Favoreggiamento: è reato agevolare il contatto tra cliente e prostituta
“Il reato di favoreggiamento dellaprostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzionealtrui, per cui non si rende necessariauna condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa, come quella di mettere incontatto il cliente con la prostituta”.
Così ha stabilitola terza sezione penale della Corte di Cassazione,nella sentenza n. 29734 dell'8 luglio2014, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un uomo, imputato per il reatodi favoreggiamento della prostituzione, per aver agevolato concretamente l'attivitàdi meretricio di una donna, sua conoscente.
In particolare, ha osservato la Corte,“non sono invero richiesti dalla norma inesame comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, essendo invece sufficiente al perfezionarsi degli elementicostitutivi dei reato una generica condotta avente un effetto di facilitazioneche non deve necessariamente avere il carattere dell'abitualità connessa ad unareiterazione di atti”.
Inoltre, secondo la S.C., richiamandola giurisprudenza in materia, il favorire“in qualsiasi modo" postula che gli estremi del reato siano integrati daun solo fatto di agevolazione, per cui “va considerato favoreggiamento dellaprostituzione qualsiasi interposizione,anche occasionale, purché sia tale da agevolare la prostituzione di unapersona”.
Condividendo il percorso argomentativo della corte territoriale, laCassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alpagamento delle spese processuali.
Data: 16/07/2014 10:00:00Autore: Marina Crisafi