Il recupero crediti tramite l'ingiunzione di pagamento europea
Ilrecupero crediti in via giudiziale tramite l'ingiunzione di pagamento europea
IntroduzioneCome studio legale ungherese, che svolgeattivitá di consulenza legale per societá straniere, capita spesso di doverrecuperare il credito con procedimenti di tipo internazionale. Nei rapportigiuridici tra soggetti appartenenti a diversi Paesi puó accadere che leobbligazioni contratte non vengano rispettate, e pertanto vi sia bisogno diricorrere alla autoritá giudiziaria per garantire il recupero coattivo delcredito. Questo sistema ha un suo specifico procedimento, disciplinato dalregolamento CE n. 1896/2006, se entrambi i soggetti si trovano all'interno diStati membri dell'Unione Europea.
Tale normativa é stata emanata dallegislatore europeo provvedendo a dare una procedura specifica ed univoca voltaa rendere piú celere il procedimento del recupero del credito, al contrariodelle varie procedure nazionali, ognuna con proprie caratteristiche differenti.
Il procedimento in parte si discosta daquello del sistema giuridico italiano ex art. 633 e ss. c.c., seppur vi sianotaluni aspetti comuni.
Il legislatore europeo, dovendoscegliere tra un sistema documentale puro e monitorio, sistemi tipici madiversi a seconda dei Paesi membri, ha preferito creare un ibrido piú vicino alsistema documentale puro: difatti ricorda il sistema italiano, in cui leragioni a sostegno dell'ingiunzione di pagamento vengono allegate dalcreditore, e per cui il convincimento del giudice si basa su informazioniparziali e su un giudizio inaudita alteraparte. Nel caso in esame del procedimento per ingiunzione europeo ilcreditore non deve produrre alcuna allegazione specifica, ma é sufficiente cheil creditore si affermi titolare del credito vantato.
Tale procedimento viene utilizzato pergarantire una maggiore celeritá delle relazioni economiche tra i soggettigiuridici all'interno dell'ordinamento europeo, visto e considerato che ilmomento del contraddittorio é eventuale e posticipato.
Requisiti
I requisiti per l'ammissione del procedimentoingiuntivo in primo luogo riguardano la materia: detta disciplina si applicasolo in materia civile e commerciale, a prescindere dalla natura dellagiurisdizione, e non si applica in materia fiscale, doganale e amministrativa edin caso di responsabilitá per atti o omissioni nell'esercizio di poteripubblici. Oltre alle predette materie tale procedimento non viene ammesso perquanto concerne il regime patrimoniale tra i coniugi, testamenti e successioni,fallimenti e concordati, sicurezza sociale, crediti derivanti da obblighiextracontrattuali salvo che non vi sia stato accordo tra le parti oriconoscimento di debito o riguardino debiti liquidi risultanti da comproprietádi un bene.
Circa l'elemento territoriale, ilrequisito richiesto é che almeno una delle parti abbia il proprio domicilio ola residenza in uno Stato membro diverso da quello la cui giurisdizione vieneadita. L'unico Paese membro escluso da questo regolamento é la Danimarca, epertanto le pretese creditorie non potranno essere fatte valere nei confrontidi soggetti ivi residenti o domiciliati. Questo procedimento, inoltre, nonpotrá essere utilizzato nei confronti di soggetti appartenenti a Paesi terzi,ovvero con il loro domicilio o residenza al di fuori dell'Unione Europea.
Un ulteriore requisito per ilprocedimento monitorio é che il credito pecuniario sia liquido ed esigibile almomento dell'instaurazione della domanda.
Procedura
La fase dell'ingiunzione di pagamentoviene emessa inaudita altera parte,al pari dell'ordinamento italiano. La domanda di ingiunzione viene effettuataal giudice competente che valuta se siano stati rispettati i criteri previsti ese il credito sia fondato.
La domanda puó essere accolta, oppurepossono essere richieste delle integrazioni alla stessa. In caso di rigetto nonviene precluso alcunché, poiché il ricorrente puó presentare nuova domanda diingiunzione di pagamento europeo o utilizzare una qualsiasi altra azionegiudiziaria tesa al recupero del credito.
Nel caso in cui la domanda venga accoltail giudice emette l'ingiunzione di pagamento che andrá ritualmente notificataal resistente; entro trenta giorni dalla notifica il resistente puó presentareopposizione, che seguirá le normali regole del procedimento ordinario innanzial giudice di origine, ovvero all'interno dello stesso organo giudiziario diquello che ha emesso l'ingiunzione. In Ungheria la procedura di ingiunzionerientra nella competenza esclusiva del notaio.
Per quanto concerne la notifica deveessere effettuata presso l'indirizzo del convenuto conosciuto con certezza edil regolamento distingue tra notifica con o senza prova di ricevimento.
Nell'eventuale fase di opposizione ilconvenuto puó chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento quando:l'ingiunzione sia stata notificata senza prova di ricevimento o comunque non intempo per esperire la propria difesa; il convenuto sia impossibilitato acontestare il credito per forza maggiore o situazione a sé non imputabile;l'ingiunzione sia stata emessa senza fondato motivo.
La fase esecutiva viene invecedisciplinata dalle leggi dello Stato membro di esecuzione: si arriva a tale fasese il debitore non contesta alcunché, se contesta tardivamente o sel'opposizione che presenta non é fondata.
E' bene ricordare che tutta la procedura,i modelli di compilazione dei vari allegati come disciplinati dal regolamentoCE n. 1896/2006 sono disponibili online sul sito dell'Unione Europea, cosí comela sua compilazione puó essere effettuata online, ed immediatamente tradotta inuna delle lingue degli Stati. Per la compilazione della richiesta deve esserecompilato il modulo A, mentre per la compilazione dell'opposizione il modulo F.
Se la domanda viene proposta in Italia,la prassi é che seguirá le normali regole stabilite dal Codice Civile e dalCodice di Procedura Civile per quanto concerne sia la competenza per valore cheper materia.
Caratteristiche del procedimento
Per quanto concerne i costi delprocedimento é invero difficile poterne dare una quantificazione specifica,poiché ció dipenderá da diversi elementi quali il valore del procedimento, icosti del Paese di origine, gli eventuali costi dell'esecuzione edell'assistenza legale che é facoltativa (anche se sempre consigliabile perqualsiasi questione possa sorgere).
Una novitá importante, introdotta condetto regolamento, é, nel caso specifico dell'ingiunzione di pagamento,l'abolizione dell'exequatur, ovvero dell'autorizzazionedel giudice alla esecuzione in un Paese diverso da quello che ha emesso ilprovvedimento. Difatti se il giudice di origine riconosce forza esecutiva al provvedimento,lo stesso potrá essere fatto valere presso lo Stato membro di esecuzione.L'esecuzione sará regolata con le norme dello Stato membro presso cui vieneeffettuata.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra descritto, bensi comprende come il meccanismo previsto dal legislatore europeo sia idoneo agarantire una circolazione rapida del credito e si ponga tra le finalitáperseguite dall'ordinamento Europeo della libera circolazione di capitali. Difattii creditori comunitari troppo spesso hanno visto pregiudicati i propri dirittiin virtú delle diverse normative applicabili, e questo strumento serve pergarantirli.
L'unico punto dolente riguardal'applicazione delle norme processuali nazionali all'interno sia dello Statod'origine che di quello dell'esecuzione, che seguono iter diversi a seconda del Paese in cui si trovano.
Nel trovare l'organo competente puóessere d'aiuto il sito Web http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil
Articolo a cura dell'Avv.ssa Boglár Szervátiusz - Studio Legale Lajos www.studiolegale.hu - con la collaborazione del Dott. Simone Paoli
1056 Budapest, Váci utca 81. – Tel. 00 36 1 331 61 71 – l.lajos@llf.hu - www.studiolegale.hu
Data: 03/07/2014 09:30:00Autore: Avv. Levente Lajos