Assistenza familiare: regalie e spese voluttuarie non assicurano il mantenimento
L'obbligo del mantenimento si concretizzacon la continuativa, regolare e certa soddisfazione delle quotidiane esigenzeprimarie del figlio, pertanto, i contributi economici materiali o le eventualiregalie, voluttuarie, superflue o comunque non indispensabili disposte dalgenitore obbligato in favore del minore, non valgono ad assicurare l'adempimentodell'obbligazione al mantenimento. È il principio affermato dalla sesta sezionepenale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23017 del 3 giugno 2014, occupandosidi una fattispecie riguardante un padre, imputato del reato ex art. 570, 2 comma c.p.,per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, dalla quale era separato non percolpa, non versando l'assegno dispostoa titolo di mantenimento della figlia minore.
Pur ritenendo errata la risposta della Corte d'appello, in punto di eccezione di incompetenzaterritoriale, la S.C. ne ha confermato le conclusioni, considerando infondatele censure del ricorrente e rigettando il ricorso, in ordine alla mancatacontinuativa e sufficiente corresponsione dell'assegno di mantenimento e allostato di bisogno chetale omissioneaveva determinato, considerando irrilevanti gli occasionali versamentiperiodici e le altrettanto occasionali regalie effettuate dall'uomo in favore della figlia.
Difatti, ha rilevato la Corte, è principio pacifico quello secondo ilquale “l'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non puòche concretizzarsi con la messa a disposizione – continuativa, regolare ecerta, che non lasci pause o inadeguatezze – dei mezzi economici in favore delgenitore affidatario, responsabile immediato di una ‘gestione' ordinata dellequotidiane esigenze di ‘sussistenza' del minore; o, quantomeno, con lacontribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitoreaffidatario”. Né possono considerarsi idonei all'adempimento dell'obbligo, secondola Corte “i contributi economici materiali che, pur comportando impegno dirisorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamentodelle sue esigenze primarie”.
L'assicurare il quotidiano soddisfacimento delleesigenze primariedel figlio - comeil vitto adeguato, l'alloggio confortevole, la scuola, la sanità - è infatti l'obiettivoprioritario del mantenimento, pertanto,ha affermato la S.C., “ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligatoche si ponga –come nella fattispecie - inalternativa alla regolare contribuzione per concorrere, per la propria parte, asollevare il minore dalle naturali permanenti esigenze di sostentamento, èassolutamente irrilevante”.
Data: 20/06/2014 14:00:00Autore: Marina Crisafi