Il contratto di rete: la risposta delle imprese alla crisi
di Martina Tosetti
Con la rete d'impresa le aziende di unmedesimo settore di impresa si impegnano a collaborare tra loro, al fine diaccrescere la propria attività.
Il contratto direte, a tal fine, è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento, all'art.3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, L. n. 33 del 9 aprile 2009, così comemodificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella L. n. 122 del 30luglio 2010, e ha ad oggetto l'accordo tra più imprenditori che si impegnano acollaborare, al fine di accrescere sia la propria impresa che le impreseche fanno parte della rete.
Lo scopo del contrattodi rete, infatti, consiste nella volontà degli imprenditori di aumentare lapropria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato attraversola collaborazione con altre aziende operative nel medesimo settore d'impresa,attraverso lo scambio di “esperienze” e di know how.
A tal fine, con ilcontratto di rete si predispone un programma comune, nel quale sono fissati gliobiettivi strategici condivisi dai partecipanti, e uno statuto, nelquale sono individuate le regole di partecipazione o di successiva adesione daparte di altri imprenditori alla rete.
Quanto ai requisitiformali, il contratto di rete deve presentare la forma dell'atto pubblico odella scrittura privata autenticata - ai sensi degli artt. 2699 e 2702 cod.civ. - e in seguito deve essereiscritto nella sezione del Registro delle imprese in cui sono iscritte leaziende partecipanti.
Come anticipato, almomento della stipulazione del contratto di rete, gli imprenditori possono anchepredisporre uno statuto, con il quale individuare le fondamentali regole dipartecipazione alla rete e nel quale fissare criteri comuni per ilraggiungimento degli obiettivi strategici condivisi dai partecipanti.
Il contratto direte, inoltre, può essere stipulato da più imprenditori, da imprese tra lorocollegate e da enti pubblici che abbiano come unico scopo l'esercizio diun'attività di impresa.
Al contratto direte, poi, possono aderire nuoviimprenditori anche dopo la sua conclusione, purché presentino i requisitisoggettivi richiesti nel contratto stesso o nello statuto.
Il testo originariodel contratto di rete può essere in seguito modificato, sia per quanto riguardale regole generali, sia per quanto attiene al gruppo degli imprenditoripartecipanti alla rete: tali modifiche, però, devono essere fatte con la formadell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e devono essere iscrittenel Registro delle imprese.
Con l'adesione alcontratto di rete le imprese partecipanti si impegnano a collaborare tra loro,in ambiti collegati all'esercizio delle proprie attività, si scambianoinformazioni utili ed esercitano attività di interesse comune, secondoun modello di aggregazione flessibile.
I benefici che si possono trarre da tale formadi collaborazione sono numerosi e riguardano l'innovazione, l'ampliamentodell'offerta, l'apertura a nuovi mercati, il miglioramento della logistica, larazionalizzazione della propria attività di impresa, l'accelerazione delletempistiche di produzione e realizzazione, l'accesso efficace a nuove forme disviluppo e a nuove conoscenza tecnologiche.
Con l'adesione alcontratto di rete l'imprenditore si impegna a collaborare con le altre impreseper la realizzazione dello scopo e degli interessi comuni, ma, allo stessotempo, mantiene la propria autonomia nelle scelte gestionali cosiddettestrategiche della propria attività d'impresa.
Questa novità contraddistingueil contratto di rete dalle diverse forme di collaborazione tra imprese previstedalla legge, quale, ad esempio, il contratto di subfornitura, disciplinatodalla L. n.192/1998.
Autore: Martina Tosetti