'Unione.

Tanto per fare un confronto, la Costituzione Usa consta di sette articoli. Quella dell'India, che riguarda un popolo di circa un miliardo di persone, è di 151 articoli.

Data: 19/07/2014 07:00:00
Autore: Angelo Casella