Condominio: Cassazione, attenzione a non "innaffiare" il vicino. E' reato.
Se i rapporti con i vicini si sa, a volte,non sono dei migliori, “innaffiarli” facendo finta di prendersi cura dellepiante non è certo una soluzione. Anzi per la Cassazione (sentenza n. 21753 del28 maggio 2014) integra responsabilità penale per “getto pericolose di cose”.
Lavicenda, portata all'attenzione della Corte, è relativa al ricorso di un uomoche, pur di fare dispetto al proprio vicino di casa, con il quale ormai datempo non correvano buoni rapporti, ha cominciato a far finta di innaffiarepiante al solo fine di lanciare “secchiate d'acqua”dal proprio balcone per bagnare un vicino che gli risultava antipatico.
La querela è stata inevitabile, a cui è seguita una condanna penale. Per quel dispetto, l'uomo è stato dichiarato colpevole del reato di “gettopericolose di cose”, poiché con la sua condotta molesta ha integrato il reatodi cui all'art. 674 c.p.
Ricorrendo in Cassazione l'imputato ha sostenuto di essersi limitato ad innaffiare le proprie piante, attività da cuiè derivato il relativo l'”esubero idrico” ed ha contestato le affermazioni poco “credibili”del vicino molestato.
Ma questo assunto difensivo non haconvinto i giudici di piazza Cavour i quali hanno confermato la condanna. Galeottesono state le foto esibite dalla parte offesa che hanno dimostrato come non vifossero piante sul balcone dell'imputato “nonostante l'inferriata ed il balconefossero rivestiti da una protezione di alluminio”. Oltre a tale riscontro, ad ogni modo,secondo la Suprema Corte, una volta appurate la credibilità del querelante e l'attendibilitàoggettiva delle sue dichiarazioni, il “dichiarato della vittima può, di per sé solo, sorreggere l'affermazione dellaresponsabilità penale”.
In definitiva, l'uomo se l'è cavata con unasospensione di pena, ma con la fedina penale macchiata.
Data: 11/06/2014 21:32:00
Autore: Marina Crisafi