Divorzio: l'ex deve restituire le somme percepite per i figli economicamente indipendenti
Le somme versatedal genitore obbligato per il mantenimento delle figlie divenute economicamenteindipendenti vanno restituite, giacchè va esclusa l'assimilabilità alleprestazioni alimentari rendendo inoperanti i principi dell'irripetibilità,impignorabilità e non compensabilità. È quanto ha stabilito la Corte diCassazione nella sentenza n. 11489 del 23 maggio scorso, riguardante larichiesta di restituzione da parte di un uomo dei versamenti effettuati all'exmoglie a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie maggiorennidiventate economicamente autonome. L'uomo aveva visto accogliere la riduzionedella contribuzione al mantenimento nel procedimento di revisione dellecondizioni di divorzio, tuttavia la moglie si opponeva alla restituzione dellesomme sostenendo che la sostanziale natura alimentare dell'apporto economico inquestione comportasse l'irripetibilità degli esborsi effettuati dall'ex marito.
Considerando cheil contributo per il mantenimento delle figlie sarebbe stato dovuto solo nelcaso in cui queste non risultassero economicamente indipendenti e che, pertanto,una volta accertato il conseguimento dell'indipendenza economica e a seguitodell'accoglimento della domanda di revisione del contributo al mantenimento, PiazzaCavour ha ordinato all'ex moglie la restituzione delle somme in eccesso cheerano state corrisposte.
La Corte haaffermato, inoltre, che la ritenzione “non poteva nemmeno ritenersigiustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità,impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto chetali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teoricaassimilabilità alle prestazioni alimentari dell'assegno di mantenimento per ifigli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questotitolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzionealimentare, il che non può in linea di principio evincersi nel caso in cui laloro dazione comporti beneficio finale a favore di chi sia, come nella specie,già divenuto economicamente autonomo ed in cui l'accertamento di talesopravvenuta circostanza estintiva dell'obbligo di mantenimento di un genitoresia giudizialmente controverso nel procedimento di revisione pendente neiconfronti dell'altro genitore abilitato a riscuotere la contribuzione e per ilquale tale procedura comporta anche la conoscenza del correlato rischiorestitutorio delle somme percepite dalla domanda introduttiva, se accolta”.
Per questi motivi, la S.C. ha cassatola sentenza impugnata e pronunciandosi nel merito ex art.384 c.p.c. ha respinto l'appello dell'ex moglie, condannandola anche alpagamento delle spese di giudizio.
Data: 26/10/4014 18:00:00Autore: Marina Crisafi