Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

La violenza sessuale oggi



Abg. Francesca Servadei -
francesca.servadei@libero.it

L'articolo 609 bis del Codice penale èil risultato della fusione di due norme abrogate con la Legge 15 febbraio 1996, num.66: articolo 519 C.p.,rubricato “ Della violenza carnale” e l'articolo 521 C.p. rubricato “ Atti dilibidine violenti”. Da un'attenta analisi del primo comma del novellato articoloè lecito soffermare l'attenzione sul concetto di atto sessuale, costrizione nonché sul profilo oggettivo della costrizionestessa e quindi violenza, minaccia ed abuso di autorità.

Per atto sessuale il Legislatoredel 1996 haricompresso tutte quelle condotte poste in essere dal soggetto agentefinalizzate a compiere una atto sessuale contro la volontà della persona offesa,ricomprendendo quindi, nell'inciso inesame, quanto era riportato nell'articolo 519 e 521 del Codice penale; talescelta legislativa è stata dettata da una duplice necessità: evitare che lavittima, durante il momento processuale rivivesse la violenza subita, nonché lostillicidio di domande alle quali la stessa era sottoposta.

È lecito osservare che l'Atto sessuale di cuitratta l'articolo 609 bis del Codice penale, non deve essere considerato insenso stretto, bensì in senso lato: tale considerazione deriva dal fatto che ilLegislatore del 1996 haintenzionalmente collocato tale fattispecie nella sezione II del Libro II,rubricato Dei delitti contro la libertà personale ove il bene giuridico è la libertà sessuale, quindisono punibili ai sensi del citato articolo tutti qui comportamenti che ledonol'autodeterminazione della libertà sessuale della persona; da ciò nederiva che con l'inciso in esame non siintende sanzionare solo quei comportamenti relativi alla congiunzione carnale,bensì anche comportamenti qualipalpeggiamenti, i cosiddetti ‘baci rubati', toccamenti; in definitiva affinchési configuri l'atto sessuale è necessario che le condotte del soggetto agente siano indirizzate verso le zone erogene e che siano tali dacompromettere la libera autodeterminazione del soggetto passivo nella propria sfera sessuale attraverso comportamenticaratterizzati dalla costrizione, ( I comma - azione diretta), ovvero abusando delle condizioni di inferioritàfisica ovvero psichica della vittima ( II comma, num. 1 – violenza attraverso induzione ) e mediante la sostituzione di persona ( II comma, num. 2 –violenza per induzione).

Alla luce di tali considerazioni la Sezione III della Corte di Cassazione con sentenza num. 44480del 26/09/2012, ha ritenuto la sussisteza del reato di Violenza sessuale nelbacio dato sulla guancia; tale pronuncia è il risultato di un consolidatoorientamento della giurisprudenza, la quale sostiene che lo sfioramento sullaguancia altrui a persona non consensiente integra la fattispecie di cuiall'articolo 609 bis, del Codice penale, in quanto si tratta di una azioneinsidiosa sulla guancia considerata dalla SupremaCorte come zona erogena, quindi parte del corpo nella quale si ha una più intensa reattività o eccitabilitàsessuale del soggetto che vienestimolato

Tra gli elementi costitutivi dellafattispecie in esame emerge il dissensodella persona offesa; a tal proposito è opportuno affermare che l'erroneoconvicimento che l'altra persona siaconsenziente integra gli estremi dell'errore sul fatto di cui all'articolo 47,I comma, del Codice penale.

Per quanto concerne il dissenso dellapersona offesa è lecito affermare che non sempre laddove ci sia assenso non siconfiguri la violenza sessuale; a tal proposito è importante ricordare unarecente pronuncia della Corte di Cassazione – 15 novembre 2013, num. 45931- conla quale la Suprema Corteha ravvisato violenza ex articolo 609 bis del Codice penale, nel caso in cui lavittima abbia prestato consenso all'atto sessuale, temendo che nei suoiconfronti vengano poste in essere altre violenze da parte del suo compagno,conoscendo comportamenti violenti dello stesso; con tale pronuncia la Corte di Cassazione havoluto sottolineare lo stato di paura psicologica vissuta e subita dalla donna,la quale, pur di evitare futureingiurie, prepotenze e soprafazioni, ha assecondato il compagno.

Soggetto agente è chiunque, quindi trattasi di un reatocomune e per di più ad esecuzione personale; soggetto passivo è la personavivente, in caso contrario si tratterebbe di una diversa figura di reatoquale vilipendio di cadavere, sanzionatoai sensi dell'articolo 410 del Codice penale.

Una particolare attenzione devesoffermarsi sulla persona offesa qualora essa sia coniuge, infatti lo status diconiuge non esula assolutamente la configurabilità del reato; ciò deriva dalfatto che la violenza sessuale a danno del coniuge non presenta connotazionidiverse rispetto a quelle previste neiconfronti di altri soggetti: l'essere marito o moglie non legittima l'altro acompiere atti sessuali senza ilreciproco consenso, in quanto il rapporto di coniugio, ove vi sia violenza chesi traduce nel possesso, è sintomo di uncomportamento penalmente rilevante; a tal proposito è lecito osservare che il D. L. 14 agosto 2013, nu.93, convertito inLegge 15 ottobre 2013, num. 119, ha modificato l'articolo 609 ter del Codice penale,aggiungendo come aggravanti il numero 5)quater il quale prevede un inasprimento della pena anche laddove il colpevole sia il coniuge aprescindere che sia separato ovvero divorziato.

È lecito osservare che a distanza di quasi vent'anni dalla formulazione dell'articolo 609 bis delCodice penale, il concetto di Atto sessuale ha ampliato sempre più il raggio diapplicazione camminando di pari passo non solo con lo sviluppo tecnologico, ma anche con quello dei nuovi mezzidi comunicazioni interattivi. A talproposito è opportuno ricordare come la Suprema Corte ha ravvisato la condotta di Violenza Sessuale anche mediante via chat ; la Cassazionepenale, sezione III, sentenza num. 19033 del 02/05/2013, confermando quanto aveva pronunciato la Corte di Appello di Roma, haravvisato tale condotta nel soggetto agente che dopo aver chattato conminorenni, nascondendo la propria identità, le costringeva, mediante minaccia ad inviare foto o video che ritraevanole stesse non solo denudate, ma anche in pose indecenti. L'elemento oggettivodella minaccia emergeva dalla tracciabilità delle conversazioni fornite dalmezzo telematico alla luce del quale era emerso che il soggetto agente intimorivale minori minacciandole che se non avessero assecondato le sue richieste,quanto in suo possesso sarebbe stato divulgato; mentre l'elemento soggettivo eraconfigurato dalla intimazione psicologica quale strumento di pressione volto ad incidere sulla sfera morale della persona offesa e tale da costringere lastessa a subire atti sessuali, riuscendo quindi a far sorgere nella vittima la paura di un concreto pregiudizio.

Per completezza espositiva è lecitoaffermare che data la minore età delle persone offese è stato ascritto al reo non solo il delitto diViolenza sessuale, ma anche quello di Detenzione di materiale (pedo)pornografico, ex articolo 600 quater del Codice penale,nonchèil vincolo della continuazione ex articolo 81 codice penale, le Circostanzeaggravanti di cui all'articolo 609 ter, comma 1 num. 1 e l'aggravante di cuiall'articolo 61, num.11, relativamente all'abuso di autorità o relazionidomestiche.

Per violenza si intende ogniforma di forza fisica anche se questa non è alla sua massima espressione dibrutalità, ma atta a prevalere su quella della vittima.

La minaccia consiste in un male ingiusto e futuro proiettato nonnecessariamente sulla persona offesa, ma anche nei confronti di soggetti adessa vicino e finalizzato a costringere la vittima al compimento di una attosessuale.

Affinchè sussuta violenza ovverominaccia è sufficiente che essa sia taleda annullare la volontà della persona offesa

L'abuso di autorità implica che il soggetto agente faccia leva sullapropria posizione di superiorità nei confronti della vittima a prescindere daltipo di rapporto soggetto agente – vittima; con tale concetto è superato l'ormai abrogato articolo 520 del Codicepenale che limitava l'abuso di autorità al caso in cui il soggetto agente fosseun pubblico ufficiale i cui atti ( congiunzione carnale) fossero posti in essere nei confronti di unapersona arrestata ovvero detenuta o nei confronti di persona di cui ha lacustodia ovvero ne ha l'affido alla luce di un provvedimento emanatodall'Autorità competente; trattasi quindi di una strumentalizzazione delproprio ruolo alla luce del quale ne deriva implicite forme di violenze o diminacce

Violenza, minaccia ed abuso diautorità devono essere connotati dal carattere della coercizione, ossia seria egrave costrizione che può manifestarsi in formefisiche ovvero psichiche; le prime con comportamenti materiali, i secondiinvece incutendo nella vittima paure ed angosce.

Il secondo comma dell'articolo 609bis del Codice penale riguarda la violenzasessuale tramite induzione, prevedendo al numero 1 l'abuso delle condizionidi inferiorità fisica ovvero psichica della persona offesa al momento del fatto ed al numero 2 traendoin inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altrapersona. Con il numero 1 il Legislatore ha voluto riferirsi a tutte quellesituazioni ove sussista un disuguale rapporto caratterizzato da undiscrepante potere tra soggetto agente evittima, che si traduce nell'induzione da parte dell'agente e nell'abuso delle qualità della vittima, daultimo la pronuncia della Corte di Cassazione del 9 luglio 2014, num. 29966; lasituazione in cui versa quest'ultima non necessariamente deve essere di originepatologica, sussistendo quindi l'inferiorità anche quando la menomazione siadovuta a traumi ovvero a fattori esterni legati al contesto ambientale, purchè sussista al momento del compimentodell'atto. Con il numero 2 il Legislatore ha voluto invece disciplinare tuttequelle situazioni ove l'agente, mediantemezzi fraudolenti, si sia sostituito alla persona in merito alla quale lavittima avrebbe invece prestato il consenso; l' esempio di scuola è rappresentato dal ladro che, una voltaintrufolatosi nel letto matrimoniale, celato dall'oscurità della notte edapprofittando della momentanea assenza del marito, compie atti sessuali con lamoglie.

L'ultimo comma dell'articolo in esameprevede invece una circostanza attenuante nei casi di minor gravità.

Per quanto concerne il regimesanzionatorio, il Legislatore del 1996 ha previsto la pena dai cinque ai diecianni; trattasi di un reato perseguibile a querela di parte il cui terminederoga rispetto a quello previsto dall'articolo 124 del Codice penale. Infattila persona offesa ha un termine più ampio per proporre querela: sei mesi e nontre mesi da quando è commesso il reato;tuttavia si procede d'ufficio nei casi previsti ai sensi del IV commadell'articolo 609 septies.

Da un punto di vista processuale ilLegislatore ha voluto tutelare la persona offesa concedendole la possibilità di chiedere cheil dibattimento venga svolto a porte chiuse, senza quindi consentire l’accessoal pubblico; inoltre, per quanto concerne la testimonianza, essa può essereresa mediante incidente probatorio, fuori dai casi previsti dal Codice di procedura penale, laddove la personaoffesa sia un minore.

Data: 23/07/2014 14:00:00
Autore: Abg. Francesca Servadei