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Testamento olografo: valido anche se manca la firma in calce



Il testamentoolografo è valido solo se la firma del decuius è apposta in calce aldocumento? Quali sono i requisiti affinchè una scrittura privata costituisca validadisposizione della volontà del testatore?

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14119 del 20 giugno 2014, rigettandoil ricorso di un erede che lamentava l'asserita validità del testamento,redatto dalla madre defunta, a favore della sorella. Accolta in primo grado,per assenza della firma in calce e di alcuna volontà testamentaria, la domandadi nullità della lettera scritta di pugno dalla madre veniva invece respintadalla Corte d'appello che, valutando il contenuto e la presenza della firma amargine (data la “mancanza di altro più acconcio spazio sul folio”) confermavala validità del documento quale testamento olografo.

La Cassazione, confermando il ragionamentodella corte di merito, ha affermato che è da ritenersi rispettato il dettato normativo dell'art. 602 c.c. “quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultimavolontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causadella mancanza di spazio su cui apporla”.

In ordine alla manifestazione della voluntas testandi, ha osservato inoltrela Corte “perché si abbia una manifestazionedi ultima volontà e quindi esista un negozio "mortis causa", è necessario soltanto che lo scrittocontenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, nel sensoche essa si sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata esia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per iltempo successivo alla propria morte”.

Pertanto, considerato che “ai fini dellaconfigurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro deirequisiti di forma individuati dall'art. 602 cod. civ., occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura dellavolontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma unatto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suodecesso”, accertamento che costituisce un “prius”logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria,rimesso al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, la S.C. ha rigettato il ricorso, condannandola ricorrente alle spese di giudizio.

Data: 04/08/2014 10:10:00
Autore: Marina Crisafi