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Il trattamento economico del Finanziere. Nota a sentenza

Una nota di commento all'interessante sentenza del Tar Lazio n. 1493/14, in materia di trattamento economico del Finanziere:


Avv. Francesco Pandolfi

cassazionista

TRATTAMENTOECONOMICO DEL FINANZIERE

Unanota di commento all'interessante sentenza del Tar Lazio n. 1493/14, in materiadi trattamento economico del Finanziere: laddove l'istanza di trasferimento delMilitare non è legata all'emersione di sue specifiche esigenze ma dipende dallasoppressione del reparto di appartenenza, il trasferimento s'intende “d'Autorità”e da diritto a ricevere l'indennità correlativa.

Inpunto di fatto: con provvedimento del 2xxxx il Comando Generale della Guardiadi Finanza ha disposto la revisione organizzativa del Comando regionale dellaLombardia, disponendo - fra l'altro - la soppressione della Tenenza di C. condecorrenza dal 1xxxxxxx0.

Facendoseguito ad un invito rivolto dal Comando Regionale in data 2xxxxxxxxx, ilricorrente, militare dellaGuardia di Finanza che prestava servizio presso la Tenenza di Colico con ilgrado di Appuntato Scelto, ha presentato una memoria in data 2xxxxx, con laquale ha espresso la propria preferenza per il trasferimento presso la Tenenzadi C. L.

Indata 2xxx0, il Comando Regionale Lombardia, preso atto della memoria presentatadal militare, lo ha autorizzato a presentare istanza di trasferimento, poiavanzata dall'interessato in data 12xxxx0 per la Tenenza di C. L.

Condeterminazione datata 8xxxxxx, il Comando Regionale del Corpo ha disposto iltrasferimento "a domanda" del ricorrente dalla Tenenza di C. allaTenenza di C. L.

Avversoil provvedimento, il militare ha proposto ricorso gerarchico perottenere il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità ditrasferimento.

Ilricorso amministrativo è stato respinto con determinazione datata 1xxxx.

B. haquindi impugnato la decisione gerarchica, lamentandone la illegittimità, inquanto il trasferimento disposto hanatura di trasferimento d'autorità e non su domanda, con conseguentespettanza della relativa indennità.

Il ricorso è fondato.

Lacontroversia concerne la spettanza o meno dell'indennità di trasferimento almilitare che, dovendonecessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto diappartenenza, abbia, con il consenso dell'amministrazione, manifestato unapreferenza per la nuova sede di destinazione e tale preferenza sia stataaccolta dall'amministrazione medesima.

Sullaquestione il Tribunale condivide l'orientamento della prevalentegiurisprudenza, che valorizza il dato normativo recentemente sopravvenuto.

Inparticolare, l'art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hamodificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n.86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita: "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previstinei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito adaltra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, aseguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni".

Nellanuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarladi natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva(si veda invece, in senso testualmente contrario, l'art. 3, comma 74, della legge24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione - parallela a quella quitrattata - del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, allesezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica: in tema, siveda, per tutte, Consiglio di Stato sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).

Nediscende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento,modificando la normativa previgente.

Devedunque ritenersi - argomentando a contrario - che, prima dell'entrata in vigoredella nuova disciplina, l'indennità connessa al trasferimento di autoritàspettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, apartire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienzae quella di destinazione (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 16dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito allasoppressione del reparto di appartenenza (cfr. Consigliodi Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806).

Lasituazione descritta ricorre nel caso di specie.

Insenso contrario non rileva la circostanza che il militare abbiamanifestato una preferenza rispetto alla nuova sede di assegnazione,presentando, su indicazione dell'amministrazione, apposita domanda ditrasferimento.

Invero, l'istanza presentata dall'interessatonon è legata all'emersione di sue specifiche esigenze, dasoddisfare mediante il trasferimento presso una diversa sede di servizio, ma dipende dalla soppressione delreparto di appartenenza, che integra il dato di partenza sul quale siinnesta la preferenza espressa dal militare, poi formalizzata in una richiestadi trasferimento.

Inaltre parole, seppure l'amministrazione ha aderito alle indicazionidell'interessato, disponendone il trasferimento nella sede da lui indicata, ciònon toglie che lo spostamento non èdipeso dall'iniziativa del militare, ma dalla soppressione del reparto cuiapparteneva, sicché la fattispecie rientra nel trasferimento di Autoritàe, essendosi sviluppata durante la vigenza della disciplina anterioreall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà diritto allacorresponsione dell'indennità di trasferimento, ogni qual volta, come giàricordato, tra la sede di partenza e quella di destinazione sussista unadistanza superiore a 10 Km, fermo restando che quest'ultimo elemento di fattonon è contestato dall'amministrazione nel caso in esame.

Indefinitiva, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere annullata ladeterminazione gravata e l'amministrazione resistente deve essere condannata alpagamento dell'indennità di trasferimento, da calcolare con riferimento algiorno in cui il trasferimento ha avuto esecuzione.

Lasomma così determinata ha natura indennitaria ed integra un debito di valuta,pertanto in relazione ad essa non spetta la rivalutazione, poiché il ricorrentenon ha dimostrato neppure a livello indiziario che un pagamento tempestivoavrebbe evitato o ridotto gli effetti derivanti dall'inflazione.

Viceversa,sulla somma in questione devono essere calcolati gli interessi al saggio legaledalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenutoefficace il trasferimento e sino all'effettivo pagamento.

Laconcreta articolazione della situazione di fatto sottesa all'impugnazioneconsente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese dellalite.

IlTribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Quarta - definitivamentepronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto: 1) annulla la determinazioneimpugnata indicata in epigrafe, 2) condanna l'amministrazione resistente alpagamento in favore del ricorrente dell'indennità di trasferimento, maggioratadegli interessi al saggio legale dalla data di maturazione del credito e sinoall'effettivo pagamento;3) compensa tra le parti le spese della lite.


Avv. FrancescoPandolfi

328 6090 590 skype: francesco.pandolfi8

francesco.pandolfi66@gmail.com

Data: 30/10/2014 17:00:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi