Cassazione: giro di vite contro i fax indesiderati
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione seconda, sentenza n. 14326 del 24 Giugno 2014.
Con la sentenza n. 14326/2014 i giudici della Corte di Cassazione hanno ricordato che le comunicazioni promozionali a mezzo fax richiedono il consenso del destinatario.
In mancanza si integra un duplice illecito amministrativo: l'omessa informativa sul trattamento del dato personale e la non assentita comunicazione automatizzata
Nel caso in oggetto, aseguito di segnalazione di un privato, il Garante della privacyha emesso ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzionepecuniaria contro una società dopo aver accertato l'invio via fax,da parte di quest'ultima, di alcuni messaggi promozionali, senza chefosse in alcun modo dimostrato l'esplicito consenso da parte deidestinatari. Rigettata l'opposizione sia inprimo che in secondo grado di giudizio, la società ha proposto ricorsoin Cassazione.
Il ricorso è stato rigettato.La Suprema corte ha precisato cheper “trattamento” di dati personali si deve intendereanche l'estrazione degli stessi da albi ed elenchi al fine dell'invioe della comunicazione di informazioni commerciali. “Lecomunicazioni promozionali inviate a mezzo fax, per essere lecite,necessitano del consenso dell'interessato, che deve essere acquisitoprevia idonea informativa prima che le stesse siano inviate e non inun momento successivo all'avvenuta ricezione del fax”.
La massima:
Integra duplice illecito amministrativo - per omessa informativa sul trattamento del dato personale e per non assentita comunicazione automatizzata - la condotta dell'impresa che invii un fax promozionale ad un numero estratto dalle "Pagine gialle", senza aver previamente informato il titolare e senza averne acquisito il consenso.
Data: 10/07/2014 16:58:00Autore: Licia Albertazzi