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USURA: autopsia di una piaga sociale



Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

Il prestito a tassi di interessi è unfenomeno diffuso fin dai tempi delle XII Tavole, quando, come pena era inflittala sola multa all'usuraio. Nel corso dei secoli si assistette all'applicazionedi un sistema punitivo sempre più duro per poi, questa figura di reato, scomparirecon il Codice Zanardelli, con l'accoglimento delle teorie di Smith e Ricardo;il Codice Rocco, del 1933, diede nuovamente vita a tale fattispecie cheoggigiorno prevede all'articolo 644 la pena della reclusione dai due ai diecianni e la multa da € 5.000,00 ai € 30.000,00, nonché l'aumento da 1/3 sino allametà laddove l'usuraio “ha agito nell'esercizio di una attività professionale,bancaria o di intermediazione finanziaria immobiliare” ovvero l'agente abbia“richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali oproprietà immobiliari” o nel caso in cui l'usura sia commessa a “danno di chisi trova in stato di bisogno”, laddove “il reato sia commesso in danno di chisvolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale” oppure nel casoin cui il soggetto attivo sia “persona sottoposta con provvedimento definitivoalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodoprevisto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione”.

L'usuraio è colui che, disponendo diun ingente patrimonio, ha la possibilità di concedere garanzie ai creditori,utilizzando anche la pratica della fideiussione alla luce della quale lavittima può ottenere un prestito da quegli istituti di credito che lo negano acausa dell'inesistenza di opportune garanzie; altro modo con il quale l'usuraioagisce è quello mediante istituti di credito, richiedendo somme di denarogarantendole con il proprio patrimonio e rigirandole alle vittime conapplicazione del tasso usuraio.

L'attuale formulazione dell'articolo644 del Codice penale è stata introdotta con l'articolo 1 della Legge 108 del 7marzo 1996, modificando quindi il previgente quadro normativo rappresentatodalla Legge 365/1992 che prevedeva all'articolo 11-quinques, I co, per ildelitto di usura l'elemento soggettivo dello stato di bisogno e la pena dellareclusione da uno a cinque anni nonché la multa da sei milioni a trenta milionidi lire. Con la Legge“Disposizioni in materia di usura” è stato sostituito il criterio soggettivoper determinare la fattispecie usuraria con il requisito di tipo oggettivo,quale la promessa ovvero la effettiva dazione di interessi od altri vantaggiusurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità; fissando,ex lege, mediante un valore di tiponumerico, il tasso soglia superato il quale l'interesse diviene usurario,annoverando quindi lo stato di bisogno come una circostanza aggravante indicataal numero 3 dell'articolo 644 del Codice penale; inoltre è da notare come dalnovellato articolo 644 del codice Penale nel I comma, emerge la volontà del Legislatore di punire non solo la corresponsione sotto forma didenaro (Chiunque…incorrispettivo di una prestazione di denaro[…]), ma anche ad altra utilità, prevedendo quindil'ipotesi delittuosa operante nel caso in cui siano lesi interessi nonnecessariamente patrimoniali, prevedendo quindi la possibilità di sanzionare lacosiddetta usura reale. È lecito affermare che l'inciso altra utilità non a caso è stato utilizzato dal Legislatore; in talmodo è stato superato il concetto di cosamobile, il quale, previsto nella previgente articolo 644 del Codice penale,risultando ipotesi quindi troppo circoscritta, non riusciva ad assicuraremeglio la tutela così come viene garantita con il concetto più ampio di altra utilità .

Dal combinato disposto del III e delIV comma dell'articolo 644 del Codice Penale è lecito affermare che trattasi diuna norma parzialmente in bianco, in quanto essa rinvia, per la determinazionedel tasso soglia, alla procedura amministrativa riportata dalle Legge 108/1996;in particolare l'articolo 2 al IV comma della Legge afferma che il limite oltreil quale il tasso è usurario è stabilito nel “tasso medio risultantedall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale”; particolarmenteimportante è la modalità di calcolo introdotta dal D.L. 70/2011 che hamodificato l'articolo 2 della citata Legge; dal maggio del 2011 la soglia oltrela quale gli interessi si considerano usurari è calcolato aumentando il TEGM,ossia il tasso effettivo globale medio, di 1/4 aggiungendo un margine diulteriori altri quattro punti percentuali; la differenza tra il limite ed iltasso medio non deve essere superiore ad 8 punti. La rilevazione del TEGM vienerilevata ogni tre mesi dalla Banca di Italia per conto del Ministerodell'Economia e delle Finanze.

Ruolo notevolmente importante per ilcontrasto e per la vigilanza riguardo a pratiche usurarie viene svolta dallaBanca d'Italia

Sei risultano essere le funzioni ascritte alla Banca d'Italia in materiausuraria:

1. Emette Istruzionivolte alla rilevazione dei TEGM, essi devono tener in considerazione lepeculiarità tecniche riguardanti le singole operazioni finanziarie ( unarecente sentenza del 2 luglio 2014, emessa dal Giudice di merito ha statuitoche le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio aisensi della Legge sull'usura” non possono essere disattese, in quanto dotate dinatura di norme secondarie);

2. Svolge rilevazioniche coprono un trimestre, prendendo in considerazione i dati aggregati percategoria, per intermediario e per classe di importo , quindi non riferendosi asingole operazioni;

3. Verifica laprocedura di calcolo dei Tassi Effettivi Globali Medi nonché le comunicazionitrimestrali alla luce di quanto previsto dalle Istruzioni. Laddove fosserostati violati aspetti procedurali, questi, necessariamente devono venire comunicatiad organi aziendali ai quali sono richiesti interventi correttivi che sitraducono nella restituzione di quanto indebitamente percepito:

4. Controllo della trasparentee corretta esposizione delle tabelle con i tassi soglia nonché la suaaccessibilità al pubblico;

5. Esame degli esposti;

6. Segnalazione allacompetente Autorità di eventuali aspetti di rilevanza penale concernentel'attività di vigilanza;

La Legge 7 marzo 1996, num. 108 ha ampliato notevolmentel'ambito di applicazione di tale figura di reato; infatti, se la previgentenormativa era circoscritta alla criminalità organizzata, attualmente l'articolo644 del Codice penale trova piena attuazione anche in ambito bancario; inoltre,l'articolo 1 del menzionato corpo normativo ha abrogato l'articolo 644 bis,rubricato “Usura impropria” del Codice penale introducendo il successivoarticolo 644ter, che prevede la prescrizione decorrente “dal giorno dell'ultimariscossione sia degli interessi sia del capitale”; con la citata Legge è stataapportata una modifica al Codice civile, precisamente all'articolo 1815, co.II, ove il Legislatore ha disciplinato che nel caso in cui siano statiaccordati interessi usurari, le relative clausole risultano essere nulle e nonsono dovuti alcuni interessi.

Una particolare importanza deveessere rivolta all'articolo 14 della Legge 108/1996, rubricato “Fondo disolidarietà delle vittime dell'usura”, nonché all'articolo 15, rubricato “Fondodi prevenzione del fenomeno dell'usura”; il primo, istituito presso l'Ufficiodel Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusuradel Ministero dell'Interno, ha lo scopo di concedere mutui per cinque anni, senza richiedere alcuninteresse, a coloro che svolgono attività professionale, commerciale ovveroimprenditoriale e che si siano dichiarate vittime di usura ovvero parti offesein un processo ai sensi dell'articolo 644 del Codice penale; due risultanoessere gli obiettivi di questa norma: a) dare un concreto aiuto finanziarioalle vittime dell'usura e b) sollecitare le vittime a collaborare con lamagistratura al fine di debellare una piaga chiamata usura.

Dalla lettura dell'articolo 644 delCodice penale una particolare attenzione deve essere soffermata al terzo commae precisamente all'ipotesi dei cosiddetti interessisproporzionati rispetto allacontroprestazione, in riferimento ai quali il Legislatore del 1996 ha voluto non solocolmare vuoti di tutela, ma ha avvertito la necessità di sanzionare condotteusurarie legate ad operazioni creditizie prive di rilevazioni di TEGM.

Per quanto riguarda l'elementosoggettivo trattasi di dolo generico; affinché si configuri l'ipotesi di cui alprimo comma è sufficiente la volontà di farsi dare ovvero promettere per sé oper altri interessi che superino quelli legali, a differenza invece di quantoera previsto dalla precedente formulazione dell'articolo 644 del Codice penale,laddove per elemento psicologico si intendeva la consapevolezza da parte delsoggetto agente dello stato di bisogno della vittima; in tal modo vienesuperato l'aspetto probatorio relativo alla necessità di provare lo stato dibisogno essendo sufficiente far riferimento al tasso effettivo globale medioche viene aggiornato trimestralmente; con riferimento invece al tentativo nonsorgono problemi di una sua configurabiltà.

La Legge 108/1996, con l'articolo 11, ha introdotto il 644terdisciplinando la fattispecie della prescrizione; in tal modo il Legislatore havoluto optare per una scelta di politica criminale al fine di consentire allepersone offese di sporgere denuncia in un momento “distante” da quando sonostate effettuate le originarie pattuizioni con il soggetto agente, checomunemente viene qualificato strozzino o cravattaro; infatti da quanto emergedalla lettura dell'articolo sopraccitato il reato in esame si prescrive “dalgiorno dell'ultima riscossione, sia degli interessi sia del capitale”.

La giurisprudenza ha “inquadrato” ilreato ex articolo 644 del Codice penale come un reato continuato di usuraravvedendo che tale fattispecie presenta un duplice schema perfezionandosiquindi o con l'accettazione della promessa degli interessi o degli altrivantaggi usurari, però non seguita dal pagamento degli stessi ovvero quandoalla dazione sia seguita l'obbligazione usuraria. Tale orientamento è statoespresso dalla II sez. della Corte di Cassazione, con sentenza dell'8 settembre2011, la quale non ha fatto altro che confermare un consolidato orientamento giàespresso con quattro precedenti sentenze: la num. 32362/2010, la num.33871/2010, la 1601/1998 e la sentenza num. 5633 del 1988.

Il secondo comma dell'articolo inesame disciplina la cosiddetta mediazioneusuraria come un autonomo titolo direato; tale comma ha un duplice obiettivo: il primo consiste nel proteggere ilsoggetto passivo anche dalla condotta di colui che, fuori dai casi di concorso,lo mette in contatto con l'usuraio, agevolando e quindi non concorrendo alladelitto di usura ed il secondo è quella di evitare che si debbano pagare ancheall'intermediario gli interessi usurari; l'intermediario, nel primo caso,risponderà di favoreggiamento, mentre nel caso in cui concorrendo nel reato diusura, ricevendo l'incarico di recuperare il credito usurario ed ottenendoneanche il pagamento, ne risponderà ai sensi dell'articolo 644 del Codice penale,secondo quanto è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione penale, 13 ottobre2005 con sentenza num. 41045.

L'ultimo comma dell'articolo in esamecomporta la confisca obbligatoria anche dei beni che si trovano nelladisponibilità del condannato, anche se non sia stato possibile dimostrare illoro legame con il delitto di usura.

Data: 09/07/2014 16:00:00
Autore: Abg. Francesca Servadei