Circolazione stradale: pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Circolazionestradale. Sanzioni amministrative. Pagamento in misura ridotta.
Chi paga tempestivamente la sanzione pecuniarianella misura minima edittale, omettendo di versare contestualmente le spesepostali, sostenute dall'amministrazione procedente per la notifica del verbaledi contestazione, non può incorrere in richieste strane ed esorbitanti.
Il pagamento in misura ridotta
Ilpagamento in misura ridotta è disciplinato dall'art. 16 della legge 24 novembre1981, n. 689, e dall'art. 202 del codice della strada.
Perquanto concerne il codice della strada, per le violazioni per le quali èstabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazionedelle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare,entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma parial minimo fissato dalle singole norme.
Ilpagamento in misura ridotta non è consentito:
a) quando il trasgressore non abbiaottemperato all'invito a fermarsi;
b) quando il trasgressore si siarifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida oqualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme del codice della strada,deve avere con sé;
c) per le violazioni previste dagliarticoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5;114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8;176,comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6.
Conl'art. 20, comma 5-bis, lettera a),del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98, il trasgressore è ammesso a pagare, entro cinque giornidalla contestazione o dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio,l'importo minimo, previsto dalla norma violata, ridotto del 30 per cento. La riduzione non si applica alle violazioniper cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensidell'art. 210 del codice della strada, e la sanzione accessoria dellasospensione della patente di guida. Al trasgressore, che si sia avvalso di talefacoltà, non è consentito esperire alcuna opposizione.
Naturagiuridica del pagamento in misura ridotta
Lapossibilità di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento della penapecuniaria in misura ridotta è considerata dalla dottrina come un dirittosoggettivo perfetto di natura pubblicistica, una sorta di conciliazioneamministrativa corrispondente all'oblazione prevista nel diritto penale.
Ilpagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione pecuniaria ma non lesanzioni accessorie.
Effettidel pagamento
Ilpagamento della sanzione pecuniaria estingue l'obbligazione anche nei riguardidegli eventuali condebitori solidali (art. 196 cds), ma non nei confronti dei soggettiche concorrono nella violazione.
Attenzione:(a) il pagamento in misura ridottaestingue la sola pena pecuniaria, con esclusione delle sanzioni accessorie chesaranno irrogate con apposita ordinanza-ingiunzione; (b) il soggetto (condebitore solidale) che ha versato la sommastabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confrontidell'autore della violazione stessa; (c)il pagamento della sanzione pecuniaria preclude alla proposizione delricorso.
A questo punto è lecitodomandarsi: cosa accade se il contravventore effettua, nel termine di sessantagiorni, il pagamento in misura ridotta della sola sanzione senza provvedere alversamento delle spese postali relative alla notificazione del verbale dicontestazione? Gli orientamentigiurisprudenziali sono contrapposti.
Primo orientamentogiurisprudenziale
Al riguardo la Suprema Corte diCassazione ha dato risposte contrastanti. Ma, al fine di chiarire i terminidella questione, occorre premettere che il comma 3 dell'art. 203 cds prevedeche il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà delmassimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese delprocedimento. Secondo un primoorientamento giurisprudenziale la sanzione pecuniaria e le spese di notificacostituirebbero un unicum, per cui l'obbligazione sarebbe da assolversi entro lostesso termine di scadenza, con la conseguenza che l'incompleto pagamento(della sanzione e delle spese di notifica) imporrebbe, a norma dell'art. 389del Regolamento di esecuzione C.d.S., di iscrivere a ruolo una somma calcolatasommando la sanzione e le spese.
La Cassazione (si veda Cassazione civile, sez. III,07/08/2012, n. 14181) in un primo tempo ha sostenuto che da una letturalogico-sistematica delle norme del codice della strada (art. 201, comma 4. cds)si evince chiaramente che le spese di accertamento e notificazione sono poste acarico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativapecuniaria.Tale interpretazione sarebbe fondata sul combinato disposto degliart. 201, comma 4 (Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chiè tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), art.202, comma 1 (Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce unasanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delleeventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entrosessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari alminimo fissato dalle singole norme), art. 203, comma 3, del C.d.S. (Qualoranei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto ilpagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cuiall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivoper una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittalee per le spese di procedimento), art. 389, commi 1 e 2, DPR n. 495/1992(Regolamento)[1]. Neconsegue che: (a) il pagamentoeffettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice non havalore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione; (b) nel caso di pagamento in misurainferiore la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzionedell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo e la sommada iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art.203, comma 3, del cds e l'acconto effettuato. Questo orientamento, secondo laSuprema Corte, sarebbe giustificato dalla disposizione di cui al comma 3dell'art 203 cds che fa riferimento alle spese di procedimento. Pertanto, sempresecondo la suprema Corte, le spese di procedimento e di notificazionecoincidono e sono poste a carico del trasgressore. Tanto sarebbe confermatoanche dalla disposizione di carattere generale, contenuta nell'art. 16 dellalegge n. 689/1981[2].
Le spese postali sostenute dall'amministrazione per la notificazionedel verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada formano untutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con laconseguenza che non ha diritto al beneficio dell'applicazione della sanzione inmisura ridotta, di cui all'art. 202 c. strad., il trasgressore che, entrosessanta giorni dalla notificazione, paghi l'ammontare della sanzione, ma nonquello delle spese postali, e che l'amministrazione può procedere esecutivamenteper il recupero della differenza (Cass. civile, sez. III, 07/08/2012, n.14181).
Nuovo orientamentogiurisprudenziale.
Con una innovativa sentenza(Cass. civile, sez. II, 30/04/2014, n. 907) la Cassazione ha fatto retromarciae ha statuito che le spese postali non possono essere considerate parteintegrante della sanzione pecuniaria. Il mutamento di indirizzo nasce da unapiù attenta lettura delle norme già esaminate nella precedente sentenza del2012.
La sezione III partiva dalpresupposto che le spese postali necessarie per la notificazione del verbale dicontestazione attraverso il servizio postale fossero assimilabili allasanzione: “Le spese postali sostenutedall'amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione diun'infrazione al codice della strada formano tutt'uno con la somma dovuta atitolo di sanzione pecuniaria”. Ne conseguiva che il trasgressore il qualeavesse provveduto al versamento, in misura ridotta, entro sessanta giorni dallanotifica del verbale, omettendo di pagare le spese postali, era consideratoinadempiente con la conseguenza della non estinzione dell'obbligazione. Taleconvincimento si basava su un'errata interpretazione del comma 4 dell'art. 201cds, che recita: “Le spese diaccertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto alpagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”, ritenendo che talispese sarebbero cumulabili con la sanzione anche ai fini del pagamento inmisura ridotta.
Questa lettura trascura ladifferenziazione tra importo della sanzione e spese del procedimento, chevengono indicati in modo nettamente distinto nelle norme cui fa riferimento.
Infatti, a ben leggere, il comma1 dell'art. 202 del cds, nello statuire che, in caso di omesso pagamento entroi sessanta giorni, la sanzione da iscrivere a ruolo è la metà del massimo dellapena, tiene distinte le spese postali. La sola condizione che rende esecutivoil verbale non più pari al minimoedittale è l'omesso pagamento della sanzione alla quale vanno aggiunte le spesepostali. Così recita l'art. 203, comma 3, del cds: “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non siaavvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alledisposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo dellasanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
In buona sostanza, l'omessoversamento delle spese postali consente all'ente impositore di agire per illoro recupero senza il raddoppio della sanzione, anche perché l'art.16 dellalegge n. 689/1981, nel prevedere in via generale il pagamento in misura ridottadelle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiunge che detto pagamento èconsentito oltre alle spese del procedimento.
In conclusione, ad avviso dellasezione terza, “Dal complesso di questa analisi si deve inferireche il pagamento inmisura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del codicedella strada, effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo disanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importodi cui all'art. 203 c. 2 CdS, ancorché non risultino interamente pagate lespese del procedimento sanzionatorio, che l'amministrazione può richiedereseparatamente”.
Raffaele Vairo. Email:raffaelevairo@libero.it
[1] L'art. 389 DPR n. 495/1992 statuisce: 1. Ilpagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice,non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto perla completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titoloesecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovutaa norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione onotificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta anorma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimentoe non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essererilasciata quietanza analoga a quella di cui all' articolo 387. La sommariscossa fa parte dei proventi di cui all' articolo 206 del codice, unitamentea quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all' articolo 27 della legge 24novembre 1981, n. 689.
[2]E' ammesso il pagamento di una somma inmisura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per laviolazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimodella sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spesedel procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazioneimmediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi dellaviolazione.
Data: 15/06/2014 11:00:00Autore: Raffaele Vairo