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STALKING: profili sostanziali e processuali



Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

Stalking è un termine usatomolto spesso nel gergo comune, ma non tutti ne conoscono il vero significato,tanto meno la sua origine. Letteralmente significa “fare la posta”, quindicontrollare assiduamente comportamenti ed abitudini di una determinata persona.Le sue origini si rintracciano nell'America degli anni ‘70, quando, giornalististatunitensi adottarono questo termine attribuendogli il significato di ‘perseguitare gli essere umani', individuandone due condotte: la primaconsistente nel tallonamento di personaggi famosi ad opera di fotografi e poidi persone con problemi mentali e la seconda condotta rappresentata dai delittiseriali. La diffusione di questi comportamenti fu tale che dopo più di undecennio, su proposta del giudice John Watson, nello stato della California fuemanata una specifica normativa, inserita nella sezione 646.9 del Codice penaledelgi Stati Uniti, per contrastare questo fenomeno, fenomeno chesuccessivamente assunse dimensioni mondiali. Infatti anche Paesi come il Regno Unitoe la Germaniadovettero far fronte alla diffusione e la gravità di tali comportamenti; ilRegno Unito, nel 1997, emanò il “Protection from harassment act”, mentre inGermania fu la riformulazione, nel 2007, dell'articolo 238 del Codice penaletedesco ad osteggiare queste condotte e proprio dall'esperienza tedesca attingeil Legislatore italiano, inserendo l'articolo 612 bis al Codice penale; norma,introdotta con il Decreto Legge del 23 febbraio 2009, “Misure urgenti unmateria di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori”, convertito in Legge23 aprile 2009, num. 38 e modificata nell'agosto del 2013 con il Decreto Legge93/2013 “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto dellaviolenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamentodelle province”.

Con il Decreto Legge 11/2009, e suesuccessive modifiche, si è voluto colmare non tanto un vuoto legislativo, bensìun sistema di protezione rappresentato dal reato ex art. 660 del Codice penale,rubricato “Molestia o disturbo alle persone” e quindi inadatto a fronteggiarecondotte riconducibili agli atti persecutori; infatti a tal proposito, nellarelazione parlamentare si afferma che la citata contravvenzione risulta essereinadeguata a contrastare condotte traducibili in insistenti e ripetuti atti eche quindi si è avvertita la necessità di creare una norma che, contestualmente,ampliasse ed anticipasse la tutela della vittima; come si comprende, proprio daquesti lavori, quindi, si è avvertita l'esigenza di introdurre una fattispecienormativa ad hoc tesa a garantire una specifica, esatta e soprattutto idoneaprotezione al bene giuridico, quale la libertà morale, tutela, perciò nongarantita ai sensi dell'articolo 660 del Codice penale.

La condotta tipica degli Atti persecutori implica una continua edinsistente ricerca di vicinanza con l'atra persona; vicinanza consistente in contattiovvero comunicazioni malvolute, in quanto provocano a chi li subisce (e quindinon vive tali relazioni!) disagio, depressione, angoscia, panico al punto dicambiare le proprie abitudini di vita; trattasi di una persistente ripetizionedi comportamenti soffocanti tali da ledere il bene giuridico protetto dallanorma, ossia la libertà morale e non acaso il Legislatore ha voluto collocare tale figura di reati nel Libro II,TITOLO XII, sez.III, rubricata Deidelitti contro la liberà morale, in quanto il bene giuridico tutelato dallanorma è costituito proprio dalla libertà morale.

Gli atti persecutori consistono incondotte vessatorie tali da far provare alla vittima un senso di mortificazioneincidendo quindi sull'autonomia della persona.

Nel reato in esame la relazione traagente e vittima è a senso unico, ossia priva di ogni tratto di scambio e quindidi condivisione.

Nel reato di cui all'articolo 612 bisdel Codice penale, quale reato di danno, è evidente il carattere abituale,ossia affinché possa sussistere la condotta penalmente rilevante è necessarioche più atti la integrino, quindi non è sufficiente la ripetizione sporadicanel tempo di determinate condotte.

Gli atti persecutori si configuranoin molestie o minacce.

La molestia è suscettibile di unampio campo semantico: essa può manifestarsi in molti modi, basti pensare che trattasidi una figura di reato a forma libera; per quanto concerne invece la minacciaconsiste nel prospettare un male ingiusto e futuro, la cui attuazione dipende dallavolontà del soggetto agente, assumendo la forma diretta, indiretta, implicita,ovvero esplicita.

Le minacce e le molestie di cuitratta l'articolo 612 bis non necessariamente devono essere della stessatipologia, sussistendo quindi anche un carattere eterogeneo della condotta,nonché si può verificare una alternanza delle une e delle altre; minacce omolestie che si traduco in lettere contenenti frasi minatorie, lettere anonime,comunicazioni telefoniche, missive ricattatorie od offensive. E' lecitoaffermare che i comportamenti tipizzati, quali minaccia o molestia si possono concretizzare anche inatteggiamenti, quali appostamenti, fastidiose ed ossessive presenze,stazionamenti presso l'abitazione, presso scuole ovvero presso edifici diabituale frequentazione della vittima, collocamento presso l'abitazione dellavittima di oggetti, spedizione di oggetti o di alimenti presso l'abitazionedella vittima, ovvero presso il luogo di lavoro della stessa; tutte questecondotte che di per se non integrano un illecito penale, invece laddove sianocaratterizzate dalla reiterazione in un lasso di tempo non lontano l'unodall'altro e che generino nella vittima/ persona offesa un senso di angoscia,ansia, depressione o panico tale da ingenerare un cambiamento nelle sueabitudini di vita, integrano le fattispecie di cui all'articolo 612 bis del Codicepenale; della reiterazione si è espressa la Sezione V della Corte diCassazione, con sentenza 10388 del 2012, con la quale ha affermato che latipicità delle condotte persecutorie è contraddistinta dalla reiterazione dellestessa, perciò affinché si configuri il reato di cui all'articolo 612 bis delCodice penale è necessario porre in essere la realizzazione di “una condottafrazionata in una pluralità di comportamenti tipici, sia omogenei, cheeterogenei, che si succedono nel tempo”.

Una particolare attenzione deve essererivolta agli effetti delle condotte summenzionate, quali: a) il grave eperdurante stato di ansia e di paura; b) il fondato timore per l'incolumitàpropria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da unarelazione affettiva; c) l'alterazioni delle proprie abitudini di vita; da ciòse ne desume che il verificarsi dei disturbi di cui alla lettera a), b) e c)comporta il verificarsi della fattispecie incriminatrice, pertanto affinché sicommetta il reato di cui all'articolo 612 bis del Codice penale è necessario lasussistenza del nesso tra le condotte minacciose o moleste ed il verificarsidei disturbi citati dai quali ne derivano, conseguentemente, cambiamenti nelleabitudini di vita della persona offesa; disturbi che, in sede processualedovranno essere accertati, mediante apposita certificazione medica, dalPubblico Ministero quali elementi di prova. È lecito osservare che taleaccertamento non risulta più necessario. Infatti, la Suprema Corte, giàcon sentenza 16864 del 2011 aveva sostenuto la non necessità delladimostrazione clinica dello stato di disagio psicologico vissuto dalla personaoffesa. Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla Sezione V dellaCorte di Cassazione, la quale con sentenza del 19 maggio 2014, n. 20531, ha statuito che perchési possa configurare l'ipotesi incriminatrice , non è necessario l'accertamentodella patologia essendo invece sufficiente che gli atti, quali minacce omolestie, siano stati tali da destabilizzare la quiete ovvero l'equilibriopsicologico della vittima.

Gli eventi quali il perdurante egrave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l'incolumità propria odi un prossimo congiunto e le alterazioni delle abitudini di vita, sono di tipoalternativo, pertanto, è sufficiente il verificarsi anche di un solo di essiperché si compia l'atto persecutorio, senza escludere che tale fattispecie siverifichi anche in presenza di due degli effetti ovvero addirittura di tutti etre gli effetti descritti nella norma. Per quanto riguarda il grave e perdurante stato di ansia e di paura trattasi di un effettodi natura psicologica, il quale, dato il suo carattere così astratto hasollevato problematiche con il principio di tassatività e determinatezza;problematiche però ben presto superate dal parere del Consiglio Superiore dellaMagistratura, il quale, con il parere sul Decreto 11/2009, pronunciandosi circal'accertamento della situazione soggettiva della parte lesa, si è espresso insenso positivo non ravvisando alcun contrasto in termini di indeterminatezza edanzi sostenendo il rispetto della disposizione normativa con quanto previstoall'articolo 25 della Carta Costituzionale.

Per quanto invece concerne il fondato timore per l'incolumità propria odi un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da una relazioneaffettiva, effetto anche questo di natura psicologica, è d'obbligosoffermare l'attenzione su tre aspetti, quali: 1) “ il fondato timore”, 2) isoggetti nei confronti dei quali il timore o la paura si prova, e 3) la“relazione affettiva”.

Il fondatotimore implica qualcosa di oggettivamente provato che deve però incontratela sensibilità morale o psichica della vittima.

I soggetti ai quali il Legislatore siriferisce sono quelli indicati ai sensi dell'articolo 307, IV comma, delCodice penale e quindi gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli,le sorelle, gli affini dello stesso grado, gli zii ed i nipoti, noncomprendendo però gli affini quando sia morto il coniuge e non vi sia discendenza,mentre per quanto riguarda la relazioneaffettiva essa si riferisce a tutti quei rapporti interpersonali caratterizzatida un sentimento che non necessariamente si traduce in una relazione amorosa,essendo quindi anche improntato sulla amicizia.

L'ultimo effetto, costringere lo stesso ad alterare le proprieabitudini di vita, implica il costringimento psichico alla luce del qualela vittima tende a modificare le proprie abitudini di vita; esso consiste in unevento materiale rappresentato da cambiamenti incisivi nello stile di vita, comportamentiquesti attuati proprio per fronteggiare la condotta del soggetto agente. Conriferimento a quest'ultimo aspetto significativa è stata la pronuncia dellaCorte di Cassazione con sentenza 20993/2012, con la quale, la V sezione penale, ha statuitoche i cambiamenti nello stile di vita della vittima importano qualsiasi tipo dimodificazione incisiva e prolungata per una considerevole durata nel temponella abituale vita della vittima. Le modificazioni possono consistere nel nonfrequentare più i soliti luoghi di ritrovo, quali ristoranti, bar, parchi,ovvero cambiare costantemente utenza telefonica, o percorrere strade diverseper recarsi al posto di lavoro.

Da quanto sopra evidenziato e lecitoosservare che la figura di reato in questione deve essere “presa con nelpinze”: ciò che può tubare Tizio non è detto che turbi Caio, in quanto lecondotte del soggetto agente devono essere in stretto rapporto con lasensibilità della persona alla quale sono dirette.

Il soggetto agente è il persecutore o comemeglio identificato nel lessico comune stalker:carnefice , ma anche vittima di se stesso; trattasi di individui dallapersonalità assai debole, che idealizzano la loro preda-vittima quale centrodel proprio interesse, ponendo nei loro confronti atteggiamenti ossessivisempre alla ricerca del controllo, del possesso e della sorveglianza. Lostrumento penale non sempre è sufficiente a reprimere la sua condotta, quindi aquesto è spesso affiancato quello medico finalizzato al superamento deldisagio. Nella maggior parte dei casi trattasi di un soggetto border-line,ossia quel soggetto che alterna comportamenti seduttivi a quelli persecutori;solitamente nell'età infantile ha compreso che per ottenere attenzioni devesoddisfare e compiacere la persona alla quale è più legato affettivamente,controllandone quindi con stati angosciosi, i comportamenti. Nell'età adulta larichiesta d'amore è la risposta al rifiuto di quella persona a luiparticolarmente significativa. Strumento utilizzato dallo stalker, quale controllosulla persona, è la coercizione al fine di amore, utilizzando metodi qualicomportamenti minacciosi o molesti. L'allontanamento della persona tantodesiderata provoca uno stato delirante ove l'altro, che sia di sesso maschile ofemminile, diventa il pensiero ossessivo, sino a d arrivare all'omicidio alfine di riscattarsi.

Nel corpo normativo del Codicepenale, con il Decreto 11 del 2009, è stata riconosciuta una particolare tutelanei confronti della donna in stato di gravidanza; all'uopo è necessarioaffermare che, la Legge66 del 1996, recante norme contro la violenza sessuale, apportando modifiche alCodice citato, nelle aggravanti ai sensi dell'articolo 609 ter non prevedevaalcuna forma di tutela nei confronti della donna in stato di gravidanza;mancanza priva di giustificazione dal momento che la Legge ora citata fa dellatutela della donna il suo principale obiettivo; dopo ben 17 anni, e piùprecisamente con il Decreto Legge numero 93 del 2013, “ Disposizioni urgenti inmateria di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché intema di protezione civile e di commissariamento delle province”, è statacolmata questa lacuna normativa; infatti con l'articolo 1 del citato Decreto èstato introdotto il numero 5ter) dell'articolo 609ter relativo alle circostanzeaggravanti per il reato della Violenza sessuale, prevedendo quindi l'aggravante della penadella reclusione dai sei a ai dodici anni, se il fatto è commesso “neiconfronti di donna in stato di gravidanza”; in questo modo è stata superata quell'assenzadi previsione che non sarebbe dovuta persistere nella Legge num. 66/1996, laquale pone la donna il suo principaleobiettivo di tutela.

Per quanto riguarda il delitto degliAtti persecutori, ex articolo 612 bis, a danno di donna in stato di gravidanza,esso comporta un aumento della pena fino alla metà, ma tale aumento perchépossa essere ascritto al reo dipende dal fatto che lo stato di gravidanza sia visibile, ciò significa che, sussiste ilrischio di non applicare il suddetto aumento nella caso di donna che si trovinei primi mesi di gestazione, ovvero di quella donna che, per la propriacorporazione fisica, non presenta ictus oculis, i segni di uno stato avanzatodi gravidanza.

L'articolo 612 bis del Codice penaleprevede il seguente regime sanzionatorio:la pena della reclusione dai sei mesi ai cinque anni, aumentata laddove ilsoggetto agente sia il coniuge anche separato o divorziato, ovvero da personache ha ovvero abbia avuto una relazione affettiva con la vittima, o nel caso incui il reato è stato commesso attraverso strumenti informatici o telematici.Inoltre, la pena è aumentata fino alla meta nel caso in cui gli attipersecutori siano compiuti nei confronti di una donna in stato di gravidanza,ovvero tali condotte siano state poste in essere nei confronti di un minore odi una persona affetta da una minoranzafisica, psichica o sensoriale, stabilizzata ovvero progressiva, tale da renderenon solo difficoltoso l'apprendimento, ma anche relazioni ed inserimenti inambito lavorativo in modo da determinare nel soggetto uno svantaggio sociale odi emarginazione, nonché il fatto sia compiuto mediante l'utilizzo di armi o dapersona travista; altresì è previsto un aumento di pena a carico del soggettoche abbia ricevuto dal questore un ammonimento, così come indicato al III commadell'articolo 8 del Decreto num. 11 del 2009.

Per quanto riguarda la procedibilità,trattasi di reato a querela di parte, la cui proposizione può essere effettuatanel termine di sei mesi; si proceded'ufficio nel caso in cui il reato sia commesso a danno di minore, di personaaffetta da handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, nel caso in cui l'ammonimento del persecutore non abbia sortito alcuneffetto, ovvero nel caso in cui ci sia una connessione con altro delitto per ilquale si procede d'ufficio.

Una particolare attenzione deveessere soffermata sulla remissione della querela e sulla irrevocabilità . Perquanto concerne la remissione essa può essere effettuata solo processualmente,quindi in udienza, innanzi ad un Giudice, il quale verificherà non solo laspontaneità di quanto rimesso, ma valuterà anche l'assenza o meno di probabilicondizionamenti o forzature sulla persona offesa; tale modalità, però, potrebbein un qualche modo inibire la volontà della vittima, in quanto significherebbenon solo ritornare sui propri passi in pendenza di un giudizio, ma ancheprovare, nei confronti dell'organo giudicante, un senso di timore reverenzialetale da frenare il proposito di rimettere la querela.

Non poche critiche ha suscitato ladecisione della irrevocabilità della querela. Trattasi di una irrevocabilitàcondizionata: ossia affinché la querela sia irrevocabile, le minacce reteirate, volte quindi a far vivere allavittima gli eventi di cui al I comma dell'articolo 612 bis del Codice penale, devonoessere gravi ovvero poste in essere mediante modalità indicate ai sensi dell'articolo339 del Codice penale. La scelta del Legislatore di introdurre, per il reatodegli Atti persecutori, l'irrevocabilità è stata dettata dall'osservanza delprincipio stabilito nella Convenzione di Istanbul, ratificata dal Parlamentocon Legge 27 giugno 2013, n. 77, in merito alla quale è necessario assicurare laprosecuzione del giudizio penale anche nel caso in cui la persona offesa abbiaritrattato l'accusa ovvero ritirato la querela.

Il Decreto numero 11 del 2009, comesi è detto, non solo ha modificato il Codice penale introducendo l'articolo612bis, ma ha apportato significative modifiche anche al Codice di procedurapenale. Infatti, in materia di misure cautelari personali il Legislatore,inserendo l'articolo 282 ter, Divieto diavvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ha disciplinato che, con relativoprovvedimento, il Giudice dispone all'imputato il divieto di avvicinarsi ovveromantenere una determinata distanza dai luoghi di abituale frequentazione dallapersona offesa; nonché ha disposto, alla luce di ulteriori esigenze di tutela, nonsolo la impossibilità di conferire con prossimi congiunti della persona offesao di coloro che hanno con la stessa una relazione affettiva, ma anche dimantenere, con i soggetti sopraccitati una determinata distanza; per questemisure, in virtù di esigenze lavorative, “il giudice può prescrivere relativemodalità e può imporre limitazioni. I provvedimenti adottati ai sensidell'articolo sopra citato sono comunicati non solo alle autorità di pubblicasicurezza, ma anche alla persona offesa ed ai servizi socio-assistenziali delterritorio, secondo quanto è disposto dall'articolo 282 quater del Codice diprocedura penale.

In materia di incidente probatorio,laddove si proceda, oltre per i reati indicati all'articolo 392 del codice dirito, anche per il reato di Atti persecutori, è possibile richiedere incidenteprobatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore di età ovveroanche alla persona offesa maggiorenne anche laddove non sussistano ipresupposti per la richiesta di incidente probatorio; altresì, alla luce diquanto è disposto ai sensi dell'articolo 398, V bis comma, il Giudice, laddovefra “le persone interessate all'assunzione della prova, vi siano minorenni” puòstabilire le modalità per svolgere l'incidente probatorio, decidendo anche dieseguirlo in un luogo che non sia l'aula del Tribunale; le relativedichiarazione, delle quali dovrà essere redatto un verbale in formariassuntiva, dovranno essere documentate con apposite strumentazionifonografiche o audiovisive.

In ambito dibattimentale, secondoquanto è disposto dall'articolo 498, comma IV ter, anche per il reato di stalking, laddove la vittima sia un minoreovvero un maggiorenne infermo di mente, l'esame dei citati soggetti, può essereeffettuato, su richiesta dello stesso ovvero del difensore, attraverso unospecchio munito di impianto citofonico.

Di rilevante importanza sono anche lemodifiche apportate al Codice di procedura penale con il Decreto Legge numero93 del 2013, “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrastodella violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamentodelle province”, in modo particolare si ricorda l'articolo 380 bis del Codicedi rito ove è stata aggiunta la lettera lter ), la qualeconsente agli ufficiali nonché agli agenti di polizia giudiziaria di procedereall'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui all'articolo 612 bisCodice penale.

I Decreti sopra citati non sono solofinalizzati a dettare norme sostanziali e processuali, ma sono finalizzatianche ad attuare una ulteriore tutela nei confronti della donna medianteprogrammi ben definiti. A tal propositi il Decreto 11/2009 disciplina che leforze dell'ordine, il personale medico, nonché le istituzioni pubbliche,laddove siano informati dalla vittima diaver subito il reato ai sensi dell'articolo 612 bis ( l'art. 11 del citatoDecreto enumera anche altre figure di reato) hanno l'obbligo non solo di darealla vittima le informazioni riguardanti l'esistenza di centri antiviolenza, maanche di adoperarsi per far si che la vittima sia messa direttamente incontatto con tali centri qualora la stessa lo richieda; altresì è stato

istituito un numero verde volto all'assistenza psicologica e giuridica e, su richiesta

della persona, avvisare le competentiautorità di atti persecutori.

Il “Piano d'azione straordinariocontro la violenza sessuale e di genere” adottato dal Ministro delegato per lepari opportunità, che copre le annualità dal 2014 sino al 2020, ha lo scopo dicontrastare ogni fenomeno di violenza contro le donne che può arrivare sinoall'omicidio, oggigiorno definito come femminicidio, mediante lasensibilizzazione, all'interno delle scuole di ogni grado, della figurafemminile educando gli studenti al rispetto della stessa.

L'articolo 612bis del Codice penale èstato oggetto di critiche, in quanto veniva contestato la violazione delprincipio di determinatezza delle fattispecie penali. Tali critiche sono statedefinitivamente superate dalla sentenza 172/2014 pronunciata dalla Corte Costituzionale.La Corte hadichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalGiudice di merito, con la quale veniva lamentata la indeterminatezza del citatoarticolo con il principio espresso nel II comma dell'articolo 25 della Costituzione.In particolare la Consulta,a sostegno della propria pronuncia, ha affermato che dal momento che ilLegislatore nel descrivere le condotte indicate ai sensi dell'articolo 612 bisdel Codice penale, non abbia adottato una dettagliata ed analitica elencazionedei comportamenti sanzionati, non implica di per sé un vizio diindeterminatezza, purchè mediante una interpretazione teleologica, precisa sigiunga ad un chiaro, comprensibile ed esatto significato di quanto indicatonella norma; è lecito affermare che il principio di determinatezza ammetteanche formule elastiche delle quali il Legislatore trovandosi nella “impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioniastrattamente idonee a ‘giustificare' l'inosservanza del precetto e la cuivalenza riceva adeguata luce dalla finalità incriminatrice e dal quadronormativo su cui essa si innesca”.

Inoltre la Consulta ha sostenuto cheil concetto di reiterazione, espresso nell'articolo 612 bis del Codice penale,chiarisce che le condotte devono essere necessariamente almeno due al fine diprovocare gli eventi alternativi.

Gli Atti persecutori è un reatopunibile esclusivamente a titolo di dolo, in quanto nella mente dello stalkerdeve coesistere il momento volitivo e rappresentativo dell'azione.

Data: 24/06/2014 18:03:00
Autore: Abg. Francesca Servadei