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Corte Costituzionale: Niente più presunzioni da parte del Fisco su prelievi bancari ingiustificati dei professionisti. In allegato il testo della sentenza

Il Fisco sia più cauto nell'utilizzo delle presunzioni nei confronti dei liberi professionisti! A dirlo è la Corte Costituzionale


Il Fiscosia più cauto nell'utilizzo delle presunzioni nei confronti dei liberi professionisti! A dirlo è la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 228/2014 depositata ieri, ha interdetto il Fisco dall'utilizzare le presunzioni riguardanti i prelievi bancari (di cui all'art. 32 del d.p.r. 600/1973) nelle procedure di accertamento nei confronti dei lavoratori autonomi non imprenditori.

In contrasto con una consolidata tendenza giurisprudenziale, cristallizzatalegislativamente nel 2004, i prelievi ingiustificati operati dai professionistidai propri conti bancari non potranno più essere automaticamente considerati indubbisintomi di acquisti in "nero".

Nell'ambito del procedimentoche vedeva contrapposti l'Agenzia delle Entrate e gli associati di uno Studio Legale, la Corte è stata invitata dalla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio a pronunciarsi sulla costituzionalità della disposizionedi cui all'art. 32 comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre1973 n. 600 (recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delleimposte sui redditi”), così come modificato dall'art. 1, comma 402 lettera a)numero 1) della legge 311/2004, che così dispone:

"I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisitie rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo eterzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), deldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifichee degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuentenon dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggettoad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizionisono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche edaccertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario esempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importiriscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni".

I giudici della Consulta hanno dichiarato illegittima la parte della norma che si riferisce ai "compensi", cioè quella che statuisce l'estensionedella presunzione utilizzabile per gli imprenditori – ai quali originariamente lanorma era indirizzata – anche ai liberi professionisti.

Se, infatti, neiconfronti degli imprenditori può valere la presunzione che i prelievi senza causale nébeneficiario siano serviti per l'acquisto di fattori produttivi e quindi per larealizzazione di nuovo reddito, lo stesso non può dirsi delle attivitàlibero-professionali, dove l'elemento organizzativo è minoritario rispetto aquello personalistico del lavoro.

Considerando inoltre che i prelievi "nongiustificati" da parte dei lavoratori autonomi non imprenditoriali si collocanonell'ambito di un sistema di contabilità semplificato e agevolato – che a suavolta comporta una certa irriducibile promiscuità delle entrate e delle speseprofessionali e personali –, la Suprema Corte ha ritenuto che questi non possano essereimputati tout-court a operazioni "in nero", ma vadano valutati caso per caso, ed ha pertanto accolto lecensure di violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributivaproposte dall'organo rimettente.

La Consulta fa anche notare che è "arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito" e che "la disposizione censurata, se applicata agli anni d'imposta in corso o anteriori alla novella legislativa, comporterebbe per i contribuenti professionisti un onere probatorio imprevedibile e impossibile da assolvere, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con il principio di tutela dell'affidamento richiamato dall'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)".

Qui di seguito il testo della sentenza.

Data: 07/10/2014 16:55:00
Autore: Mara M.