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Cassazione: la P.A. può legittimamente escludere dal concorso gli extracomunitari



Avv. Cristina Bassignana

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 2settembre 2014, n18523

La Corte di Cassazione (sentenza del 02.09.2014 n.18523) ha rigettato il ricorso presentato da una cittadina albanese che hachiesto di accertare la natura discriminatoria di un concorso indetto dalMinistero dell'Economia e delle Finanze.


La selezione aveva ad oggetto l'assunzione a tempoindeterminato di cinque lavoratori disabili ma la limitazione dellapartecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari rappresentava per lacittadina albanese un atto discriminatorio e, pertanto, chiedeva che fossefissato un nuovo termine di presentazione delle domande di ammissione incondizioni di parità con i cittadini comunitari.


Le istanze della cittadina albanese sono statedisattese dalla Corte non ravvisando alcun comportamento discriminatorio.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a pareredella Corte di Cassazione, ha correttamente applicato la normativa italiana edEuropea all'interno della quale non è ravvisabile un principio generale diammissione e di accesso dello stranieroextracomunitario al lavoro pubblico. Ciò si desume, in particolare, dall'art.27 del Testo Unico che disciplina la materia dell'immigrazione. Si tratta diuna norma di chiusura in base alla quale “
L'art. 38 del D.lgs. n.165 del 2001 consente aicittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e ai loro familiari, cittadinidi Paesi terzi ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiornopermanente, di accedere al lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni che “nonimplichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero nonattengano alla tutela dell'interesse nazionale”.


La Corte di Cassazione, infine, ha sottolineato chetale sistema non si pone in contrasto neppure con la normativa costituzionalein quanto è la stessa Costituzione che qualifica come speciale il lavoropubblico e gli attribuisce una disciplina particolare.

Avv. Cristina Bassignana sito web www.avvocatobassignana.it e-mail crisbas_lex@virgilio.it

Data: 12/09/2014 12:12:00
Autore: Cristina Bassignana