Annullamento del matrimonio religioso
Quali sono le cause che legittimano la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, come fare per richiederlo e i costi da sostenere
Avv. Chiara Muratori - Il matrimonio religioso cattolico, teoricamente, dovrebbe durare per sempre. A dirlo sono non solo i principi della Chiesa ma anche il Canone 105 del vigente Codex Juris Canonici, ove si legge che "Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunione di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole, è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento tra i battezzati".
Nonostante ciò far dichiarare nullo il matrimonio religioso celebrato secondo il rito cattolico è possibile, al ricorrere di specifici motivi.
Indice:
- Matrimonio religioso: nullità o annullamento?
- Cause di nullità del matrimonio concordatario
- Nullità del matrimonio concordatario: i vizi del consenso
- Nullità del matrimonio concordatario: gli impedimenti
- Nullità del matrimonio concordatario: difetto di forma canonica
- Riconoscimento della nullità matrimoniale
- Costi e tempi del procedimento di annullamento
Matrimonio religioso: nullità o annullamento?
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Preliminarmente va specificato che comunemente si parla di "annullamento del matrimonio" concordatario, ma si tratta di un'espressione errata perché la Chiesa non può annullare un matrimonio costituitosi validamente. E' corretto, invece, parlare di "nullità del matrimonio" in quanto lo stesso viene dichiarato nullo ab origine a causa di vizi del consenso ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso.
Cause di nullità del matrimonio concordatario
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Le cause che fanno sì che un matrimonio sia giuridicamente nullo per la Chiesa e quindi debba intendersi come mai celebrato possono essere ricondotte a tre categorie:
- vizi del consenso
- impedimenti
- difetto di forma canonica.
Per poter far dichiarare la nullità del proprio matrimonio per la sussistenza di una delle cause che la legittimano, i coniugi devono rivolgersi alla Sacra Rota competente per territorio.
Nullità del matrimonio concordatario: i vizi del consenso
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Per quanto riguarda i vizi del consenso, va detto che quest'ultimo non deve essere "difettoso" e chi si sposa deve avere una volontà libera e consapevole: libera da costrizioni, intimidazioni, soggezioni e non gravata da angustie psichiche e da ansie profonde né soggiogata da inganni, errori o condizioni.
Nella stipulazione del matrimonio i due nubendi devono esprimere la loro volontà di prendersi come marito e moglie, ma può essere che a questa manifestazione di volontà non corrisponda una volontà interna perché uno di essi o entrambi escludono di volersi sposare o escludono alcune proprietà o elementi essenziali del matrimonio, volendo cioè dar vita sì ad un matrimonio, ma ad un matrimonio diverso da quello prospettato dal diritto canonico.
In tal caso, quindi, vengono meno uno o più dei principi fondamentali che sorreggono il legame: il matrimonio stesso, il valore sacramentale del matrimonio, il bene reciproco dei coniugi, la indissolubilità, la fedeltà ed unità del vincolo, la prole (procreazione ed educazione).
Nullità del matrimonio concordatario: gli impedimenti
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Venendo agli impedimenti, nel Codex del 1917, seguendo una vecchia tradizione storica, gli stessi erano distinti in impedimenti impedienti, che rendevano il matrimonio solo illecito ma valido con irrogazione di una sanzione, e impedimenti dirimenti, che lo rendevano invece nullo. Ora solo questi ultimi sono stati conservati con la semplice denominazione di "impedimenti" senza ulteriore specificazione.
Gli impedimenti matrimoniali possono, quindi, definirsi come delle circostanze soggettive che limitano eccezionalmente la generale capacità a contrarre matrimonio e sono:
- l'impotenza,
- il vincolo di precedente matrimonio,
- il legame di sangue tra fratello e sorella o tra genitore e figlio,
- il matrimonio seguito ad un omicidio fatto per favorire il nuovo sposalizio.
Impedimenti dispensabili su responsabilità dell'Autorità ecclesiastica sono invece:
- l'età minima,
- la parentela non strettissima (cugini),
- la diversità di religione,
- il vincolo degli ordini sacri o del voto solenne di castità.
Nullità del matrimonio concordatario: difetto di forma canonica
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Veniamo infine al difetto di forma canonica.
La forma ordinaria di celebrazione del matrimonio canonico prevede lo scambio del consenso degli sposi con l'intervento di un ministro di culto e di almeno due o più testimoni. Motivi di nullità per vizi di forma possono derivare, quindi, da carenze o da problemi relativi alle figure del ministro di culto che assiste al matrimonio, degli sposi e dei testimoni, che devono intervenire contemporaneamente e coscientemente alla cerimonia nuziale.
Riconoscimento della nullità matrimoniale
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La sentenza di nullità matrimoniale emessa dai Tribunali della Chiesa non viene riconosciuta automaticamente dallo Stato Italiano ma, ottenuto il decreto di esecutività del Superiore organo ecclesiastico di controllo, su domanda di una o entrambe le parti se ne può richiedere il riconoscimento con un procedimento di delibazione presso la competente Corte d'Appello.
Costi e tempi del procedimento di annullamento
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Erroneamente si ritiene che i costi del procedimento siano esorbitanti ed i tempi lunghissimi.
I tempi sono variabili a seconda delle aree d'Italia in cui viene instaurato il procedimento ma solitamente entro due anni si riesce a definire il procedimento in entrambe le due istanze. Gli onorari degli avvocati sono determinati dalla Conferenza Episcopale Italiana e variano tra un minimo di € 1.575,00 ad un massimo di € 2.992,00 oltre oneri fiscali di legge per i due gradi di giudizio. In caso di appello gli onorari variano da € 604,00 a € 1.207,00. A ciò andranno aggiunte le spese per le tasse giudiziarie stabilite in € 525,00 per la parte attrice da versare al momento dell'introduzione della causa.
Per i meno abbienti è previsto il patrocinio gratuito o semi gratuito davanti a tutti i Tribunali della Chiesa.
Avv. Chiara Muratori
e-mail chiaramuratori@yahoo.it
Leggi anche L'annullamento del matrimonio civile
Vedi anche: Articoli e sentenze sulla nullità del matrimonio
Data: 25/01/2019 14:00:00Autore: Chiara Muratori