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Ordinanza di demolizione di opere abusive ed istanza di condono



La presentazione della istanza di condono comportal'obbligo per l'amministrazione … di pronunciarsi espressamente su tale domanda di condono prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo.

La domanda di concessione o diautorizzazione in sanatoria,presentata al comune interessato, entro i termini perentori previsti dalle varie leggi che dispongono la definizione agevolata delle violazioni edilizie e corredate dalla documentazione richiesta, determinaai sensi degli artt. 38 e 44, l. n. 47 del 1985, la sospensione dei procedimentiamministrativi sanzionatori, con la conseguenza che “i provvedimenti repressiviadottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi perché in contrastocon l'art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all'Amministrazione diastenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilasciodella concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva chevanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria”.

Queste le motivazioni con le quali il Tribunale AmministrativoRegionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) - sentenza n. 08234/2014 del 25/07/2014 - ha disposto l' annullamento di un' ordinanza(risalente al 2005) di demolizione di opere abusive e ripristino dello statodei luoghi.

L' ordinanza di demolizione di alcuni manufatti,realizzati senza titolo abilitativo inRoma, era stata adottata senza tener conto che, prima dell' adozione del provvedimento impugnato, il ricorrente avevapresentato domanda di condono edilizio ex legge 326/2003.

ll provvedimento, ritenuto viziato per eccesso dipotere, è stato, quindi, impugnato davanti al TAR che ha accolto anche la domandacautelare.

Il ricorso viene accolto ed il provvedimento impugnatoannullato, come prospettato dal ricorrente, per eccesso di potere per travisamento dei presupposti “in ragionedella mancata considerazione della preesistenza della domanda di condono edella necessità di scrutinare la stessa prima di adottare eventuali ordinanzedi demolizione”.

Secondo i Giudici “la presentazione di domanda dicondono edilizio, in base al disposto dell'art. 38, l. n. 47 del 1985 cuil'art. 32 della L n. 326/2003 rinvia, fa sì che l'Amministrazione non puòemettere un provvedimento sanzionatorio senza aver prima definito il procedimentoscaturante dall'istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, coerenza,efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono laprevia definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziativepotenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia”.

Il principio esposto trova applicazione anche quandogli immobili per i quali è chiesto il condono ricadano in zona vincolata,essendo comunque l'Amministrazione tenuta, a fronte della domanda, ad esprimersi,anche se del caso in senso negativo, circa la sussistenza dei presupposti perla sanabilità dell'intervento, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), l. n.269 del 2003, convertito dalla l. n. 326 del 2003”.

Non viene ritenuta meritevole di accoglimento la tesidifensiva del Comune che aveva chiesto la dichiarazione di improcedibilità delricorso “in ragione della pendenza della domanda di condono e perché, in esitoalla definizione della detta domanda di condono, i provvedimenti impugnati perdonoefficacia dovendo, nel caso, essere nuovamente adottati”.

Niente da fare. Per il TAR il provvedimento impugnato,essendo illegittimo, va annullato. L' Amministrazione dovrà, di conseguenza, istruireprima l' istanza di condono e, solo inesito alla definizione della pratica, adottare tutti i conseguentiprovvedimenti.

Un altro esempio di rapida definizione di unprocedimento amministrativo. Sicuramente la richiesta di condono, corredata dalladocumentazione di cui al comma 35 dell' art. 32 della legge n. 326/2003, è statapresentata entro il 10 dicembre 2004 (ultima scadenza disposta dall'art. 5, comma 1, legge n. 191 del 2004). Forse non c' era proprio bisogno di far intervenire i Giudici, a frontedell' applicazione di una norma molto chiara e di facile interpretazione.

Data: 07/09/2014 14:00:00
Autore: Gerolamo Taras