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Diritto militare: obbligo di contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare

La sentenza del Tar Trieste n.378/2012 evidenzia il principio in forza del quale l'Amministrazione militare ha l'obbligo di contestare gli addebiti


Avv. Francesco Pandolfi

patrocinante in Cassazione

La difesa va sempre garantita nel procedimento disciplinare.

La sentenza del Tar Trieste n.378/2012 evidenzia il principio in forza del quale l'Amministrazione militare ha l'obbligo di contestare gli addebiti, onde laddove tale contestazione risulti mancante si verifica una compromissione del diritto di difesa proprio dell'incolpato.

Il ricorrente, in servizio presso il Reparto operativo aeronavale di Trieste della Guardia di Finanza, addetto alla squadra di assistenza motori marini si è visto avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti per un diverbio con il capo articolazione M., nei cui, confronti, secondo la relazione di servizio, avrebbe proferito espressioni irriguardose.

La Commissione consultiva competente concludeva il procedimento esprimendo parere favorevole per la consegna di rigore, che veniva irrogata col provvedimento del Comandante del ROA, fondandosi, come prova dei fatti, sulla relazione del capo articolazione, ritenendo non sufficienti le giustificazioni dell'incolpato, cui andava addebitata la violazione del capo 16 all. C) del regolamento di disciplina militare.

Il ricorso gerarchico debitamente proposto contro tale provvedimento è stato respinto, con l'atto impugnato, dal Comandante regionale.

Il ricorrente ne chiede pertanto l'annullamento, assieme a quello degli atti presupposti, deducendo:

1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 15 della L. n. 382/1978 e dell'art. 66 del D.P.R. n. 585/1986

A' sensi della prima delle norme in epigrafe nessuna sanzione di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza sentire le giustificazioni dell'interessato mentre, nel caso in esame, l'atto di avvio del p.d. non avrebbe dato completa contezza dell'illecito attribuito al ricorrente, poiché la relazione del capo articolazione, che aveva dato origine al p.d. non sarebbe stata allegata alla contestazione stessa né alla risposta alla richiesta di chiarimenti, avanzata dal ricorrente, ma sarebbe stata resa disponibile solo nell'imminenza della riunione della Commissione consultiva, riunitasi solo 48 ore dopo, impedendo al ricorrente di esercitare il diritto di difesa, violando le norme in epigrafe.

2) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria ed insufficienza della motivazione.

Nemmeno nella seduta della Commissione consultiva sono stati dettagliati gli addebiti contestati al ricorrente e nemmeno è stata disposta l'audizione di testi richiesta dal difensore, così rendendo illegittimo il parere obbligatorio della Commissione stessa, il che non ha impedito al Comandate del ROA di adottare la contestata sanzione né al Comandante regionale di respingere il ricorso gerarchico, fondati, con palese difetto di istruttoria, sulla sola relazione di servizio, senza nemmeno indagare sul reale svolgimento dei fatti.

3) Violazione dell'art. 59, V comma, del D.P.R. n. 585/1986 ed eccesso di potere per difetto di motivazione nonché violazione del principio di tipicità e proporzionalità della sanzione.

In contrasto con la norma calendata, che prevede una motivazione chiara del provvedimento disciplinare, indicando esattamente l'infrazione commessa e la disposizione violata o, in caso di negligenza, le circostanze di tempo e di luogo del fatto sia l'atto che ha inflitto la sanzione, sia quello che ha respinto il ricorso gerarchico, non si evincono né dal provvedimento che infligge la sanzione né da quello che rigetta il ricorso gerarchico, richiamando soltanto la disposizione, la cui violazione comporta la consegna di rigore, così violando i principi di tipicità e proporzionalità della sanzione.

Si è costituita in giudizio, per l'amministrazione intimata, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, facendo presente che il fatto determinante la sanzione - l'aver cioè il ricorrente proferito espressioni irriguardose nei confronti del superiore - risulterebbe ben noto al ricorrente, come risulta dalle sue giustificazioni, con ciò dimostrando che egli aveva compreso di quale mancanza l'atto di contestazione degli addebiti lo incolpasse e che nessuna lesione al suo diritto di difesa fosse imputabile all'amministrazione.

Il rapporto di servizio, sebbene non allegato alla richiesta dei chiarimenti, sarebbe stato rammostrato al ricorrente ancor prima che si riunisse la Commissione consultiva, così che egli ha potuto riferire, nelle sue giustificazioni, si fatti e circostanze dell'episodio contestato.

Sarebbe inoltre legittimo che siano stati concessi termini brevi per la difesa, in quanto tutti i termini del p.d. ai sensi del d.p.r. n.545/86 devono essere connotati da brevità.

Inoltre le difese dell'incolpato hanno potuto essere rese anche oltre il termine fissato dall'amministrazione.

Nemmeno può contestarsi la duplice posizione del superiore, nello stesso tempo parte offesa e relatore nel procedimento, dal momento che l'art. 58 d.p.r. n.545 impone al superiore gerarchico che rilevi un'infrazione disciplinare di redigere senza ritardo un rapporto sul fatto, per consentire una rapida instaurazione del procedimento disciplinare.

La mancata audizione dei testi si sarebbe resa necessaria soltanto ove la "la versione dei fatti fornita dall'Es. non fosse stata ritenuta attendibile" mentre la mancanza addebitata sarebbe stata ammessa, non risultando perciò necessari ulteriori approfondimenti.

Dal verbale del Comandante di corpo, redatto ai sensi dell'art, 66 p.9 d.p.r. n.545/86 risulterebbe chiaramente che i testi presenti, su esplicita richiesta del difensore e dell'inquisito non erano stati interpellati.

La proporzionalità della sanzione risulterebbe dal fatto che sarebbe stato comminato il minimo edittale.

Sarebbero infine inammissibili le censure formulate per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionale e non anche in sede di ricorso gerarchico, potendosi colà dedurre solo i vizi della decisione gerarchica e non quelli che egli avrebbe dovuto proporre in quella sede, onde l'ultimo motivo di gravame sarebbe inammissibile.

Si è costituito per il ricorrente un nuovo difensore, che ha ribadito i motivi di gravame ed ha controdedotto alle difese avversarie.

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

Assorbente al riguardo è il primo motivo di gravame, che lamenta la violazione dell'art. 15, I comma, della L. n.382/78 vigente all'epoca dei fatti, secondo cui "nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state vagliate e sentite le giustificazioni addotte dal militare interessato".

Nel caso in esame, invece, gli addebiti per cui è stato promosso il p.d. qui in discussione, che si è concluso con la sanzione di corpo della consegna di rigore, non sono stati compiutamente messi a conoscenza del ricorrente, con ciò ledendo la possibilità di un adeguato esercizio del suo diritto di difesa.

Invero, premesso che la tipica funzione del relativo apposito atto, il primo del p.d. è quello di indicare specificatamente il comportamento per cui l'amministrazione intende procedere disciplinarmente, non sembra che tale obbligo sia stato assolto dalla P.A. con la nota prot. n. 7643/P di protocollo dd. 2.12.2004.

Invero detto documento contestava al ricorrente un "atteggiamento e condotta irriguardosa, con apprezzamenti lesivi della dignità personale, come si evince dai sottoindicati atti" e al riguardo si indicava "la relazione di servizio del 29.11.2004 a firma del M.O.m. Mu.Ma., Capo articolazione S.A.T.M.M.".

Configurando il comportamento addebitato come rientrante nella previsione del capo 16 dell'allegato C del regolamento di disciplina militare riguardante i "Comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria" richiedeva chiarimenti al riguardo nel termine di 48 ore.

Alla nota precitata, però, non era allegata la predetta relazione di servizio, onde l'addebito rimaneva perciò, per l'incolpato, non compiutamente determinato, mentre il brevissimo termine concesso a difesa comprometteva le sue possibilità di replicare adeguatamente.

Non pare pertanto al Collegio che l'amministrazione abbia adempiuto al suo obbligo di rendere tempestivamente noti, nella loro completezza, gli addebiti contestati al ricorrente in modo da consentirgli di esporre tutte le deduzioni a sua difesa.

Va rilevato, al riguardo, che l'obbligo della contestazione degli addebiti è di carattere formale, non prevede equivalenti e grava completamente sull'amministrazione militare procedente e su essa soltanto e quindi non può essere supplito, come vorrebbe la difesa erariale, dalla conoscenza dei fatti disciplinarmente valutabili da parte dell'incolpato, ancor prima che sia aperto il procedimento disciplinare e che egli conosca ufficialmente di quali mancanze è accusato.

Non va quindi al riguardo attesa la tesi dell'Avvocatura dello Stato, tendente a dimostrare che, avendo egli di fatto avuto conoscenza del comportamento addebitato ed essendosi al riguardo difeso davanti all'organo disciplinare, dimostrerebbe in tal modo di poter esercitare il diritto alla difesa, onde eventuali mende della comunicazione di avvio sarebbero - par di capire - sanate o irrilevanti.

Dal momento che quasi invariabilmente colui, il cui comportamento dà adito a censura, era presente ai fatti, dai quali la P.A. ricava gli elementi per l'incolpazione, non meraviglia che possa in ogni modo dire qualcosa a sua difesa. Non è questo, però, come si può immaginare, il punto.

Incombe all'amministrazione e ad essa soltanto, se informata di condotte che possono essere censurabili, condurre la debita istruttoria e, se del caso, individuare in esse con precisione gli eventuali illeciti e informarne tempestivamente, anche se senza inutili indugi, l'incolpato, convocandolo dinanzi al competente organo di disciplina, dove si discuterà, con completezza d'indagine e in contraddittorio, di quei fatti, e soltanto di quelli, che, ad avviso della P.A., sono a lui imputabili e possono comportare una sanzione disciplinare.

Dove la contestazione degli addebiti da parte della P.A. sia mancata o, come nel presente caso, sia incompleta, mancando l'elemento fondamentale, cioè il rapporto di servizio, su cui si fonda, e per giunta richieda, come nel caso in esame, una replica nel brevissimo termine di 48 ore tale da compromettere il completo esercizio del diritto di difesa, la sanzione eventualmente adottata non potrà dirsi legittimamente assunta.

In consimili casi la giurisprudenza rileva che all'accusato è impedita, in tal modo, un'adeguata difesa, non essendo stato messo a conoscenza delle accuse rivoltegli - o, almeno, non di tutte - né può verificare i tempi del procedimento stesso, così che la mancata adozione della contestazione, nel modo e con le garanzie previste dalla legge, non può non inficiare tutta l'attività procedimentale, culminante nell'impugnata sanzione (cfr. CDS IV Sez. 3.5.2011 n. 2615).

Gli effetti di tale illegittimità ridondano anche sulla decisione negativa del ricorso gerarchico, proposto dal ricorrente, avverso la sanzione qui dichiarata illegittima.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, di conseguenza, annulla, sia la determinazione del Comandante del reparto operativo aeronavale di T. con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione di corpo della consegna di rigore, sia, per illegittimità derivata, il provvedimento del Comandante regionale del Reparto operativo aeronavale dd. xxxxxx con cui è stato respinto il ricorso gerarchico.

Avv. Francesco Pandolfi

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Data: 29/10/2014 17:00:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi