Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunitŕ o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Vacanza rovinata: crociera senza bagagli, paga la compagnia



Continua la linea dura dei giudici di pace sui danni provocati ai turisti durantele agognate vacanze.

Dopo la sentenza che ha sanzionato le pratiche di overbooking, risarcendouna coppia di turisti di ritorno dal Camerun (n.1651/2014), è un altro giudice di pace catanese, LauraMilazzo, ad occuparsi del danno da vacanza rovinata, causato ad una famigliapartita per una crociera sulle rive delmar Baltico e rimasta senza bagagli. Il viaggio prevedeva, infatti, iltrasferimento aereo da Catania a Roma e Copenaghen per poi imbarcarsi sullanave, ma le valigie non erano giunte adestinazione: smarrite e poi ritrovate, venivano riconsegnate in partedurante la crociera, in parte alla fine della vacanza, privando i turisti deipropri beni ed effetti personali e sottoponendoli a diversi disagi.

Fallito il tentativo bonariodi risarcimento, avanzato dalla famiglia allasocietà crocierista, la vicenda approdava dal giudice di pace, dove la suddettasocietà chiamava in causa anche la compagnia aerea sostenendo che fosse stata lastessa a provocare effettivamente il disservizio.

Il giudice catanese non ha dubbi, la famiglia va risarcita. Rigettando leistanze della società convenuta, il giudice, con sentenza n. 1926 del 27 giugno 2014, ha accolto il ricorso,dichiarando la responsabilità solidale della compagnia crocierista e di quellaaerea. Applicando l'art. 43, comma 2, del Codice dei Turismo, hasancito, infatti, che la crocieracorrisponde a tutti gli effetti a un pacchetto turistico, per cui “dei danni sofferti dai turisti, ovviamentecollegati all'acquisto del pacchetto, risponde anche l'organizzatore o intermediario”,condannando, quindi, la società crocierista al risarcimento, fatto salvo il diritto di rivalsa neiconfronti del vettore aereo, condannato in solido.

Data: 04/09/2014 16:40:00
Autore: Marina Crisafi