Lesioni: bastano pochi lividi per far scattare il reato
Perintegrare il reato di lesioni ex art.582 c.p., è sufficiente la presenzadi ecchimosi o lividi, i quali, anche se lievi, procurano un'alterazione dell'integrità fisica dellapersona. È quanto ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26804 del 20 giugno 2014, confermandola condanna di un uomo imputato del reato di lesioni per aver colpito la mogliecon calci e pugni, la quale riportava ecchimosi sul corpo attestate dalcertificato rilasciato dal medico curante e notate dal fratello.
Secondo laCorte è senz'altro ravvisabile l'eventodel reato di lesioni "in qualsiasi alterazione, per lieve che sia,dell'integrità fisica della persona; e quindi anche nelle ecchimosi,risultato di una rottura dei vasi sanguigni e di un'infiltrazione di sangue neltessuto sottostante l'epidermide".
Pertanto, la presenza dei lividi sul corpo della donna, nel caso di specie,costituisce, per la S.C., un chiaroindizio dell'esistenza del reato, indipendentemente dalla circostanza cheil certificato rilasciato alla vittima dal pronto soccorso diagnosticassesolamente una crisi d'ansia anamnestica e che le ecchimosi fossero state constatatedal medico di fiducia della stessa,in quanto, quest'ultimo è comunque tenutoad attestare il vero nelle proprie certificazioni.
Per questi motivi, laCassazione ha quindi rigettato il ricorso confermando la condanna ex art. 582c.p.
Data: 05/07/2014 13:00:00Autore: Marina Crisafi