Cassazione: se il paziente non è stato messo al corrente dei rischi il consenso informato non è valido
di Licia Albertazzi - Occupandosi ancora una volta di responsabilità medica e della importanza di una corretta informazione al paziente, la Corte di Cassazione ha ricordato che è sempre necessario informare il paziente dei rischi che un intervento può comportare.
La correttezza e completezza dell'informazione è infatti un requisito indispensabile per la validità del
consenso informato.
E' quanto afferma la Corte di Cassazione (terza sezione civile,
sentenza n. 19731 del 19 Settembre 2014) sottolineando che l'informazione
non è soltanto un dovere correlato alla buona fede richiesta nella formazione del
contratto tra medico e paziente,
ma è un vero e proprio elemento imprescindibile per la validità del consenso stesso e costituisce anche "un elemento costitutivo della protezione del paziente con rilievo costituzionale, per gli artt. 2, 3, 13 e 32 della
Costituzione assieme ad altre norme di diritto positivo, che nel corso del tempo abbiano da aumentare le garanzie a favore dei consumatori del bene della salute".
Nel caso di specie i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che il
consenso informato non deve indicare anche i rischi dell'intervento quando questi non sono letali anche se si tratta di rischi con alto livello di probabilità statistica. La Corte territoriale aveva inoltre erroneamente affermato che i sanitari non sono tenuti a fornire informazioni sul rischio morte quando si è di fronte a una percentuale statistica di mortalità dell'1% trattandosi di un fenomeno assimilabile al
caso fortuito.
In merito a tale ultima affermazione la Cassazione ricorda che la valutazione dell'importanza del rischio è prerogativa del paziente e non certo dei medici.
Nelcaso di specie ha presentato ricorso l'erede di un soggetto, deceduto a seguito diintervento chirurgico“riparatore”, avversola
sentenza della Corte d'appello che ha rigettato parzialmente lapropria domanda di risarcimento del danno, rivolta sia nei confrontidel medico operante che della struttura sanitaria, domanda invecetotalmente accolta in primo grado di giudizio. Al di là dellasussistenza o meno di errore medico ciò che rileva in questa sede è
il vizio del consensoinformato; la Supremacorte, nel decidere per l'accoglimento del ricorso, ripercorre lanormativa inerente tale istituto e spiega quali sono i requisitidello stesso affinchè i sanitari responsabili non incorrano inresponsabilità.
Data: 23/09/2014 21:50:00
Autore: Licia Albertazzi