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Danno parentale: Tribunale di Ascoli, se ci sono altri congiunti il quantum si riduce



La presenza di altri congiunti, conviventio meno, all'interno del nucleo familiare è uno dei fattori che determinano la riduzione dell'entità risarcitoria del dannoparentale.

Attenendosia tale principio, il Tribunale diAscoli, con ordinanza n. 4/2014, chiamato a determinare il quantum del danno da perdita delcongiunto (nella specie, la madre) ha ritenuto di liquidare, a ciascuno dei figli, in ragione dell'età del familiaredeceduto, dell'ampia compagine e unione della famiglia, nonché dell'inesistenzadi rapporti di convivenza tra i figli e la madre, un risarcimento “al minimo dellaforbice individuata nelle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornata al 2013 – e – ritenuta dallaCorte di Cassazione un valido e necessario criterio di riferimento ai finidella valutazione equitativa del danno (Cass. n. 14402/2011)”.

In particolare,secondo il Tribunale Piceno, sebbene la madre costituisse per i figli “ilcentro della loro vita familiare” non vi sarebbe “impedimento per gli stessi diricreare un quadro di sostanzialearmonia e reciproca collaborazione anche in sua assenza”, per cuiricorrerebbero i fattori di mitigazionedell'entità risarcitoria da liquidare in favore dei figli.

Il principioè avallato anche dalla giurisprudenzadi legittimità, secondo la quale in materia di danno da perdita parentale, ciascunodei familiari superstiti ha diritto alla liquidazione del pregiudizio nonpatrimoniale subito, a causa dell'irrimediabiledistruzione di un quadro esistenziale basato sull'affetto, la condivisione,la sicurezza e la serenità dei rapporti, inproporzione a diversi elementi (durata e intensità del vincolo, età dellavittima e dei danneggiati, ecc.) tra cuila composizione del restante nucleo in grado di prestare assistenza morale emateriale (Cass. n. 1410/2011; n. 9231/2013; n. 29735/2013).

La ratio di tale orientamento si rinviene,in sostanza, nella considerazione che il danno derivante dalla perdita parentaleè sicuramente da ritenersi maggiore seil congiunto superstite rimane solo, privo dell'assistenza morale emateriale da parte del familiare perduto; viceversa,la presenza di altri familiari può ritenersi un fattore in grado di mitigaretale perdita e, pedissequamente, la quantificazione economica delrisarcimento.

Leggi il testo dell'ordinanza


Data: 29/07/2014 16:00:00
Autore: Marina Crisafi