Avvocati: niente procura niente compenso.
“In difetto di un conferimento di unaprocura alle liti per la rappresentanza e difesa in giudizio, noninsorgendo un rapporto professionale tra patrono e cliente, non è neppure consentito determinare ilcontenuto economico del compenso professionale, secondo le normeinderogabili di cui alla l. n. 794/1942 in materia di prestazioni giudizialidegli avvocati in sede civile”.
Così ha stabilitola Corte di Cassazione, con la sentenzan. 18450, depositata il 29 agosto 2014, accogliendo, sotto tale profilo, ilricorso di una cliente condannata al pagamento del compenso nei confronti di unavvocato per l'assistenza e rappresentanza prestata alla stessa in un giudiziorisarcitorio promosso innanzi al giudice di pace. La donna negava sin dal primogrado di aver conferito al professionista procura alle liti proponendo anche,in sede di appello, querela di falso. Il giudice di merito, invece, ritenevasussistente la prova del mandato professionale conferito, superando lequestioni sulla regolarità della procura adlitem ravvisando l'esistenza di un contratto “di mandato professionale o di patrocinio” valido ed efficace.
Per la S.C. ilricorso della donna, sul punto, merita accoglimento.
Rammentando innanzituttoche “la procura alle liti costituisce ilpresupposto della valida instaurazione del rapporto processuale”, la Corteha rilevato l'erroneità in diritto della motivazione del giudice di merito,osservando che mentre la procura adlitem è “un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investitodel potere di rappresentare la parte in giudizio con le forme previstedall'art. 83 c.p.c., il mandatosostanziale costituisce un negozio bilaterale (contratto di patrocinio) concui il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionalein favore della parte, secondo la schema proprio del mandato”.
Conseguentemente,secondo la Cassazione, “per l'attivitàsvolta nell'ambito del processo si richiede l'accertamento, anche di ufficio, dellavalidità del conferimento della procura, quale presupposto per il riconoscimento dell'eventuale compenso spettanteal difensore per le prestazioni da lui svolte nel giudizio stesso, non potendo l'eventuale invalidità dellaprocura alle liti, da conferirsi nelle forme di legge, essere superata, ai fini del riconoscimento di detto compensoprofessionale, dal contratto dipatrocinio che può riferirsi solo ad un'attività extragiudiziaria, svoltadal professionista legale in favore del proprio cliente, sulla base di un rapporto interno, di natura extraprocessuale, conil cliente stesso, rapporto bendistinto, quindi, dal mandato "ad litem"”.
Data: 10/09/2014 10:00:00Autore: Marina Crisafi