Dichiarazioni spontanee: l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato
di Luigi Del Giudice -Ai sensidell'articolo 350 comma 7 del codice di procedura penale, la poliziagiudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dallapersona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non èconsentita l' utilizzazione nel dibattimento.
Dunque l' inutilizzabilità riguarda in particolar modo ilc.d. processo ordinario laddove appunto è prevista la fase dibattimentale.
Diverso è il caso del giudizio abbreviato, che essendo unrito speciale caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e quindi ladecisione viene presa nell'udienza preliminare, l'utilizzabilitàdelle dichiarazioni spontanee è consentita.
Infatti l'indirizzo formatosi nella giurisprudenza dellaCorte di Cassazione in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni resespontaneamente alla Polizia Giudiziaria è nel senso di affermare la pienautilizzabilità di tali dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari inquanto il divieto opera soltanto con riferimento alla fase dibattimentale (S.U.25.9.2008 n. 1150, Correnti, Rv. 241884).
Inoltre con la sentenza n. 1150/08, è stato chiarito eprecisato, che le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nella immediatezzadel fatto e riferite nell'informativa confermata dal verbalizzante, pur sesollecitate dalla polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorioin senso tecnico. Ne deriva che, per l'assunzione di tali dichiarazioni, non ènecessario il preventivo invito rivolto al dichiarante alla nomina deldifensore, né l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere: alledichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria non è dunque applicabilela disciplina del comma 2 dell'art. 63 del codice di procedura penale, maesclusivamente quella di cui all'art. 350 comma 7 c.p.p. (Cassazione 15 luglio 2014, n.30903).
Dott. Luigi Del Giudice
Autore: Luigi Del Giudice